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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26408/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

6 del Tribunale di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.[OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso percassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma, in data 13 marzo2026, le ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata conil Pubblico Ministero in relazione al delitto di cui agli artt. 112 n. 4, 624 e 625,comma 1, n. 2 cod. pen., commesso in Roma in data 12 marzo 2026 in danno diChristine [OSCURATO:PERSONA].2.

Affida l’impugnativa ad un solo motivo, con il quale eccepisce l’estinzionedel reato per intervenuta remissione di querela, evidenziando come ladichiarazione di remissione di querela sia stata inviata dalla persona offesa al suodifensore tramite l’applicazione “whatsapp” e come sia stata data prova dellatrasmissione della detta dichiarazione di remissione di querela alla Cancelleria delTribunale di Roma IX^ Sezione penale.3.

Il ricorso è inammissibile.3.1.

Agli atti sono presenti:- uno stralcio di una conversazione intercorsa tra persone non compiutamenteidentificabili su un’applicazione di messaggistica istantanea; conversazionevertente sull’invio a [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 300,00 e sullanecessità che costei firmasse alcuni fogli da firmare relativi ad un procedimentopenale;- una dichiarazione inviata al Tribunale di Roma, non corredata daChristine [OSCURATO:PERSONA] in Germania il 16 marzo 2026, con la quale costeiaffermava di volere rimettere la querela sporta in data 12 marzo 2026 nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] (dichiarazione cui sono allegati i documenti della rimettente);- una missiva in lingua inglese inviata da [OSCURATO:PERSONA] a«sez.9.penale.tribunale.roma» tramite un’applicazione di messagistica istantaneao tramite posta elettronica, in cui la mittente faceva presente di avere allegatodocumenti relativi al procedimento penale 10694/2026 RGNR.3.2.

Ciò posto, deve rilevarsi in diritto che stando all’inequivoco tenore delladisposizione di cui all’art. 340, comma 1, cod. proc. pen. la remissione dellaquerela deve essere fatta «con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente oda un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente allapredetta autorità».

Poiché nel caso al vaglio la dichiarazione di remissione diquerela è stata fatta all’estero, non può che valere la disposizione dettata per lapresentazione della querela dall’art. 337, comma 1, cod. proc. pen.: disposizioneche individua nell’agente consolare all’estero l’autorità deputata a ricevere laquerela presentata da chi si trovi fuori dal territorio dello Stato per un reato inesso commesso e che, per ragioni di simmetria sistematica, non può cherappresentare l’autorità destinata a ricevere anche la dichiarazione di remissionedi querela, ove questa, in quanto fatta all’estero, non possa essere ricevuta dalleautorità indicate nell’art. 340, comma 1, cod. proc. pen.3.3.

In ogni caso, come anticipato, non vi è alcuna prova né che ladichiarazione di remissione di querela provenga con certezza dalla persona offesaChristine [OSCURATO:PERSONA], né che il Tribunale di Roma l’abbia effettivamentericevuta.4.

Il motivo di ricorso è, quindi, manifestamente infondato.

Poiché, inoltre, ilvizio dedotto, non rientra tra quelli deducibili con il ricorso per cassazione avversola sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., lo stessodeve essere scrutinato ai sensi dell’art. art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. —come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 —, di modo che l’inammissibilità delricorso va dichiarata nelle forme ‘de plano’.

A tale pronuncia consegue la condannadella ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 del Tribunale di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.[OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso percassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma, in data 13 marzo2026, le ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata conil Pubblico Ministero in relazione al delitto di cui agli artt. 112 n. 4, 624 e 625,comma 1, n. 2 cod. pen., commesso in Roma in data 12 marzo 2026 in danno diChristine [OSCURATO:PERSONA].2. Affida l’impugnativa ad un solo motivo, con il quale eccepisce l’estinzionedel reato per intervenuta remissione di querela, evidenziando come ladichiarazione di remissione di querela sia stata inviata dalla persona offesa al suodifensore tramite l’applicazione “whatsapp” e come sia stata data prova dellatrasmissione della detta dichiarazione di remissione di querela alla Cancelleria delTribunale di Roma IX^ Sezione penale.3. Il ricorso è inammissibile.3.1. Agli atti sono presenti:- uno stralcio di una conversazione intercorsa tra persone non compiutamenteidentificabili su un’applicazione di messaggistica istantanea; conversazionevertente sull’invio a [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 300,00 e sullanecessità che costei firmasse alcuni fogli da firmare relativi ad un procedimentopenale;- una dichiarazione inviata al Tribunale di Roma, non corredata daChristine [OSCURATO:PERSONA] in Germania il 16 marzo 2026, con la quale costeiaffermava di volere rimettere la querela sporta in data 12 marzo 2026 nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] (dichiarazione cui sono allegati i documenti della rimettente);- una missiva in lingua inglese inviata da [OSCURATO:PERSONA] a«sez.9.penale.tribunale.roma» tramite un’applicazione di messagistica istantaneao tramite posta elettronica, in cui la mittente faceva presente di avere allegatodocumenti relativi al procedimento penale 10694/2026 RGNR.3.2. Ciò posto, deve rilevarsi in diritto che stando all’inequivoco tenore delladisposizione di cui all’art. 340, comma 1, cod. proc. pen. la remissione dellaquerela deve essere fatta «con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente oda un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente allapredetta autorità». Poiché nel caso al vaglio la dichiarazione di remissione diquerela è stata fatta all’estero, non può che valere la disposizione dettata per lapresentazione della querela dall’art. 337, comma 1, cod. proc. pen.: disposizioneche individua nell’agente consolare all’estero l’autorità deputata a ricevere laquerela presentata da chi si trovi fuori dal territorio dello Stato per un reato inesso commesso e che, per ragioni di simmetria sistematica, non può cherappresentare l’autorità destinata a ricevere anche la dichiarazione di remissionedi querela, ove questa, in quanto fatta all’estero, non possa essere ricevuta dalleautorità indicate nell’art. 340, comma 1, cod. proc. pen.3.3. In ogni caso, come anticipato, non vi è alcuna prova né che ladichiarazione di remissione di querela provenga con certezza dalla persona offesaChristine [OSCURATO:PERSONA], né che il Tribunale di Roma l’abbia effettivamentericevuta.4. Il motivo di ricorso è, quindi, manifestamente infondato. Poiché, inoltre, ilvizio dedotto, non rientra tra quelli deducibili con il ricorso per cassazione avversola sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., lo stessodeve essere scrutinato ai sensi dell’art. art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. —come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 —, di modo che l’inammissibilità delricorso va dichiarata nelle forme ‘de plano’. A tale pronuncia consegue la condannadella ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]
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