CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45593/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal tribunale di Trieste il 13 Marzo 2019 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa alle assicurazioni per avere denunciato un sinistro stradale inesistente. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza e alla ritenuta ritualità e tempestività della querela proposta, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con i quali il ricorrente omette del tutto di confrontarsi. In particolare a pagina tre la Corte ha evidenziato che nessuna eccezione di incompetenza per territorio è stata sollevata; che sussiste agli atti valida e tempestiva querela ; che la falsità della denunzia emerge dalla testimonianza del proprietario del mezzo coinvolto; che non vi sono elementi per riconoscere in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche invocate dalla difesa. Il ricorrente non si confronta con tali motivazioni e così incorre nel vizio di genericità del ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA]