CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 15160/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 21482 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56T05 D786Z) avvocato costituito di persona ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luca (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74B03 C745S) -intimato- per la cassazione delle sentenze della Corte di Appello di Pe- rugia n. 991/2019 e n. 1342/2017, rispettivamente pubblicate in data 24 giugno 2019 e in data 3 agosto 2017; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], in data 11 settembre 2012, ha intimato precet- to di pagamento ad [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titolo di for- mazione giudiziale (ordinanza di liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico, nell’ambito di un processo ci- vile), il quale ha proposto opposizione. L’opposizione è stata definita in primo grado, con il suo solo parziale accoglimento e Ric. n. 21482/2019 – Sez. 3 – Ad. 5 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21482/2019 Numero sezionale 929/2022 la condanna dell’opponente al pagamento delle spese proces-Numero di raccolta generale 15160/2022Data pubblicazione 12/05/2022 suali. [OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, notificato un nuovo atto di precetto allo Spantini, in data 18 novembre 2013, per l’importo di € 4.172,25, comprendente sia il credito di cui al titolo esecutivo originario, sia le spese processuali liquidate dal giudice di pace all’esito del giudizio di opposizione di primo grado. Avverso tale secondo atto di precetto, l’intimato ha proposto una nuova opposizione, che il Giudice di Pace di Città di Ca- stello ha integralmente rigettato, con condanna dell’opponente al pagamento delle spese di lite. Tale decisione è stata impugnata dal soccombente. Nel corso del giudizio di appello, essendo frattanto stato defi- nito (in secondo grado) il precedente giudizio di opposizione avverso il primo atto di precetto con il definitivo accertamento (in € 2.315,02) dell’importo effettivamente dovuto dall’intimato e l’integrale compensazione delle spese del dop- pio grado di giudizio ed avendo il debitore pagato l’importo in questione, il Tribunale di Perugia ha dichiarato cessata la ma- teria del contendere, con compensazione delle spese del gra- do. [OSCURATO:PERSONA] (allegando di essere frattanto succeduto al pa- dre, deceduto nel corso del giudizio) ha chiesto la revocazione per errore di fatto di tale sentenza. La sua domanda è stata rigettata dal Tribunale di Perugia. Ricorre lo Spantini, sia avverso la decisione di appello del Tri- bunale di Perugia sull’opposizione al precetto del novembre 2013, sia avverso quella sulla sua domanda di revocazione di tale decisione, sulla base di quattro motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Ric. n. 21482/2019 – Sez. 3 – Ad. 5 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21482/2019 Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 Numero sezionale 929/2022Numero di raccolta generale 15160/2022bis.1 c.p.c.. Data pubblicazione 12/05/2022 Ragioni della decisione 1. Il ricorrente allega di essere erede del padre [OSCURATO:PERSONA]- ni, destinatario del precetto opposto. Sebbene non documenti – nella presente sede – in modo ade- guato tale qualità (non potendosi ritenere a tal fine sufficiente la produzione del certificato di morte del de cuius e quello di nascita del ricorrente stesso, come già da questa Corte affer- mato in un precedente giudizio tra le medesime parti: cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22619 del 16/10/2020), la stessa risulta in realtà implicitamente accertata nel giudizio di merito e, segnatamente nel giudizio di revocazione della sen- tenza di merito di secondo grado, definito con la sentenza im- pugnata nella presente sede; ed esclusivamente tale circo- stanza, nuova e diversa rispetto al precedente già deciso tra le parti, consente di ritenere superata ogni questione sul pun- to nella presente sede processuale. 2. Con il primo motivo del ricorso (avente ad oggetto la deci- sione sulla domanda di revocazione della sentenza di merito di secondo grado) si denunzia «violazione di legge per aver con- siderato quale errore di diritto e non di fatto revocatorio il pa- gamento documentato in giudizio di un titolo estraneo alla materia del contendere come supposto pagamento del titolo oggetto del giudizio sul quale inoltre non vi è stata controver- sia, il tutto come presupposto logico-giuridico della conse- guente decisione di cessazione della materia del contendere in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 394 n. 4 c.p.c. in re- lazione all’art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c.». Il ricorrente sostiene che la sua domanda di revocazione della sentenza di merito, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di opposizione al precetto, sarebbe stata rigettata sulla base dell’erroneo assunto che l’errore di Ric. n. 21482/2019 – Sez. 3 – Ad. 5 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21482/2019 fatto revocatorio da lui denunciato non sussisteva affatto e Numero sezionale 929/2022Numero di raccolta generale 15160/2022 che in realtà quello imputato al tribunale poteva al più costi- Data pubblicazione 12/05/2022 tuire un errore di diritto. Il motivo è infondato. Il Tribunale di Perugia ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’opposizione al secondo atto di precetto intima- to ad [OSCURATO:PERSONA], a seguito del parziale accoglimento, in primo grado, di quella avanzata avverso il primo atto di pre- cetto, in quanto: a) l’originaria sorta capitale dovuta in base al titolo, costituito dall’ordinanza di liquidazione (sorta già ogget- to dell’intimazione di cui al primo atto di precetto) era stata ormai pacificamente pagata nel suo esatto ammontare, frat- tanto definitivamente accertato, in secondo grado, con la sen- tenza n. 138/2017 del Tribunale di Perugia, passata in giudi- cato; b) con riguardo alle spese processuali liquidate per il primo grado del giudizio di opposizione al primo atto di pre- cetto, il titolo era venuto meno essendo stata disposta, all’esito del giudizio di secondo grado, la compensazione inte- grale delle spese dell’intero processo. Il ricorrente sostiene che il tribunale avrebbe erroneamente ri- tenuto (a causa di un errore di carattere percettivo) che il pa- gamento da lui effettuato si riferisse al secondo atto di precet- to (cioè quello opposto nel presente giudizio) e non invece al primo. In realtà il tribunale, quale giudice di secondo grado della op- posizione proposta avverso il secondo atto di precetto, ha semplicemente ritenuto che il sopravvenuto pagamento della sorta liquidata come compenso al professionista intimante (sorta che era effettivamente stata richiesta anche con il se- condo atto di precetto), unitamente al venir meno del titolo per le spese processuali del giudizio di primo grado della pri- ma opposizione, determinasse la cessazione della materia del contendere, in quanto erano venuti meno, per ragioni estra- Ric. n. 21482/2019 – Sez. 3 – Ad. 5 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21482/2019 Numero sezionale 929/2022 nee all’oggetto del giudizio e dopo la sua instaurazione, en-Numero di raccolta generale 15160/2022Data pubblicazione 12/05/2022 trambi i crediti posti a base del precetto opposto. Si tratta, come è evidente, di una statuizione in diritto che, diversamente da quanto afferma il ricorrente, non trova affat- to fondamento nel (falso) presupposto di fatto che il paga- mento effettuato dallo Spantini fosse in realtà riferibile al se- condo, e non al primo, degli atti di precetto opposti, cioè nel preteso errore di fatto revocatorio, ma semplicemente nella (corretta) constatazione che detto pagamento fosse riferibile al credito di cui all’originario titolo esecutivo (cioè l’ordinanza di liquidazione del compenso in favore del professionista credi- tore). È, pertanto, escluso un errore di fatto e, a maggior ragione, un errore suscettibile di integrare quello rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c.: ciò che rende evidente la correttezza, sul punto, della gravata pronuncia e, correlativamente, la non fondatezza della doglianza. 3. Con il secondo motivo (avente ad oggetto la decisione di merito di secondo grado sull’opposizione all’esecuzione) si de- nunzia «Nullità della sentenza per ultrapetizione della senten- za impugnata per avere il Tribunale, in violazione e falsa ap- plicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dichiarata cessata la materia del contendere sulla base del supposto pagamento del titolo oggetto di giudizio, nonostante la causale di detto pa- gamento introdotto in causa il 27.3.2017 riguardasse, come dichiarato dall’appellante, di voler tacitare «– dopo essere sta- to ridotto a giustizia nel quanti dalla sentenza di appello n. 138/2017 – il titolo originario (che non è oggi in contestazione diretta vertendo l’appello sulla sentenza del GDP che suo tem- po deciso l’opposizione al precetto contro tale originario titolo) ma per provare la buona fede dell’appellante» in relazione all’art. 360 1° n. 4 c.p.c.». Ric. n. 21482/2019 – Sez. 3 – Ad. 5 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21482/2019 Numero sezionale 929/2022 Con il terzo motivo (anch’esso diretto contro la decisione di Numero di raccolta generale 15160/2022Data pubblicazione 12/05/2022 merito sull’opposizione) si denunzia «Nullità della sentenza per omessa pronuncia per aver ritenuto non operante il pre- cetto di cui all’art. 112 c.p.c. sull’obbligo di pronunciarsi su tutta la domanda dichiarando cessata la materia del contende- re presupponendo erroneamente che il supporto pagamento di diverso titolo, vieppiù fatto con espressa volontà di ripetizio- ne, esaudisse l’oggetto della domanda giudiziale quando si controverta su illegittima duplicazione di titolo violando nel contempo l’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1° comma n. 4 c.p.c.». Il secondo e il terzo motivo, essendo connessi, possono essere esaminati congiuntamente, come del resto riconosce lo stesso ricorrente nella sua memoria. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non sussistevano affatto i presuppo- sti per la dichiarazione di cessazione della materia del conten- dere operata dal tribunale. I motivi in esame sono inammissibili, ancor prima che infon- dati. 3.1 Sono inammissibili in quanto, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., nel ricorso non è richiamato in modo sufficientemente specifico il contenuto del secondo atto di precetto (cioè quello oggetto dell’opposizione di cui alla pre- sente controversia), il che impedisce di stabilire esattamente: a) se tale atto di precetto facesse in qualche modo riferimento al titolo esecutivo originario, nel richiedere l’importo effetti- vamente dovuto sulla base di quel titolo (cioè i compensi li- quidati in favore del professionista intimante), secondo quanto accertato con la sentenza che aveva definito in primo grado l’opposizione avverso il primo atto di precetto; b) se, con la sua (seconda) opposizione, l’intimato avesse contestato solo quel credito (cioè quello dovuto sulla base del titolo originario) o anche il credito relativo alle spese proces- Ric. n. 21482/2019 – Sez. 3 – Ad. 5 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21482/2019 Numero sezionale 929/2022 suali liquidate nel giudizio di primo grado di opposizione al Numero di raccolta generale 15160/2022Data pubblicazione 12/05/2022 primo atto di precetto; c) se, eventualmente, oltre agli indicati crediti, fosse altresì stato intimato il pagamento di altri importi e con l’opposizione fossero state sollevate contestazioni in ordine a tali ulteriori pretese. Senza il preciso richiamo del contenuto del (secondo) atto di precetto opposto e degli specifici motivi di opposizione avan- zati in relazione allo stesso, non è possibile per questa Corte effettuare compiutamente una valutazione nel merito della fondatezza delle censure di cui al motivo di ricorso in esame: non è, cioè, possibile stabilire con certezza se effettivamente sussistessero i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, nemmeno – ove anche fosse possibile ritenere avanzata, con il ricorso, un’adeguata censu- ra su tale specifico punto – ai soli fini della correttezza della statuizione sulle spese. 3.2 Solo per completezza può aggiungersi che, per quello che è possibile evincere dal ricorso (nonostante le segnalate gravi lacune espositive dello stesso), parrebbe comunque doversi concludere che, con il secondo atto di precetto, era stato inti- mato il pagamento: a) del credito dovuto in base all’ordinanza collegiale di liquidazione dei compensi in favore del professio- nista intimante (cioè il titolo originariamente azionato), nel quantum accertato all’esito del primo grado del giudizio di op- posizione avverso il primo atto di precetto; b) del credito rela- tivo alle spese processuali liquidate in tale ultima sede in favo- re dell’opposto. Dovrebbe, in altri termini, ritenersi che il secondo atto di pre- cetto, con riguardo al credito di cui all’originario titolo esecuti- vo, costituiva semplicemente rinnovazione della prima intima- zione e, quindi, implicitamente assorbiva quest’ultima, men- tre, invece, costituiva nuova intimazione (peraltro del tutto le- Ric. n. 21482/2019 – Sez. 3 – Ad. 5 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21482/2019 gittima, in quel momento) con riguardo al credito relativo alle Numero sezionale 929/2022Numero di raccolta generale 15160/2022 spese processuali liquidate dal giudice di primo grado della Data pubblicazione 12/05/2022 prima opposizione. Sarebbe poi appena il caso di osservare ancora, che, se anche l’indicazione del titolo originario non fosse stata effettuata con sufficiente chiarezza nell’atto di precetto in rinnovazione, si sarebbe al più potuto prospettare un vizio formale del precetto stesso, da far valere ai sensi dell’art. 617 c.p.c., questione del tutto estranea alla presente opposizione, pacificamente diretta a contestare il diritto dell’intimante di procedere ad esecuzio- ne forzata (sempre per quanto frammentariamente emerge del ricorso). A quanto sin qui osservato conseguirebbe, dunque, qualora fosse possibile superare la preliminare e dirimente valutazione di inammissibilità, anche l’infondatezza in astratto diritto delle argomentazioni del ricorrente, sulla base di quel che può de- sumersi dal ricorso. Infatti, atteso che il precetto opposto nella presente sede ri- guardava certamente il credito di cui al titolo esecutivo origi- nario e quello per le spese processuali liquidate (in primo gra- do) nella prima opposizione, una volta venuti meno, in corso di causa, sia il primo credito (per il sopravvenuto pagamento del debitore), sia il secondo (per la sopravvenuta caducazione del relativo titolo esecutivo), deve ritenersi conforme a diritto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere sulla seconda opposizione, e ciò anche in base ai principi di recente affermati da Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 01 (sui quali, più diffusamente, si dirà anche in relazione al successivo motivo di ricorso). 4. Con il quarto motivo (avente anch’esso ad oggetto la deci- sione di secondo grado sull’opposizione all’esecuzione) si de- nunzia «Nullità della sentenza per la violazione del giudicato costituito dalla sentenza n. 138/17 del tribunale di Perugia che Ric. n. 21482/2019 – Sez. 3 – Ad. 5 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21482/2019 ha riformato la sentenza del G.D.P. n. 77/13 minacciata con il Numero sezionale 929/2022Numero di raccolta generale 15160/2022 precetto notificato il 18.11.2013 oggetto di questo processo, Data pubblicazione 12/05/2022 in violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, 1° comma n. 4 c.p.c.». Il ricorrente deduce che, nel corso del giudizio di opposizione, era venuto meno il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza del Giudice di pace di Città di Castello n. 77/2013 (per le spe- se giudiziali liquidate in quella sentenza), in base alla senten- za del Tribunale di Perugia n. 138/2017, passata in giudicato, che aveva riformato la decisione di primo grado, compensan- do integralmente le spese del doppio grado del giudizio. A suo avviso, ciò avrebbe dovuto comportare l’accoglimento dell’opposizione, a prescindere da ogni altra considerazione. Neanche questo motivo può trovare accoglimento. Al di là della violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per il mancato specifico richiamo del contenuto della sentenza (n. 138/2017) invocata a fondamento delle censure svolte, ri- sulta in effetti assorbente la considerazione che tali censure (relative al credito avente ad oggetto le spese giudiziali liqui- date dal giudice di primo grado della prima opposizione) risul- tano avanzate sulla base di un assunto erroneo in diritto, in quanto superato dall’arresto di questa stessa Corte, a Sezioni Unite, (Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 01, già richiamata), secondo cui, se nel corso dell’opposizione all’esecuzione sopravviene la caducazione del titolo esecutivo, l’opposizione non può affatto ritenersi fonda- ta, ma va piuttosto dichiarata la cessazione della materia del contendere («in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta ca- ducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all’esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non Ric. n. 21482/2019 – Sez. 3 – Ad. 5 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21482/2019 Numero sezionale 929/2022 già di accoglimento dell’opposizione, e le spese processuali Numero di raccolta generale 15160/2022Data pubblicazione 12/05/2022 regolate, per conseguenza»). Ed è appena il caso di sottolineare che analoghe considerazio- ni valgono (a fortiori) anche con riguardo al credito principale (quello per i compensi liquidati al professionista creditore, di cui al titolo esecutivo originario), in quanto il pagamento dell’obbligazione oggetto di precetto, avvenuto solo nel corso del giudizio di opposizione avverso il precetto stesso, non de- termina certo l’accoglimento dell’opposizione, ma, ancora una volta, la cessazione della materia del contendere. 5. Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 5 maggio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 21482/2019 – Sez. 3 – Ad. 5 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 F i r m a t o D a : C A T A