CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44265/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • R.G.N. 20829/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte d appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, riformava parzialmente, concedendo le attenuanti generiche e riducendo la pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 372 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine ad alcune eccezioni processuali , alla valutazione delle prove e all'affermazione di colpevolezza, nonché alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze o manifestamente infondate (così per il primo motivo) o reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (così per gli altri due motivi - v. pagg. 4-11 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che Si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec