CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21020/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettando l'opposizione del pubblico ministero confermava la propria anteriore decisione, adottata senza formalità, con cui erano state dichiarate estinte per decorso del tempo le pene della reclusione e della multa, inflitte a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza pronunciata 1'8 giugno 1999 dal medesimo Tribunale, sezione distaccata di Cerignola, confermata in appello e irrevocabile dal 5 ottobre 2005. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo è dedotta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 172 cod. pen. Osserva il ricorrente che le pene, dichiarate prescritte, erano in origine condizionalmente sospese. La sospensione condizionale era stata successiva- mente revocata e il dies a quo della prescrizione decorreva solo dal momento in cui si era verificato il presupposto per far luogo alla revoca, ossia decorreva dalla data (19 aprile 2018) di irrevocabilità della sentenza (Corte di appello di Bari del 7 aprile 2016) che aveva accertato la commissione, nel quinquennio, del nuovo reato rilevante ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen.; da tale data di irrevocabilità non erano trascorsi i dieci anni di legge. 2.2. Con il secondo motivo è dedotta, sotto un ulteriore profilo, l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 172 cod. pen. L'estinzione della pena per decorso del tempo non ha luogo, ai sensi dell'art. 172, cit., ultimo comma, prima ipotesi, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99 cod. pen. Il caso di specie ricadrebbe, secondo il ricorrente, in tale ipotesi ostativa. 2.3. Con il terzo motivo è dedotta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 663 e degli artt. 665 ss. cod. proc. pen. Osserva il ricorrente che l'esecuzione delle pene, oggetto della sentenza 8 giugno 1999 del Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Cerignola, era iniziata in data 11 gennaio 2019. In tale data era infatti intervenuta la decisione di revoca della sospensione condizionale e l'interessato si trovava, in quel momento, già detenuto in forza del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Bari in data 4 ottobre 2018, ricomprendente la sentenza in discorso. Avrebbe errato il giudice dell'esecuzione a sciogliere il cumulo delle pene concorrenti, e a dichiarare prescritte quelle di causa, sul rilievo, esso stesso 7 A/( erroneo, che la prescrizione fosse maturata già in data 5 ottobre 2015, ossia anteriormente all'inizio dell'esecuzione. 3. Il Procuratore generale requirente ha concluso come in epigrafe. La difesa del condannato ha depositato memoria a confutazione del proposto ricorso. In essa il difensore sostiene, per quanto qui direttamente rileva, che il presupposto per la revoca della sospensione condizionale della pena sarebbe maturato già nell'anno 2005, allorché erano ormai in giudicato plurime sentenze in tal senso rilevanti, o al più nell'anno 2006, allorché le sentenze erano state unificate in un corrispondente cumulo. Sicché la prescrizione, avente come dies a quo tali date, sarebbe maturata anteriormente alla formazione del successivo cumulo materiale delle pene datato 4 ottobre 2018, che avrebbe dovuto prenderne atto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi primo e terzo di ricorso, tra loro connessi e congiuntamente esaminabili, riproduttivi di censure già sostanzialmente sottoposte al giudice dell'esecuzione con l'atto di opposizione, sono fondati. Il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui l'esecuzione sia condizionalmente sospesa, decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che accerta il reato che costituisce presupposto - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. - per la revoca del beneficio (da ultimo, Sez. 5, n. 3189 del 26/10/2020, dep. 2021, Gavinelli, Rv. 280330-01). Nel caso di specie, la data in questione è quella del passaggio in giudicato, avvenuto il 19 aprile 2018, della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Bari il 7 aprile 2016. E' questa sentenza che, per la prima volta, accerta l'avvenuta commissione, nel quinquennio successivo al 5 ottobre 2005, di reati rilevanti ai sensi del menzionato art. 168, primo comma, n. 1). Le sentenze, ricordate in memoria, riguardano reati commessi anteriormente al 5 ottobre 2005, inidonee a determinare la revoca della sospensione condizionale. La data del loro passaggio in giudicato è del tutto ininfluente ai fini in disc:orso. La pene di causa sono state dunque erroneamente dichiarate prescritte, perché - dal 19 aprile 2018 alla data di inizio della loro esecuzione (11 gennaio 2019, correttamente individuata in ricorso) - non erano ancora decorsi dieci anni. 2. Segue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, previo assorbimento del terzo motivo.La cancelleria comunicherà la presente decisione al pubblico ministero incaricato dell'esecuzione, a norma dell'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Manda alla cancelleria per gli adempiment