CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 luglio 2021
Cassazione n. 18967/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ame di Vicenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi del ricorso e ha allegata la sentenza, ex artt. 444 cod. proc. pen. pronunciata nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Vicenza il 22/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Vicenza ha confermato il decreto di sequestro conservativo emesso dal Tribunale di Vicenza in data 20 luglio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il predetto è stato rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza per il delitto di cui all'art. 367 cod. pen. commesso l' 18 ottobre 2017. Secondo la prospettazione accusatoria, l'imputato avrebbe affermato falsamente l'avvenuto compimento di un reato o ne avrebbe, comunque, simulato le tracce in quanto, in occasione delle dichiarazioni rese ai carabinieri del [OSCURATO:PERSONA] di Schio, avrebbe affermato di avere reperito, in occasione di alcuni scavi effettuati qualche mese prima all'interno di una porcilaia - oggetto di contratto preliminare di compravendita tra questi e gli eredi di tale [OSCURATO:PERSONA] - più ossa umane, comprensive di teschio, costole e ossa lunghe coperte da un sacco di nylon, così simulando l'avvenuto compimento di un reato. 1.1.Con l'ordinanza del 20 luglio 2021 il Tribunale, in accoglimento della richiesta del Pubblico ministero, ha disposto il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili di [OSCURATO:PERSONA] o di somme o cose a lui dovute - nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, fino alla concorrenza di un valore pari a euro 139.826,06 - per assicurare gli effetti della condanna al pagamento delle spese processuali 2. Avverso l'ordinanza, ricorre per Cassazione Miotti, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge per omessa motivazione sulla sussistenza del fumus commissi delicti. 2.2. Violazione di legge in relazione alla mancata precisa individuazione del diritto di credito oggetto di cautela conservativa ai sensi dell'art. 189 cod. pen. e del d.P.R. 115/2002. 2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 316 cod. pen. e all'ad, 2740 cod. civ., nella misura in cui viene preso in esame il valore catastale dei beni immobili del prevenuto anziché la valutazione di mercato dei medesimi, suffragata da perizia asseverata, prodotta dalla difesa al momento della imposizione del sequestro. 2.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione sulla incapienza attuale dei beni dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.2. Occorre evidenziare che, in data 22 novembre 2021, il Tribunale di Vicenza, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ritenendo ingiustificato il dissenso al patteggiamento precedentemente espresso dal Pubblico ministero il 19 febbraio 2021 innanzi al Giudice dell'udienza preliminare, ha applicato a Miotti, per il reato a lui ascritto, la pena di anni due di reclusione, disponendo contestualmente la restituzione dei beni e delle somme di denaro sottoposti a sequestro conservativo all'avente diritto. Ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc, pen., infatti, quando la pena irrogata non superi i due anni di detenzione, la sentenza prevista dall'art. 4441 comma 2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento e, conseguentemente, deve essere disposta la restituzione all'imputato dei beni e delle somme sottoposte a sequestro conservativo, qualora questo, come nel caso in esame, sia stato concesso esclusivamente per assicurare gli effetti della condanna al pagamento delle spese processuali, che non vi è stata. 3. Non deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in ragione della sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della avvenuta restituzione dei beni sottoposti a sequestro conservativo, a coltivare l'impugnazione per una causa non imputabile al medesimo ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 -01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 8 febb