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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 17058/2022

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ORDINANZA sul ricorso 909/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] a r.I., già [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], R.F.I. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - intimati - avverso la sentenza n. 347/2016 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 09/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Messina, con sentenza n.347/2016, depositata in data 9/6/2016, - in controversia promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa (subentrata all'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato), per sentirla condannare al pagamento delle giusta indennità relative ad un terreno di proprietà, sito in [OSCURATO:PERSONA], occupato, nel 2002, dalla A.T.I.

Ing. [OSCURATO:PERSONA] srl - [OSCURATO:SOCIETA], in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione di pubblica utilità del 2002 (anteriore all'entrata in vigore del T.U.E.), ed espropriato, con decreto prefettizio del febbraio 2007, in favore della [OSCURATO:PERSONA], notificato nel febbraio 2011, per la realizzazione dei «lavori di costruzione della linea Palermo-Messina -Raddoppio della linea ferroviaria tra le stazioni di S.Agata di Milite/lo e S. Filippo del Mela - Lavori compresi fra Patti e [OSCURATO:PERSONA]», con autorizzazione alla chiamata in causa del [OSCURATO:PERSONA], subentrato, per cessione ramo d'azienda alla A.T.I., originaria concessionaria dei lavori di costruzione dell'opera pubblica, - ha, all'esito di CTU, rideterminato in C 17.139,92 l'indennità di espropriazione e in C 2.210,80 quella di occupazione legittima, ordinando alla R.F.I. ed al Consorzio di depositare presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti la differenza dovuta tra le somme predette, maggiorate di interessi legali, e le somme eventualmente già depositate e condannando il Consorzio a tenere indenne R.F.I. di quanto quest'ultima era tenuta a pagare.

In particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto che : a) in punto di legittimazione passiva, la convenzione del 1984, tra Ferrovie e l'[OSCURATO:PERSONA] di Imprese (cd.

«[OSCURATO:PERSONA]», cui era subentrata prima la Ing. [OSCURATO:PERSONA] srl e poi il [OSCURATO:PERSONA] ), incaricata dei lavori, non era una concessione di tipo traslativo, «venendo in rilievo solo una mera delega ...al concessionario» del potere di procedere all'acquisizione dei terreni mediante la procedura espropriativa in nome e per conto delle Ferrovie, cosicché la legittimazione passiva era di entrambi i soggetti, rilevando «la convenzione come fatto regolatore dei rapporti interni fra i due enti» e, nei confronti del Consorzio, chiamato in causa in quanto indicato da R.F.I. come unico soggetto responsabile, tenuto al pagamento della giusta indennità di espropriazione, nonché per tenere indenne R.F.I., si era estesa automaticamente la domanda dell'attore, avuto riguardo al primo profilo, ragione questa per cui lo stesso doveva essere condannato a rilevare indenne R.F.I., in accoglimento della domanda di garanzia proposta dall'originaria convenuta; b) i terreni occupati, tenuto conto della loro destinazione urbanistica al momento dell'esproprio (area destinata a parcheggi pubblici, anche su iniziativa di privati, «secondo la medesima disposizione prevista per la zona F»), erano edificabili, con un valore unitario di C 71,12 al mq (avendo il CTU apportato una riduzione sul valore di aree edificabili vicine, tenendo conto «delle limitate possibilità edificatorie e del vantaggio apportato dall'opera pubblica al terreno residuo non espropriato della parte attrice»); c) doveva ordinarsi quindi ad «entrambi i convenuti», [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il deposito «in solido» presso la Cassa depositi e Prestiti della differenza dovuta tra le somme rideterminate e quanto eventualmente già depositato.

Avverso la suddetta pronuncia, il [OSCURATO:PERSONA] società consortile a r.l. propone ricorso per cassazione, notificato il 21/12/2016, affidato a tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] spa (che non svolgono difese).

Il ricorrente ha depositato memoria, pervenuta in Cancelleria il 31/3/22, tardivamente rispetto alla data dell'adunanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione., ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt.19 e 20

I. 865/1971, 1372 c.c., 81 e 100 c.p.c., 106, 99 e 112 c.p.c., in relazione all'autorizzazione alla chiamata in causa da parte di R.F.I. del Consorzio, concessionario della esecuzione dei lavori pubblici, dovendo invece individuarsi nell'Ente espropriante l'unico soggetto legittimato passivamente rispetto a giudizio di opposizione alla stima, mentre la Convenzione tra concessionario e concedente non rileva nei rapporti esterni con l'espropriato; b) con il secondo motivo, sia la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.5 bis, comma 3, D.L. n. 333/1992, conv. in L.n. 359/1992, e del DM n. 1444/168, degli artt. 39,40 e 41 1.2395/1865, sia l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla natura del terreno oggetto di espropriazione, ritenuto edificabile dalla Corte di merito, sulla base della destinazione, al momento del decreto di esproprio (mentre pria aveva natura agricola), a parcheggio pubblico, il che invece comportava comunque un vincolo legale di inedificabilità; c) con il terzo motivo, la violazione, ex art.3690 n. 4 c.p.c., degli artt. 164, commi 4 e 5, c.p.c., 163, comma 3, n. 3 e 4, c.p.c., e la nullità della sentenza e del procedimento in violazione degli artt.156 e ss. e 161 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto ammissibile la domanda di garanzia proposta da R.F.I., senza rilevarne la nullità per indeterminatezza dell'oggetto e delle ragioni poste a fondamento della richiesta di chiamata in causa del terzo.

2. La prima e la terza censura, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono fondate.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di concorso di più enti nell'attuazione delle opere pubbliche, il soggetto tenuto al pagamento dell'indennità e legittimato passivo dell'opposizione alla stima va generalmente individuato nel beneficiario dell'espropriazione come risultante dal decreto ablatorio, salvo che dal decreto stesso non emerga che il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree e di promuovere e curare direttamente le necessarie procedure espropriative, agendo in nome proprio, sia stato affidato ad altro ente con accollo dei relativi oneri.

Peraltro, perché si abbia un simile effetto, non essendo sufficiente un mero accordo interno tra l'espropriante e l'affidatario della realizzazione dell'opera pubblica, occorrono una previsione di legge o un atto amministrativo a rilevanza esterna (delegazione amministrativa, affidamento improprio, concessione traslativa) i quali abbiano trasferito al privato non solo l'esecuzione di attività preparatorie o successive agli atti ablatori, o la facoltà di chiedere all'autorità amministrativa la emissione di singoli atti del procedimento espropriativo, ma anche quella di compiere tali atti direttamente «in nome e per conto proprio» (Cass. n. 20827/2010; Cass.27082/2019).

E' stato precisato che, nell'ipotesi di concessione cd. traslativa, la legittimazione appartiene esclusivamente al concessionario, il quale agisce come organo indiretto dell'Amministrazione concedente e la cui azione produce, nei confronti dei terzi, gli stessi effetti che determinerebbe l'azione diretta della P.A., alla quale il concessionario viene sostituito per effetto della concessione (Cass.

SU n.17190/2018; Cass.n. 12260/2016; Cass.n. 26261/2007: «in tema di opere pubbliche, la concessione c.d. traslativa, comporta il trasferimento al concessionario, in tutto o in parte, dell'esercizio delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente e necessarie per la realizzazione delle opere ed in particolare il compimento in nome proprio di tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche occorrenti per la realizzazione del programma edilizio, ancorché comportanti l'esercizio di poteri di carattere pubblicistico, quali quelli inerenti all'espletamento delle procedure di espropriazione, all'offerta, al pagamento o al deposito delle indennità di esproprio.

Ne consegue che il concessionario, acquistando poteri e facoltà trasferitigli dall'amministrazione concedente, si sostituisce a quest'ultima nello svolgimento dell'attività organizzativa e direttiva necessaria per realizzare l'opera pubblica e diviene, in veste di soggetto attivo del rapporto attuativo della concessione, l'unico titolare di tutte le obbligazioni che ad esso si ricollegano»; Cass.11830/2009).

Diversamente, nel caso in cui l'affidamento abbia avuto ad oggetto esclusivamente il compito di promuovere gli atti del procedimento ablatorio o abbia comportato soltanto l'attribuzione del potere di agire in nome e per conto del delegante (cfr. Cass.14780/2020; Cass. 24355/2013), o ancora si sia risolto nel mero accollo degli oneri economici del procedimento espropriativo (cfr. Cass. n. 7104/2017; Cass. 6807/2007), l'obbligo di provvedere al pagamento delle indennità resta a carico del beneficiario, qualificato pertanto come unico legittimato a resistere in sede di opposizione alla stima.

Nella specie, l'art.28 della Convenzione n.90/1984, richiamata dalla decisione della Corte di merito ed allegata dallo stesso Consorzio, prevedeva che il concessionario avrebbe dovuto provvedere, in nome e per conto delle Ferrovie, all'acquisizione dell'area interessata mediante espropriazione e asservimento o mediante atti di acquisto svolgendo tutti gli adempimenti necessari «compresi quelli relativi alle vertenze con conseguente legittimazione attiva o passiva nei relativi giudizi» (testo riprodotto nel corpo del terzo motivo, contenente la trascrizione della domanda di R. .1., di garanzia ).

La Corte d'appello non ha ravvisato una concessione di tipo traslativo ma una mera delega ad espletare le procedure amministrative «in nome e per conto dell'ente delegante», con statuizione non specificamente censurata (essendo, peraltro, il Consorzio ricorrente interessato solo ad escludere la propria legittimazione passiva), affermando che la responsabilità solidale del Consorzio, insieme a quella dell'ente espropriante e concedente R.F.I., nel presente giudizio di opposizione alla stima, derivava non dalla domanda di garanzia o rivalsa spiegata da R.F.I. (sulla base della convenzione che regolava i rapporti interni tra concedente e concessionario), quanto dall'estensione automatica della domanda attorea, essendo stato il Consorzio evocato in giudizio quale unico soggetto tenuto a corrispondere le indennità richieste. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce, nel terzo motivo, che tale domanda di garanzia, impropria, era inammissibile (anche per genericità della chiamata da parte di R.F.I.).

Vero che il costante orientamento di questa Corte afferma che, nel giudizio di opposizione alla stima (o di determinazione della giusta indennità di espropriazione), la domanda di rivalsa, proposta in via subordinata, dal concedente nei confronti del concessionario, da cui il primo pretenda di essere garantito sulla base della convenzione regolante i rapirti interni tra gli stessi, è inammissibile, introducendo questioni estranee alla determinazione dell'indennità di espropriazione, riconducibili nell'alveo della cd. garanzia impropria ed il cui esame è idoneo a compromettere la celerità di detto giudizio (Cass. 25402/2016; Cass. 24036/2015; Cass. 13456/2011; Cass.25622/2008; Cass. 10680/2000).

La Corte d'appello dà atto di avere autorizzato la chiamata in causa da parte di R.F.I. sia perché il terzo era indicato da R.F.I. come unico soggetto tenuto al pagamento delle indennità richieste sia perché ritenuto obbligato a tenere indenne il concedente, in forza del rapporto di garanzia, e che operava l'estensione automatica della domanda dell'attore «avuto riguardo al primo dei due profili».

Orbene, l' estensione automatica della domanda attorea nei riguardi del terzo ricorre, sulla base di consolidato orientamento di questo giudice di legittimità, là dove il convenuto chiami in causa un terzo, deducendo che questi è il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore: in tale ipotesi, la domanda di quest'ultimo - a differenza della diversa ipotesi di chiamata del terzo in garanzia in cui la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo - si estende al terzo, pur in mancanza di apposita ed espressa istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario (Cass. 4740/2003; Cass. 5400/2013; Cass. 23213/2015; Cass.516/2020; Cass.15231/2021).

Risulta quindi corretta l'affermazione, in sentenza, circa l'estensione automatica della domanda attorea.

Tuttavia, poi, la Corte di merito ha ritenuto di potere dedurre, dai principi richiamati in motivazione, sia che l'espropriante e il soggetto delegato fossero «entrambi» tenuti «in solido» al versamento delle indennità dovute sia che il terzo chiamato Consorzio fosse tenuto, in forza della spiegata domanda di garanzia, a rilevare indenne [OSCURATO:PERSONA].

Tutte e due le statuizioni non sono corrette.

Deve, invero, rilevarsi che dall'estensione automatica della domanda attorea non derivava necessariamente la sussistenza di una responsabilità solidale tra R.F.I., espropriante, e il Consorzio, meramente delegato dal primo anche allo svolgimento degli atti preparatori alle necessarie procedure espropriative, per quanto sopra statuito dalla stessa Corte di merito: non si verte, invero, in ipotesi di risarcimento del danno ma di determinazione delle giuste indennità di espropriazione e di occupazione legittima, con necessità di individuare il soggetto tenuto al versamento dei relativi indennizzi.

Ora, esclusa la ricorrenza di un'ipotesi di concessione traslativa, l'obbligo di provvedere al pagamento delle indennità restava a carico unicamente di [OSCURATO:PERSONA], beneficiaria dell'espropriazione.

Inoltre, la domanda di garanzia, spiegata da R.F.I. nei confronti del Consorzio, era inammissibile, nel presente giudizio, per quanto sopra precisato.

La sentenza impugnata va pertanto cassata.

4. Il secondo motivo è di conseguenza assorbito, attenendo al merito dell'opposizione alla stima e della determinazione delle indennità di esproprio e di occupazione.

5. Per tutto quanto sopra esposto, vanno accolti il primo e il terzo motivo del ricorso, assorbito il secondo e va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 909/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] a r.I., già [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], R.F.I. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - intimati - avverso la sentenza n. 347/2016 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 09/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Messina, con sentenza n.347/2016, depositata in data 9/6/2016, - in controversia promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa (subentrata all'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato), per sentirla condannare al pagamento delle giusta indennità relative ad un terreno di proprietà, sito in [OSCURATO:PERSONA], occupato, nel 2002, dalla A.T.I. Ing. [OSCURATO:PERSONA] srl - [OSCURATO:SOCIETA], in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione di pubblica utilità del 2002 (anteriore all'entrata in vigore del T.U.E.), ed espropriato, con decreto prefettizio del febbraio 2007, in favore della [OSCURATO:PERSONA], notificato nel febbraio 2011, per la realizzazione dei «lavori di costruzione della linea Palermo-Messina -Raddoppio della linea ferroviaria tra le stazioni di S.Agata di Milite/lo e S. Filippo del Mela - Lavori compresi fra Patti e [OSCURATO:PERSONA]», con autorizzazione alla chiamata in causa del [OSCURATO:PERSONA], subentrato, per cessione ramo d'azienda alla A.T.I., originaria concessionaria dei lavori di costruzione dell'opera pubblica, - ha, all'esito di CTU, rideterminato in C 17.139,92 l'indennità di espropriazione e in C 2.210,80 quella di occupazione legittima, ordinando alla R.F.I. ed al Consorzio di depositare presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti la differenza dovuta tra le somme predette, maggiorate di interessi legali, e le somme eventualmente già depositate e condannando il Consorzio a tenere indenne R.F.I. di quanto quest'ultima era tenuta a pagare. In particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto che : a) in punto di legittimazione passiva, la convenzione del 1984, tra Ferrovie e l'[OSCURATO:PERSONA] di Imprese (cd. «[OSCURATO:PERSONA]», cui era subentrata prima la Ing. [OSCURATO:PERSONA] srl e poi il [OSCURATO:PERSONA] ), incaricata dei lavori, non era una concessione di tipo traslativo, «venendo in rilievo solo una mera delega ...al concessionario» del potere di procedere all'acquisizione dei terreni mediante la procedura espropriativa in nome e per conto delle Ferrovie, cosicché la legittimazione passiva era di entrambi i soggetti, rilevando «la convenzione come fatto regolatore dei rapporti interni fra i due enti» e, nei confronti del Consorzio, chiamato in causa in quanto indicato da R.F.I. come unico soggetto responsabile, tenuto al pagamento della giusta indennità di espropriazione, nonché per tenere indenne R.F.I., si era estesa automaticamente la domanda dell'attore, avuto riguardo al primo profilo, ragione questa per cui lo stesso doveva essere condannato a rilevare indenne R.F.I., in accoglimento della domanda di garanzia proposta dall'originaria convenuta; b) i terreni occupati, tenuto conto della loro destinazione urbanistica al momento dell'esproprio (area destinata a parcheggi pubblici, anche su iniziativa di privati, «secondo la medesima disposizione prevista per la zona F»), erano edificabili, con un valore unitario di C 71,12 al mq (avendo il CTU apportato una riduzione sul valore di aree edificabili vicine, tenendo conto «delle limitate possibilità edificatorie e del vantaggio apportato dall'opera pubblica al terreno residuo non espropriato della parte attrice»); c) doveva ordinarsi quindi ad «entrambi i convenuti», [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il deposito «in solido» presso la Cassa depositi e Prestiti della differenza dovuta tra le somme rideterminate e quanto eventualmente già depositato. Avverso la suddetta pronuncia, il [OSCURATO:PERSONA] società consortile a r.l. propone ricorso per cassazione, notificato il 21/12/2016, affidato a tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] spa (che non svolgono difese). Il ricorrente ha depositato memoria, pervenuta in Cancelleria il 31/3/22, tardivamente rispetto alla data dell'adunanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione., ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt.19 e 20 I. 865/1971, 1372 c.c., 81 e 100 c.p.c., 106, 99 e 112 c.p.c., in relazione all'autorizzazione alla chiamata in causa da parte di R.F.I. del Consorzio, concessionario della esecuzione dei lavori pubblici, dovendo invece individuarsi nell'Ente espropriante l'unico soggetto legittimato passivamente rispetto a giudizio di opposizione alla stima, mentre la Convenzione tra concessionario e concedente non rileva nei rapporti esterni con l'espropriato; b) con il secondo motivo, sia la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.5 bis, comma 3, D.L. n. 333/1992, conv. in L.n. 359/1992, e del DM n. 1444/168, degli artt. 39,40 e 41 1.2395/1865, sia l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla natura del terreno oggetto di espropriazione, ritenuto edificabile dalla Corte di merito, sulla base della destinazione, al momento del decreto di esproprio (mentre pria aveva natura agricola), a parcheggio pubblico, il che invece comportava comunque un vincolo legale di inedificabilità; c) con il terzo motivo, la violazione, ex art.3690 n. 4 c.p.c., degli artt. 164, commi 4 e 5, c.p.c., 163, comma 3, n. 3 e 4, c.p.c., e la nullità della sentenza e del procedimento in violazione degli artt.156 e ss. e 161 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto ammissibile la domanda di garanzia proposta da R.F.I., senza rilevarne la nullità per indeterminatezza dell'oggetto e delle ragioni poste a fondamento della richiesta di chiamata in causa del terzo. 2. La prima e la terza censura, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono fondate. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di concorso di più enti nell'attuazione delle opere pubbliche, il soggetto tenuto al pagamento dell'indennità e legittimato passivo dell'opposizione alla stima va generalmente individuato nel beneficiario dell'espropriazione come risultante dal decreto ablatorio, salvo che dal decreto stesso non emerga che il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree e di promuovere e curare direttamente le necessarie procedure espropriative, agendo in nome proprio, sia stato affidato ad altro ente con accollo dei relativi oneri. Peraltro, perché si abbia un simile effetto, non essendo sufficiente un mero accordo interno tra l'espropriante e l'affidatario della realizzazione dell'opera pubblica, occorrono una previsione di legge o un atto amministrativo a rilevanza esterna (delegazione amministrativa, affidamento improprio, concessione traslativa) i quali abbiano trasferito al privato non solo l'esecuzione di attività preparatorie o successive agli atti ablatori, o la facoltà di chiedere all'autorità amministrativa la emissione di singoli atti del procedimento espropriativo, ma anche quella di compiere tali atti direttamente «in nome e per conto proprio» (Cass. n. 20827/2010; Cass.27082/2019). E' stato precisato che, nell'ipotesi di concessione cd. traslativa, la legittimazione appartiene esclusivamente al concessionario, il quale agisce come organo indiretto dell'Amministrazione concedente e la cui azione produce, nei confronti dei terzi, gli stessi effetti che determinerebbe l'azione diretta della P.A., alla quale il concessionario viene sostituito per effetto della concessione (Cass. SU n.17190/2018; Cass.n. 12260/2016; Cass.n. 26261/2007: «in tema di opere pubbliche, la concessione c.d. traslativa, comporta il trasferimento al concessionario, in tutto o in parte, dell'esercizio delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente e necessarie per la realizzazione delle opere ed in particolare il compimento in nome proprio di tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche occorrenti per la realizzazione del programma edilizio, ancorché comportanti l'esercizio di poteri di carattere pubblicistico, quali quelli inerenti all'espletamento delle procedure di espropriazione, all'offerta, al pagamento o al deposito delle indennità di esproprio. Ne consegue che il concessionario, acquistando poteri e facoltà trasferitigli dall'amministrazione concedente, si sostituisce a quest'ultima nello svolgimento dell'attività organizzativa e direttiva necessaria per realizzare l'opera pubblica e diviene, in veste di soggetto attivo del rapporto attuativo della concessione, l'unico titolare di tutte le obbligazioni che ad esso si ricollegano»; Cass.11830/2009). Diversamente, nel caso in cui l'affidamento abbia avuto ad oggetto esclusivamente il compito di promuovere gli atti del procedimento ablatorio o abbia comportato soltanto l'attribuzione del potere di agire in nome e per conto del delegante (cfr. Cass.14780/2020; Cass. 24355/2013), o ancora si sia risolto nel mero accollo degli oneri economici del procedimento espropriativo (cfr. Cass. n. 7104/2017; Cass. 6807/2007), l'obbligo di provvedere al pagamento delle indennità resta a carico del beneficiario, qualificato pertanto come unico legittimato a resistere in sede di opposizione alla stima. Nella specie, l'art.28 della Convenzione n.90/1984, richiamata dalla decisione della Corte di merito ed allegata dallo stesso Consorzio, prevedeva che il concessionario avrebbe dovuto provvedere, in nome e per conto delle Ferrovie, all'acquisizione dell'area interessata mediante espropriazione e asservimento o mediante atti di acquisto svolgendo tutti gli adempimenti necessari «compresi quelli relativi alle vertenze con conseguente legittimazione attiva o passiva nei relativi giudizi» (testo riprodotto nel corpo del terzo motivo, contenente la trascrizione della domanda di R. .1., di garanzia ). La Corte d'appello non ha ravvisato una concessione di tipo traslativo ma una mera delega ad espletare le procedure amministrative «in nome e per conto dell'ente delegante», con statuizione non specificamente censurata (essendo, peraltro, il Consorzio ricorrente interessato solo ad escludere la propria legittimazione passiva), affermando che la responsabilità solidale del Consorzio, insieme a quella dell'ente espropriante e concedente R.F.I., nel presente giudizio di opposizione alla stima, derivava non dalla domanda di garanzia o rivalsa spiegata da R.F.I. (sulla base della convenzione che regolava i rapporti interni tra concedente e concessionario), quanto dall'estensione automatica della domanda attorea, essendo stato il Consorzio evocato in giudizio quale unico soggetto tenuto a corrispondere le indennità richieste. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce, nel terzo motivo, che tale domanda di garanzia, impropria, era inammissibile (anche per genericità della chiamata da parte di R.F.I.). Vero che il costante orientamento di questa Corte afferma che, nel giudizio di opposizione alla stima (o di determinazione della giusta indennità di espropriazione), la domanda di rivalsa, proposta in via subordinata, dal concedente nei confronti del concessionario, da cui il primo pretenda di essere garantito sulla base della convenzione regolante i rapirti interni tra gli stessi, è inammissibile, introducendo questioni estranee alla determinazione dell'indennità di espropriazione, riconducibili nell'alveo della cd. garanzia impropria ed il cui esame è idoneo a compromettere la celerità di detto giudizio (Cass. 25402/2016; Cass. 24036/2015; Cass. 13456/2011; Cass.25622/2008; Cass. 10680/2000). La Corte d'appello dà atto di avere autorizzato la chiamata in causa da parte di R.F.I. sia perché il terzo era indicato da R.F.I. come unico soggetto tenuto al pagamento delle indennità richieste sia perché ritenuto obbligato a tenere indenne il concedente, in forza del rapporto di garanzia, e che operava l'estensione automatica della domanda dell'attore «avuto riguardo al primo dei due profili». Orbene, l' estensione automatica della domanda attorea nei riguardi del terzo ricorre, sulla base di consolidato orientamento di questo giudice di legittimità, là dove il convenuto chiami in causa un terzo, deducendo che questi è il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore: in tale ipotesi, la domanda di quest'ultimo - a differenza della diversa ipotesi di chiamata del terzo in garanzia in cui la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo - si estende al terzo, pur in mancanza di apposita ed espressa istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario (Cass. 4740/2003; Cass. 5400/2013; Cass. 23213/2015; Cass.516/2020; Cass.15231/2021). Risulta quindi corretta l'affermazione, in sentenza, circa l'estensione automatica della domanda attorea. Tuttavia, poi, la Corte di merito ha ritenuto di potere dedurre, dai principi richiamati in motivazione, sia che l'espropriante e il soggetto delegato fossero «entrambi» tenuti «in solido» al versamento delle indennità dovute sia che il terzo chiamato Consorzio fosse tenuto, in forza della spiegata domanda di garanzia, a rilevare indenne [OSCURATO:PERSONA]. Tutte e due le statuizioni non sono corrette. Deve, invero, rilevarsi che dall'estensione automatica della domanda attorea non derivava necessariamente la sussistenza di una responsabilità solidale tra R.F.I., espropriante, e il Consorzio, meramente delegato dal primo anche allo svolgimento degli atti preparatori alle necessarie procedure espropriative, per quanto sopra statuito dalla stessa Corte di merito: non si verte, invero, in ipotesi di risarcimento del danno ma di determinazione delle giuste indennità di espropriazione e di occupazione legittima, con necessità di individuare il soggetto tenuto al versamento dei relativi indennizzi. Ora, esclusa la ricorrenza di un'ipotesi di concessione traslativa, l'obbligo di provvedere al pagamento delle indennità restava a carico unicamente di [OSCURATO:PERSONA], beneficiaria dell'espropriazione. Inoltre, la domanda di garanzia, spiegata da R.F.I. nei confronti del Consorzio, era inammissibile, nel presente giudizio, per quanto sopra precisato. La sentenza impugnata va pertanto cassata. 4. Il secondo motivo è di conseguenza assorbito, attenendo al merito dell'opposizione alla stima e della determinazione delle indennità di esproprio e di occupazione. 5. Per tutto quanto sopra esposto, vanno accolti il primo e il terzo motivo del ricorso, assorbito il secondo e va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in di
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