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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02547/2026

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seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE ROMA nei confronti di: TRIBUNALE BRESCIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'interessato, che insistono per la declaratoria di competenza del Tribunale di Brescia [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 31 gennaio 2025 il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, in relazione all'istanza, ai sensi dell'art. 668 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], residente nel circondario di detto Tribunale, con la quale era stata richiesta la cancellazione dell'iscrizione nel certificato del casellario giudiziale del predetto della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in data 29 gennaio 2029, pronunciata dal medesimo Tribunale, previo accertamento della non identificazione di [OSCURATO:PERSONA] col destinatario di detta pronuncia, declinava la propria competenza.

Richiamava, invero, l'art. 40, comma 1, d.P.R. n. 313 del 2002, ritenendo che detta disposizione individuasse per le persone nate all'estero la competenza per territorio inderogabile del Tribunale di Roma.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, procedendo a norma degli artt. 666 e 127 cod. proc. pen. in relazione all'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato che, al fine di decidere se disporre la cancellazione dell'iscrizione della sentenza de qua nei confronti dell'istante, è preventivamente necessario accertare se quella sentenza sia stata emessa nei confronti di altra e diversa persona o invece dell'interessato stesso e, quindi, verificare nel merito della riconducibilità di quella sentenza all'interessato medesimo; che tali accertamenti spettano al giudice dell'esecuzione ex artt. 668 cod. proc. pen., essendo la competenza ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 313 del 2002 limitata alle sole questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale; e che in tal senso milita anche la giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto, in un caso sovrapponibile, la competenza del giudice dell'esecuzione anche in ordine alla domanda di cancellazione dal casellario giudiziale.

Ha, pertanto, sollevato conflitto negativo di competenza col Tribunale di Brescia, investendo questa Corte della risoluzione del medesimo.

2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, sia il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], sia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'interessato, insistono per la risoluzione del conflitto con la declaratoria di competenza del Tribunale di Brescia in funzione di giudice dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di provvedere sull'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.2.

Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal giudice remittente.

Invero, nel conflitto tra giudice dell'esecuzione e giudice del Tribunale di Roma in composizione monocratica, va dichiarata la competenza del primo sulla domanda di cancellazione di una sentenza di condanna dal certificato penale basata sull'asserzione del richiedente di non essere il soggetto indicato nel provvedimento di condanna (Sez. 1, n. 17543 del 20/04/2012, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252653; conforme Sez. 1, n. 6980 del 22/02/2017, dep. 2018, Confl. comp. in proc.

Nabil, Rv. 272402, secondo cui in tema di casellario giudiziale e dei carichi pendenti, spetta al giudice dell'esecuzione e non al giudice di cui all'art. 40, comma 1, del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, la competenza a decidere sulla domanda di cancellazione di un titolo di condanna dal certificato penale fondata dal richiedente sull'allegazione di non essere il soggetto destinatario del titolo stesso).

E tale è l'ipotesi in esame, in cui la decisione dell'istanza di cancellazione nel casellario giudiziale dell'iscrizione della sentenza presuppone necessariamente una verifica sulla riconducibilità di quella sentenza all'interessato che, benché da quest'ultimo negata, deve essere oggetto di doveroso accertamento preventivo, anche alla stregua della dirimente circostanza, posta in rilievo dal Tribunale di Roma, relativa al contenuto del casellario giudiziale dell'istante, ove sono riportate diverse generalità tra cui anche quelle del soggetto destinatario della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.

Ne consegue che deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Brescia (in composizione monocratica), cui gli atti vanno trasmessi per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Brescia, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE ROMA nei confronti di: TRIBUNALE BRESCIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'interessato, che insistono per la declaratoria di competenza del Tribunale di Brescia [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 31 gennaio 2025 il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, in relazione all'istanza, ai sensi dell'art. 668 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], residente nel circondario di detto Tribunale, con la quale era stata richiesta la cancellazione dell'iscrizione nel certificato del casellario giudiziale del predetto della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in data 29 gennaio 2029, pronunciata dal medesimo Tribunale, previo accertamento della non identificazione di [OSCURATO:PERSONA] col destinatario di detta pronuncia, declinava la propria competenza. Richiamava, invero, l'art. 40, comma 1, d.P.R. n. 313 del 2002, ritenendo che detta disposizione individuasse per le persone nate all'estero la competenza per territorio inderogabile del Tribunale di Roma. Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, procedendo a norma degli artt. 666 e 127 cod. proc. pen. in relazione all'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato che, al fine di decidere se disporre la cancellazione dell'iscrizione della sentenza de qua nei confronti dell'istante, è preventivamente necessario accertare se quella sentenza sia stata emessa nei confronti di altra e diversa persona o invece dell'interessato stesso e, quindi, verificare nel merito della riconducibilità di quella sentenza all'interessato medesimo; che tali accertamenti spettano al giudice dell'esecuzione ex artt. 668 cod. proc. pen., essendo la competenza ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 313 del 2002 limitata alle sole questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale; e che in tal senso milita anche la giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto, in un caso sovrapponibile, la competenza del giudice dell'esecuzione anche in ordine alla domanda di cancellazione dal casellario giudiziale. Ha, pertanto, sollevato conflitto negativo di competenza col Tribunale di Brescia, investendo questa Corte della risoluzione del medesimo. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, sia il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], sia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'interessato, insistono per la risoluzione del conflitto con la declaratoria di competenza del Tribunale di Brescia in funzione di giudice dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di provvedere sull'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.2. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal giudice remittente. Invero, nel conflitto tra giudice dell'esecuzione e giudice del Tribunale di Roma in composizione monocratica, va dichiarata la competenza del primo sulla domanda di cancellazione di una sentenza di condanna dal certificato penale basata sull'asserzione del richiedente di non essere il soggetto indicato nel provvedimento di condanna (Sez. 1, n. 17543 del 20/04/2012, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252653; conforme Sez. 1, n. 6980 del 22/02/2017, dep. 2018, Confl. comp. in proc. Nabil, Rv. 272402, secondo cui in tema di casellario giudiziale e dei carichi pendenti, spetta al giudice dell'esecuzione e non al giudice di cui all'art. 40, comma 1, del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, la competenza a decidere sulla domanda di cancellazione di un titolo di condanna dal certificato penale fondata dal richiedente sull'allegazione di non essere il soggetto destinatario del titolo stesso). E tale è l'ipotesi in esame, in cui la decisione dell'istanza di cancellazione nel casellario giudiziale dell'iscrizione della sentenza presuppone necessariamente una verifica sulla riconducibilità di quella sentenza all'interessato che, benché da quest'ultimo negata, deve essere oggetto di doveroso accertamento preventivo, anche alla stregua della dirimente circostanza, posta in rilievo dal Tribunale di Roma, relativa al contenuto del casellario giudiziale dell'istante, ove sono riportate diverse generalità tra cui anche quelle del soggetto destinatario della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. Ne consegue che deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Brescia (in composizione monocratica), cui gli atti vanno trasmessi per l'ulteriore corso. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Brescia, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Rom
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