CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 48568/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso_ [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha accolto l'appello del Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di applicazione della misurk&stodia cautelare in carcere: 1) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di porto illegale di due armi comuni da sparo (capi)1 dell'imputazione provvisoria), di detenzione illegale delle medesime armi (capo 2 dell'imputazione provvisoria) nonché di quello previsto dall'art. 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (capo 3 dell'imputazione provvisoria); reati tutti contestati come aggravati ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen.; 2) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al primo e al terzo dei suddetti reati, per il primo limitatamente al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2. Secondo la ricostruzione dei fatti ritenuta dal Tribunale di Napoli assistita dai gravi indizi di colpevolezza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 6 aprile 2021, in Boscoreale, misero in atto una spedizione armata, facendo uso di due pistole illegamente detenute. Con tali armi minacciarono le persone presenti davanti un circolo ricreativo, fra cui [OSCURATO:PERSONA], puntandogli al capo una delle pistole. In seguito gli indagati esplosero diversi colpi di pistola verso l'auto e l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. La condotta di cui sopra fu posta in essere dai predetti per incutere pubblico timore e manifestando l'utilizzo del metodo mafioso ai fini dell'affermazione di un controllo mafioso delle attività criminali in quel territorio. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il comune difensore ed un unico atto di impugnazione, che muove doglianze esposte in cinque motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di riconoscimento dei gravi indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di rilievi che censurano l'individuazione dello stesso quale uno dei autori dei fatti, per essere stati svalutati i dati dei tabulati telefonici che portavano ad escluderla, svolgendo mere congetture secondo cui Petrella avrebbe dimenticato a casa il suo cellulare e avrebbe fatto uso di quello di [OSCURATO:PERSONA], nonché facendo riferimento ad un giubbotto indossato da [OSCURATO:PERSONA] solamente somigliante a quello in suo possesso. 3.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione in punto di riconoscimento dei gravi indizi a carico di entrambi i ricorrenti in ordine al reato previsto dall'art. 6 della legge n. 895 del 1967, deducendo che la condotta criminosa in quanto rivolta solamente verso gli avventori del circolo ricreativo e l'auto in sosta non poteva integrare gli estremi soggettivi e oggettivi del reato.3.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione, con riguardo all'accertamento della comparsa nei fatti di due armi comuni da sparo e non invece di una sola, rilevando che al riguardo ci si è basati sul confronto di frammenti di ogiva, sì da non potersi ritenere smentito quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] a proposito della circostanza che una delle pistole fosse in realtà una "replica". 3.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizi della motivazione in punto di riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis cod. pen., per esserne stati ravvisati i presupposti nonostante l'assenza nella condotta dei tratti dell'intimidazione mafiosa tipica ed enunciandosi mere asserzioni riferite ad una contiguità con non meglio identificati gruppi criminali operanti nel territorio. 3.5. Con il quinto motivo lamenta vizi della motivazione con riguardo all'individuazione delle esigenze cautelari idonee a giustificare la custodia in carcere per entrambi i ricorrenti, non essendosi considerato che [OSCURATO:PERSONA] era incensurato e che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per gli stessi fatti era stata già eseguita la misura custodiale, venendo così meno l'attualità delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze risultano tutte infondate per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo, ponendo l'attenzione sui dati dei tabulati telefonici, espone rilievi che si oppongono alle motivate spiegazioni contenute nel provvedimento impugnato (pagg. 7 e 8) che illustrano la ragionevolezza della lettura secondo cui [OSCURATO:PERSONA], in occasione dei fatti delittuosi, non aveva con sé il proprio cellullare. Al riguardo, la difesa espone generiche censure che mostrano solo di non condividere il percorso seguito dalla motivazione, che si basa anche sul persuasivo apprezzamento delle modalità e dei tempi dei contatti fra l'utenza di [OSCURATO:PERSONA] e quella in uso a [OSCURATO:PERSONA], per inferirne che tale ultima utenza venne utilizzata nell'occasione da [OSCURATO:PERSONA], che si trovava con [OSCURATO:PERSONA], per chiamare la madre, seguendo i due spostamenti che dopo il fatto (alle 22.46) li videro tornare a Napoli. Nello stesso motivo si considera, inoltre, isolatamente il dato costituito dalle caratteristiche del giubbotto indossato dall'autore del fatto individuato in [OSCURATO:PERSONA]. La difesa svolge rilievi privi della considerazione che i ragionamenti di merito su tale tema (pagg. 5 e 6 dell'ordinanza) non hanno riguardato solo le caratteristiche di detto capo di abbigliamento, ma hanno valutato anche altri elementi (il modo in cui il giubbotto era indossato da [OSCURATO:PERSONA] con la maglia bianca sotto che fuoriusciva e il contenuto di conversazioni della madre dello stesso). Né del resto le doglianze di cui sopra si misurano con le considerazioni svolte dal Tribunale a proposito delle altre precise e convergenti risultanze (di natura dichiarativa e provenienti da altre intercettazioni) che risultano persuasivamente apprezzate, nell'intera struttura motivazionale del provvedimento impugnato, ai fini della corretta valutazione complessiva dei gravi indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il secondo motivo del ricorso, contestando la possibilità di ravvisare gli estremi del reato di cui all'art. 6 della legge 895 del 1967 (capo 3), non si misura con la ragionevole descrizione nell'ordinanza (in particolare alle pagg. 6 e 7) delle dimensioni dell'offesa all'ordine e alla sicurezza pubblica e delle finalità per cui essa venne posta in essere dagli autori del fatto, con ricadute intimidatorie anche sulla collettività, derivanti anzitutto dalle plateali modalità dei fatti, trattandosi di un'iniziativa idonea ad estrinsecare la supremazia armata in quel territorio. Condizioni, queste, che, considerando i parametri di verifica propri della sede cautelare, si prestano a rappresentare gli estremi della suddetta fattispecie. 4. Il terzo motivo introduce rilievi volti a sostenere che una delle due pistole comparsa in occasione dei fatti fosse in realtà un'arma giocattolo, richiamando mere asserzioni a discolpa di [OSCURATO:PERSONA] e apoditticamente sostenendo che da un frammento di un'ogiva non fosse possibile avere le indicazioni sul peso e sulla morfologia della stessa ogiva nella sua interezza che possono valere a distinguerla da altre, in quanto esplose da un'arma di altro calibro; in modo da giungere la difesa ad apprezzare come plausibile che ai fini della commissione di un fatto come quello ricostruito in sede di merito potesse comparire anche un'arma giocattolo. Trattasi, dunque, di rilievi di carattere meramente rivalutativo che non possiedono alcuna attitudine a dimostrare i vizi che intendono denunciare. 5. Il quarto motivo rivolge le censure all'individuazione degli estremi della circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis.1. cod. pen., tramite un iter critico che manca di rapportarsi con le adeguate spiegazioni esposte anche sul punto nell'ordinanza impugnata (pagg. 13-14), o intende opporre ad esse solo altre valutazioni, senza considerare che i Giudici di merito hanno mostrato di individuare le caratteristiche e le finalità di tipo mafioso anche alla stregua di quanto precedentemente rappresentato in ordine all'intero contesto in cui si irtrivano i fatti, caratterizzato da violenti contrasti fra gruppi organizzati e da eclatanti azioni dimostrative ai fini dell'affermazione del potere criminale sul territorio in modo monopolistico, facendo uso a tal fine di moduli operativi che si prestavano a manifestare all'esterno la forza di intimidazione del vincolo associativo mafioso. Ne deriva l'infondatezza anche delle doglianze mosse con il quarto motivo.6. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riguardo alle censure esposte nel quinto motivo in relazione alla sussistenza dei presupposti cautelari idonei a giustificare la custodia in carcere, posto che esse si fondano su generiche asserzioni e su meri riferimenti all'incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA], mancando di considerare l'operatività del regime delle presunzioni di cui all'art. 273, comma 3, cod. proc. pen. e la pregnanza delle indicazioni tratte dalle modalità dei fatti. Per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA], la difesa svolge ulteriori rilievi che non considerano la natura provvisoria del precedente titolo cautelare, sì da non potere in sé impedire nuove valutazioni sull'attualità dei presupposti cautelari in occasione di un altro provvedimento di applicazione della custodia in carcere. 7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno, dunque, rigettati e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancel