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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 28593/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento liberazione anticipata per il semestre dal 27 ottobre 2020 al 27 ottobre 2021; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione del diniego della liberazione anticipata in relazione al semestre dal 27 ottobre 2020 al 27 aprile 2021, semestre nel corso del quale il detenuto aveva dato effettiva adesione al trattamento; rilevato che ricorrente, nelle more del giudizio, è stato rimesso in libertà e dunque non ha più un interesse dall'accoglimento dell'originaria istanza; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso, il 30 marzo 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento liberazione anticipata per il semestre dal 27 ottobre 2020 al 27 ottobre 2021; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione del diniego della liberazione anticipata in relazione al semestre dal 27 ottobre 2020 al 27 aprile 2021, semestre nel corso del quale il detenuto aveva dato effettiva adesione al trattamento; rilevato che ricorrente, nelle more del giudizio, è stato rimesso in libertà e dunque non ha più un interesse dall'accoglimento dell'originaria istanza; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, il 30 marzo 2023.
Sentenza Cassazione n. 28593/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris