CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15004/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente lamenta, con unico motivo, che non sia stata riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, operazione che, tuttavia, è in radice inibita dall'art. 69, quarto comma, cod. pen.; che, d'altro canto, la doglianza, se intesa nel senso dell'esclusione della concreta operatività della recidiva facoltativa, dalla quale discenderebbe il contenimento della pena ex art. 62-bis cod. pen., appare manifestamente infondata, in quanto imperniata su una rivisitazione della vicenda affidata ad elementi istruttori (le dichiarazioni rese dalla compagna dell'imputato; la genesi del controllo eseguito dalle forze dell'ordine) che non sono stati allegati — né, quanto alla deposizione, trascritti integralmente — al ricorso che appare, quindi, generico ed aspecifico; che pertinente si palesa, sul punto, il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione» (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601), ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos