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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 25562/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.9825/2019 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domici- liatoa Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eGiancarlo Sabbadini; -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliataa Roma presso lo studio dell’av- vocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 4 28 /201 9 , depositata il7/03/2019.

Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 15/06/2023. 2di 6 – 9825/2019 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Nel 2016 i venditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conveni- vano il compratore [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] di- nanzi al Tribunale di Torino, per l’annullamento per errore della com- pravendita nel 2007 di un locale censito a catasto al f. 12 n. 72 sub

7. Gli attori assumono che tali dati siano stati indicati per errore nel con- tratto definitivo.

Agiscono inoltre per il risarcimento dei danni (nei con- frontidella Immobiliare) quantificati in € 20.000 per l’iscrizione ipote- caria gravante sul locale erroneamente ceduto.

Il compratore agiva in riconvenzionale per la condanna a € 20.000 a titolo di canoni di loca- zione percepiti dagli attori a far data dalla stipula della compravendita.

Infatti,il locale in contestazione era stato concesso dai venditori in lo- cazione auna persona che vi gestiva un bar.

In primo grado, sul rilievo che il locale non rientrava nell’oggetto della compravendita, venivano rigettate le domande principali e la riconvenzionale.

Su appello dell’ac- quirente,la pronuncia di primo grado è stata confermata.

Ricorre in cassazione l’acquirente convenuto con un motivo, illustrato da memoria.

Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], che ha depositato nota di richiamo agli atti e documenti precedentemente depositati.

Ragioni della decisione

1.1. - Con l’unico motivo si denuncia l’omessa considerazione del principio di diritto che il contratto preliminare è superato dal definitivo e che la presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può essere vinta solo dalla prova scritta di una ulteriore pattui- zione diretta a far sopravvivere alcuni precetti del preliminare.

Si de- duce violazione degli artt. 1362 e 2697 c.c.,occasionata dal riconosci- mento della possibilità di far valere l’art. 1429 c.c.sull’errore essen- ziale. 3di 6 – 9825/2019 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo non è fondato.

1.2. - O ggetto d i censura è la seguente argomentazione (in sintesi) della sentenza di appello.

Nell’atto di citazione in primo gradosi è ma- nifestato l’interesse dei venditori attori a riacquistare la proprietà dell’immobile trasferito erroneamente, dato che il relativo mappale fi- gura inserito per errore fra gli immobili oggetto dell’atto di compraven- dita.

Il giudice di primo grado ha qualificato la domanda quale azione di accertamento per la correzione di errore materiale, ritenendo che, ove le parti o il notaio siano incorsi in un errore nell'indicazione dei dati catastali degli immobili oggetto di un contratto, non sia necessaria la proposizione di una querela di falso o di una domanda di annullamento del contratto, ma siasufficiente una azione di accertamento per la cor- rezione dell'errore materiale ovvero (come accadut o in questo caso) sia sufficiente il rilievo d’ufficio dell’errore in sede d'interpretazione del contratto.Infatti, il giudice di primo grado ha rilevato una discrepanza tra la descrizione, nel rogito, dell'immobile oggetto del trasferimento , in cui vieneindicato un solo locale cantina (sito al piano seminterrato e confinante su due lati con unità immobiliari di proprietà dei venditori) e i dati catastali e planimetrici che invece rappresentano due distinti locali (adiacenti uno all'altro, collocati entrambi al piano seminterrato).

Nel risolvere tale discrepanza, il giudice di primo grado ha fatto capo al comportamento delle parti antecedente e poi successivo alla conclu- sione del contrattodefinitivo.

Tra i comportamenti antecedenti vi era l’esclusione delsub 7 dalla vendita .

Tale esclusione ha trovato espres- sione nel contratto preliminare , in particolare nella parte rivolta alla «descrizione e stato dell'immobile».

In tale parte , oltre all'esclusione dalla vendita della cantina sub 4 ( ora appunto sub 7 ) , era no previste altre attività preliminari dalle quali il giudice di primo grado desume che le parti, al momento del rogito, abbiano inteso escludere il locale 4di 6 – 9825/2019 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. sub 7 dalla vendita.

Tra i comportamenti delle parti successivi alla sti- pula del contratto definitivo, particolarmente significativa è la circo- stanza che l’acquirente nell’arco degli otto anni successivi alla stipula del contratto definitivo non abbia contestato l’uso altrui del locale in contestazione.

1.3. - Nel paragrafo precedente è riassunta la parte centrale della ricostruzione critica compiuta dalla Corte di appello al cospetto delle censure che l’appellante (oggi ricorrente in cassazione) ha mosso alla sentenza di primo grado.

Ne risulta che il motivo di ricorso in cassa- zione, pur nel suo distendersi nell’arco di oltre venti pagine, non si confronta adeguatamente con le ragioni della decisione, le qualimuo- vono, già a partire dalla cognizione del giudice di primo grado,da una corretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza di legitti- mità.

Alla stregua di quest’ultimo, «per contestare l'indicazione dei dati catastali degli immobili contenuti in un contratto ove le parti deducano che l'indicazione di essi sia conseguenza di un errore proprio o del no- taio, [non] è necessaria una azione di annullamento del contratto per errore per escludere il trasferimento dei beni di cui alle indicazioni ca- tastali erroneamente inserite, essendo sufficiente un'azione di mero accertamento per la correzione del mero errore materiale del notaio (cfr. Cass. 3018/1980) […]; nello stesso senso deve ritenersi che l'er- rore materiale che le parti abbiano commesso nella indicazione dei dati catastali degli immobili oggetto di un contratto è rilevabile dal giudice in sede di interpretazione del contratto stesso, restando in tal caso esclusa, a differenza di quanto accade nelle ipotesi di errore attinente alla volontà, la necessità della proposizione di una azione di annulla- mento» (cosìCass. 1063/2015).

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno tratto conseguenze cor- rette dall’ultima parte dell’orientamento, ove si statuisce che l’errore 5di 6 – 9825/2019 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. materiale nell’indicazione dei dati catastali è rilevabile dal giudice in sede di interpretazione del contratto.

Da un lato, l’hanno collegata al potere del giudice di interpretare e, se del caso, riqualificare la do- manda giudiziale (che infatti nel caso di specie è stata riqualificata come domanda di mero accertamento dell’errore materiale).

Dall’altro lato, hanno ricompreso anche le dichiarazioni contenute nel contratto preliminare e altre operazioni compiute prima della stipula del rogito nell’ambito del comportamen to complessivo delle parti valutabile ex art. 1362 c.c., per determinarela comune intenzione delle parti, quale espressa nel contratto definitivo.

1.4. - Invece di confrontarsi criticamente con tale complessa ra tio decidendi e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità dal quale essa trae alimento, il ricorrente individua un altro bersaglio, in- vocando il contrasto delle decisioni di merito con l’orientamento se- condo il quale il contratto definitivocostituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni tra le parti, mentre il contratto preliminare resta su- perato, senza residui di obbligazioni ivi previste, tranne che della loro sopravvivenza sia data la prova scritta (ove l’oggetto del contratto sia un bene immobile): cfr., tra le altre, Cass. 9063/2012.

Come si può constatare, tale orientamento è qui irrilevante.

Di più: quand’anche esso fosse ipoteticamente rilevante, esso sarebbe stato rispettato, poi- ché le decisioni dei giudici di merito si fondano su un’interpretazione del contratto definitivo che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità.

In particolare, non si espone alle censure formulate dal ricorrente, le quali sono frutto di una indebita sovrapposizione del pro- prio apprezzamento a quello del giudice di merito.

2. - Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 6di 6 – 9825/2019 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, che liquida in € 3.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.9825/2019 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domici- liatoa Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eGiancarlo Sabbadini; -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliataa Roma presso lo studio dell’av- vocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 4 28 /201 9 , depositata il7/03/2019. Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 15/06/2023. 2di 6 – 9825/2019 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel 2016 i venditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conveni- vano il compratore [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] di- nanzi al Tribunale di Torino, per l’annullamento per errore della com- pravendita nel 2007 di un locale censito a catasto al f. 12 n. 72 sub 7. Gli attori assumono che tali dati siano stati indicati per errore nel con- tratto definitivo. Agiscono inoltre per il risarcimento dei danni (nei con- frontidella Immobiliare) quantificati in € 20.000 per l’iscrizione ipote- caria gravante sul locale erroneamente ceduto. Il compratore agiva in riconvenzionale per la condanna a € 20.000 a titolo di canoni di loca- zione percepiti dagli attori a far data dalla stipula della compravendita. Infatti,il locale in contestazione era stato concesso dai venditori in lo- cazione auna persona che vi gestiva un bar. In primo grado, sul rilievo che il locale non rientrava nell’oggetto della compravendita, venivano rigettate le domande principali e la riconvenzionale. Su appello dell’ac- quirente,la pronuncia di primo grado è stata confermata. Ricorre in cassazione l’acquirente convenuto con un motivo, illustrato da memoria. Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], che ha depositato nota di richiamo agli atti e documenti precedentemente depositati. Ragioni della decisione 1.1. - Con l’unico motivo si denuncia l’omessa considerazione del principio di diritto che il contratto preliminare è superato dal definitivo e che la presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può essere vinta solo dalla prova scritta di una ulteriore pattui- zione diretta a far sopravvivere alcuni precetti del preliminare. Si de- duce violazione degli artt. 1362 e 2697 c.c.,occasionata dal riconosci- mento della possibilità di far valere l’art. 1429 c.c.sull’errore essen- ziale. 3di 6 – 9825/2019 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo non è fondato. 1.2. - O ggetto d i censura è la seguente argomentazione (in sintesi) della sentenza di appello. Nell’atto di citazione in primo gradosi è ma- nifestato l’interesse dei venditori attori a riacquistare la proprietà dell’immobile trasferito erroneamente, dato che il relativo mappale fi- gura inserito per errore fra gli immobili oggetto dell’atto di compraven- dita. Il giudice di primo grado ha qualificato la domanda quale azione di accertamento per la correzione di errore materiale, ritenendo che, ove le parti o il notaio siano incorsi in un errore nell'indicazione dei dati catastali degli immobili oggetto di un contratto, non sia necessaria la proposizione di una querela di falso o di una domanda di annullamento del contratto, ma siasufficiente una azione di accertamento per la cor- rezione dell'errore materiale ovvero (come accadut o in questo caso) sia sufficiente il rilievo d’ufficio dell’errore in sede d'interpretazione del contratto.Infatti, il giudice di primo grado ha rilevato una discrepanza tra la descrizione, nel rogito, dell'immobile oggetto del trasferimento , in cui vieneindicato un solo locale cantina (sito al piano seminterrato e confinante su due lati con unità immobiliari di proprietà dei venditori) e i dati catastali e planimetrici che invece rappresentano due distinti locali (adiacenti uno all'altro, collocati entrambi al piano seminterrato). Nel risolvere tale discrepanza, il giudice di primo grado ha fatto capo al comportamento delle parti antecedente e poi successivo alla conclu- sione del contrattodefinitivo. Tra i comportamenti antecedenti vi era l’esclusione delsub 7 dalla vendita . Tale esclusione ha trovato espres- sione nel contratto preliminare , in particolare nella parte rivolta alla «descrizione e stato dell'immobile». In tale parte , oltre all'esclusione dalla vendita della cantina sub 4 ( ora appunto sub 7 ) , era no previste altre attività preliminari dalle quali il giudice di primo grado desume che le parti, al momento del rogito, abbiano inteso escludere il locale 4di 6 – 9825/2019 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. sub 7 dalla vendita. Tra i comportamenti delle parti successivi alla sti- pula del contratto definitivo, particolarmente significativa è la circo- stanza che l’acquirente nell’arco degli otto anni successivi alla stipula del contratto definitivo non abbia contestato l’uso altrui del locale in contestazione. 1.3. - Nel paragrafo precedente è riassunta la parte centrale della ricostruzione critica compiuta dalla Corte di appello al cospetto delle censure che l’appellante (oggi ricorrente in cassazione) ha mosso alla sentenza di primo grado. Ne risulta che il motivo di ricorso in cassa- zione, pur nel suo distendersi nell’arco di oltre venti pagine, non si confronta adeguatamente con le ragioni della decisione, le qualimuo- vono, già a partire dalla cognizione del giudice di primo grado,da una corretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza di legitti- mità. Alla stregua di quest’ultimo, «per contestare l'indicazione dei dati catastali degli immobili contenuti in un contratto ove le parti deducano che l'indicazione di essi sia conseguenza di un errore proprio o del no- taio, [non] è necessaria una azione di annullamento del contratto per errore per escludere il trasferimento dei beni di cui alle indicazioni ca- tastali erroneamente inserite, essendo sufficiente un'azione di mero accertamento per la correzione del mero errore materiale del notaio (cfr. Cass. 3018/1980) […]; nello stesso senso deve ritenersi che l'er- rore materiale che le parti abbiano commesso nella indicazione dei dati catastali degli immobili oggetto di un contratto è rilevabile dal giudice in sede di interpretazione del contratto stesso, restando in tal caso esclusa, a differenza di quanto accade nelle ipotesi di errore attinente alla volontà, la necessità della proposizione di una azione di annulla- mento» (cosìCass. 1063/2015). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno tratto conseguenze cor- rette dall’ultima parte dell’orientamento, ove si statuisce che l’errore 5di 6 – 9825/2019 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. materiale nell’indicazione dei dati catastali è rilevabile dal giudice in sede di interpretazione del contratto. Da un lato, l’hanno collegata al potere del giudice di interpretare e, se del caso, riqualificare la do- manda giudiziale (che infatti nel caso di specie è stata riqualificata come domanda di mero accertamento dell’errore materiale). Dall’altro lato, hanno ricompreso anche le dichiarazioni contenute nel contratto preliminare e altre operazioni compiute prima della stipula del rogito nell’ambito del comportamen to complessivo delle parti valutabile ex art. 1362 c.c., per determinarela comune intenzione delle parti, quale espressa nel contratto definitivo. 1.4. - Invece di confrontarsi criticamente con tale complessa ra tio decidendi e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità dal quale essa trae alimento, il ricorrente individua un altro bersaglio, in- vocando il contrasto delle decisioni di merito con l’orientamento se- condo il quale il contratto definitivocostituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni tra le parti, mentre il contratto preliminare resta su- perato, senza residui di obbligazioni ivi previste, tranne che della loro sopravvivenza sia data la prova scritta (ove l’oggetto del contratto sia un bene immobile): cfr., tra le altre, Cass. 9063/2012. Come si può constatare, tale orientamento è qui irrilevante. Di più: quand’anche esso fosse ipoteticamente rilevante, esso sarebbe stato rispettato, poi- ché le decisioni dei giudici di merito si fondano su un’interpretazione del contratto definitivo che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità. In particolare, non si espone alle censure formulate dal ricorrente, le quali sono frutto di una indebita sovrapposizione del pro- prio apprezzamento a quello del giudice di merito. 2. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 6di 6 – 9825/2019 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, che liquida in € 3.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti process
Sentenza Cassazione n. 25562/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris