CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 42016/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SONDRIO, che, illustrati i relativi motivi, ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Monza ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 186, commi 2, lett. b), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. «cod. strada»). 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) 2.1. Con i motivi primo e terzo si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in particolare per non aver la Corte territoriale valutato, nei termini in cui avrebbe voluto l'appellante, gli elementi emergenti dal processo invece conducenti, a dire del ricorrente, nel senso della sussistenza delle attenuanti. Le ragioni per le quali sarebbe riscontrabile nella specie la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche appaiono poi al ricorrente giustificare la diminuzione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, invece negata dal giudice d'appello. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge (artt. 43 e 81 cod. pen.) per aver la Corte territoriale escluso la continuazione tra la fattispecie sub iudice, commessa in [OSCURATO:PERSONA] il 3 aprile 2017, e il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b), e 2-sexies, cod. strada, commesso in [OSCURATO:PERSONA] (SO) il 29 novembre 2019, per il quale l'imputato è già stato condannato con sentenza del 20 gennaio 2021. 3. Hanno discusso la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e la difesa dell'imputato che ha insistito nelle doglianze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi primo e terzo, che si appuntano sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche oltre che sulla mancata riduzione della durata .+ della sanzione amministrativa accessoria, sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle relative questioni, e si palesano inammissibili per plurimi profili, primo fra tutti il sostanziale tentativo di sostituire a quelle del giudice di merito proprie valutazioni anche di natura probatoria. 2.1 Quanto al profilo inerente alle circostanze attenuanti generiche, rileva evidenziare che il giudice d'appello non è tenuto a motivare in merito al loro diniego sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (ex plurimis: Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, in motivazione; Sez. 4, n. 15492 del 22/03/2022, Ferro, in motivazione; Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallonei, Rv. 281999-02; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249-01; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959-01; circa il difetto di specificità dei motivi d'appello quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, si veda, per tutte, Sez. U, n. 8825, del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01). Sotto tale aspetto, quindi, la censura si mostra inammissibile, per difetto di specificità, laddove, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», neanche prospetta che i motivi d'appello non abbiano riproposto, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi. 2.2. A quanto innanzi deve comunque aggiungersi, nel merito cassatorio, la manifesta infondatezza della doglianza. Deve premettersi che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di . dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente (ex plurimis:Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899- 01). Ne consegue, nella specie, la manifesta infondatezza del motivo di ricorso in esame circa la prospettata sussistenza dei vizi della sentenza impugnata emergendo da essa non solo l'insussistenza di elementi di segno positivo ma finanche la valutazione, in termini negativi, della condotta di vita anteatta e susseguente al reato, di soggetto gravato da precedenti specifici sia antecedenti che susseguenti al reato sub iudice, oltre che la condotta contestuale all'accertamento del tasso alcolemico. La Corte territoriale ha difatti valorizzato in termini negativi anche il tentativo posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] di rendere vana la seconda misurazione alcolimetrica, producendo un «volume insufficiente» mediante un soffio di scarsa entità, oltre che l'attivazione del procedimento volto alla sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, nonostante la circostanza ostativa dell'essersene già avvalso e, quindi, con conseguente dispendio di energie processuali. 2.3. Parimenti inammissibile è il profilo inerente alla mancata riduzione della durata della sospensione della patente di guida, sia in ragione delle considerazioni di cui innanzi circa il tentativo di sollecitare una rivisitazione nel merito, sia perché, per principio che si intende ribadire, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (ex plurimis: Sez. 4, n. 4740 del 18/01/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393). La Corte territoriale, peraltro, ha dato contezza della sottesa valutazione della gravità della violazione, commessa, in orario notturno, da soggetto con precedenti specifici tanto antecedenti quanto successivi al reato sub iudice, e del connesso pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. 3. Medesime sono le sorti del secondo motivo di gravame. Con esso si prospetta la violazione degli artt. 43 e 81 cod. pen. per aver la Corte territoriale escluso la continuazione tra la fattispecie di guida in stato di .,..__ ebbrezza sub iudice ed altro reato di guida in stato d'ebbrezza, per il quale l'imputato è già stato condannato, nonostante l'ammissibilità, per la ,._ giurisprudenza di legittimità, della continuazione tra reati colposi (in ipotesi di c.d. colpa cosciente). La censura non coglie il fondamento della decisione. La Corte territoriale, difatti, lungi dall'argomentare nei termini prospettati dal ricorrente, ha escluso nella specie la continuazione in ragione della ritenuta insussistenza dell'unicità del disegno criminoso, in termini di preventiva rappresentazione dei reati individuati nelle loro linee essenziali, a fronte di un accertato stile di vita dell'imputato ispirato da scelte rivolte alla protratta violazione delle norme penali in tema di guida in stato d'ebbrezza. Il giudice di merito, in particolare, al fine di escludere la medesinnezza del disegno criminoso, ha valorizzato il diverso contesto spazio-temporale degli illeciti: quello sub iudice, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 3 aprile 2017, e l'altro reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b), e 2- sexies, cod. strada, commesso, invece, in [OSCURATO:PERSONA] (SO), a circa due anni e sei mesi di distanza (il 29 novembre 2019). 3.1. Ne consegue l'inammissibilità della censura non essendosi con essa il ricorrente confrontato con la ratio decidendi sottesa alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3.2. Argomentando nei termini di cui innanzi la Corte d'appello ha peraltro fatto buon governo del principio, che si intende ribadire, per cui, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula .,...4) che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose. Esso non si identifica dunque con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del soggetto agente a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (ex plurimis: Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il rico