CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 marzo 1985
Cassazione n. 02627/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1985, avverso la sentenza emessa in data 08/04/2024 dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che nessuna delle parti avvisate ha inteso trasmettere le proprie conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in epigrafe indicata, che in parziale accoglimento dei motivi di gravame spesi in tema di misura della sanzione irrogata per il reato di estorsione tentata, aggravata dal metodo mafioso, riduceva la pena inflitta in primo grado all'imputato, ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia all'uopo officiato. 1.1. Il ricorrente sembra lamentare (non avendo esplicitamente indicato il tipo di vizio denunziato con il ricorso) la violazione della legge penale (art. 416 bis. 1, cod. pen., aggravante ad effetto speciale c.d. del metodo mafioso), per avere la Corte confermato il riconoscimento della aggravante modale contestata, pur in assenza di indici rivelatori della qualità della intimidazione, che non sortiva del resto effetto alcuno sulla vittima della domanda estorsiva. Chiede, pertanto, escludersi la contestata aggravante e ridurre la sanzione inflitta, previa massima riduzione per il tentativo e massima estensione dell'effetto diminuente portato dalle già riconosciute circostanze attenuanti generiche. 2. Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso proposto dal difensore dell'imputato è stato fissato (una prima volta) per l'udienza del 1° ottobre 2024 senza formalità, con procedura c.d. de plano, giacché erroneamente si era ritenuto che l'atto di impugnazione fosse stato presentato dall'imputato personalmente e non dal difensore abilitato al patrocinio presso la Corte di cassazione. Veniva quindi fissata nuova udienza ex art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, con avviso alle parti, nessuna delle quali depositava conclusioni scritte. 2.1. Ritiene il Collegio che la mancanza di conclusioni rassegnate dalle parti non determini alcun effetto invalidante per la presente procedura. Ed invero, a prescindere dall'orientamento di legittimità che si intenda privilegiare in caso di mancanza di conclusioni scritte delle parti (nel giudizio di appello), nessuna delle quali aveva, peraltro, chiesto la trattazione orale dell'udienza (per la l'assoluta ritualità v. Sez. 1, n. 14766 del 16/03/2022, Ayari, Rv. 283307- 01; conf., tra le non massimate, Sez. 1, n. 34565 del 08/05/2023, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 7, n. 33182 del 10/07/2023, Gammardella; Sez. 6, n. 31798 del 13/04/2023, D'Ippolito; Sez. 2, n. 26185 del 25/05/2023, Megaro; per la nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175; Sez. 3, n. 38177 del 07/09/2021, Fantasia, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 28728 del 11/06/2022, Camara, non mass.), deve comunque rilevarsi che trova applicazione il disposto dell'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., che non consente di eccepire la nullità a regime intermedio a chi "non ha interesse all'osservanza della disposizione violata" (nei termini, Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175). Si deve dunque concludere nel senso che la mancata formulazione delle conclusioni delle parti, ritualmente avvisate della fissazione dell'udienza, non consente alla difesa di eccepire la nullità della procedura di trattazione del ricorso (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 44017 del 19/09/2023, Sharaf, Rv. 285346; Sez. 5, n. 19368 del 24/03/2023, Mazzola, non mass.). 3. Le doglianze proposte, prive peraltro ogni forma di articolazione e riferimento ai vizi deducibili con il ricorso svolto in sede di legittimità, sono manifestamente infondate in diritto e meramente reiterative (anche nel tratto grafico e nell'ordine espositivo) dei motivi di gravame respinti dalla Corte con adeguata a congrua motivazione. 3.1. Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a contestare il riconoscimento della circostanza aggravante di carattere modale con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, così venendo meno all'onere di specificità del motivo di ricorso. Il compendio probatorio riportato nel provvedimento impugnato, ha correttamente indotto i giudici di merito ad affermare, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, in considerazione del fatto che l'agente si è fatto portatore (nelle espressioni usate, con il richiamo al clan egemone sul territorio) di una carica di intimidazione estesa e legata al contesto ambientale in cui la richiesta è stata avanzata. E' noto che la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., risponde, nello stigmatizzare un metodo e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l'evocazione della contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938), dovendo il giudice limitarsi a controllare che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune (Sez. 2, n. 5727, del 29/1/2019). La circostanza aggravante in esame ha, infatti, la funzione di reprimere il «metodo delinquenziale mafioso» ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta, che devono evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. E' configurabile, quindi, l'aggravante laddove la condotta delittuosa sia stata, come nel caso di specie, oggettivamente funzionale a creare nella vittima la peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo ma dall'intero gruppo mafioso. Né può spiegare alcun effetto di elisione la reazione della vittima alla domanda estorsiva (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900 - 01), perfezionandosi l'aggravante oggettiva nel momento della sua espressione modale, prima ancora che siano prodotti effetti di concreta intimidazione. 4. Gli argomenti spesi in punto di dosimetria della pena sono privi di ogni specificità, non confrontandosi assolutamente con le ragioni spiegate sul punto dalla Corte di appello, che ha peraltro calibrato la sanzione inflitta in misura certamente vicina (per quanto non esattamente coincidente) ai minimi edittali. Il motivo è dunque inammissibile per evidente difetto di specificità. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — in ragione del grado di colpa nel determinare la inammissibilità del ricorso (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. 5.1. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil