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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16960/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32887/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], Agenzia delle entrate e riscossione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12- Sahaudia, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 36, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Eramo (C.F.: DRMSTN69B671838B), che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente – F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32887/2018 Numero sezionale 4539/2022 Numero di raccolta generale 16960/2022 -avverso la sentenza n. 2368/18/2018, emesse dalla CTR LazioData pubblicazione 25/05/2022 in data 13/04/2018 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava gli estratti ruolo relativi a quattro cartelle di pagamento emesse per II.DD con riferimento agli anni di imposta 2006, 2008, 2009 e 2010 (n. 05720110038875703000, per Irpef ed altro anni 2006, 2008 e 2009; n. 05720120008337819000, per Irpef ed altro anni 2006 e 2009; n. 05720130041757853000, per Irpef ed altro 2006).

2. [OSCURATO:PERSONA] di Latina accoglieva il ricorso.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, la Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, rigettava l’appello, ritenendo che non vi fosse prova del fatto che le cartelle fossero state notificate al contribuente.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia, deducendo un unico motivo.

Il contribuente si è difeso con controricorso.

5. Il contribuente ha formulato domande di definizione della controversia ex art. 6 d.l. 119/2018, che sono state rigettate dall’[OSCURATO:PERSONA].

Avverso tale diniego, debitamente notificatogli, il contribuente non ha proposto opposizione.

6. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con l’unico motivo l’Ufficio denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamente ritenuto non fornita dall’Agenzia la prova della notifica delle cartelle impugnate.

2. L’eccezione preliminare di inammissibilità articolata in controricorso, per mancata specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute in sentenza censurate, è destituita di fondamento, essendo ben chiaro il punto controverso, la prova della notifica delle cartelle impugnate, e riprodotto anche l’avviso di ricevimento.

Nella fattispecie in esame la F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32887/2018 Numero sezionale 4539/2022 Numero di raccolta generale 16960/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 censura è di violazione di legge, ragion per cui non può invocarsi la disciplina della <<doppia conforme>>, operativa nell’ipotesi in cui viene dedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1, nr. 5, c.p.c.

3. Venendo all’esame del ricorso, il motivo è fondato.

Contrariamente a quanto affermato dall’impugnata sentenza, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha fornito la prova della regolare notifica delle cartelle esattoriali.

E’ stata, infatti, versata in atti, sia nel giudizio di primo che in quello di secondo grado, documentazione, riprodotta nel corpo del ricorso in ossequio al principio di specificità, comprovante la valida notifica delle cartelle ed in particolare: a) relata di notifica, riferita alla cartella i cui numeri finali sono 53000, effettuata in data 26/7/2014, dal messo comunale; b) relata di notifica, riferita alla cartella i cui numeri finali sono 19000, effettuata a mezzo raccomandata in data 18/4/2012; c) relata di notifica, riferita alla cartella i cui numeri finali sono 49000, effettuata in data 16/07/2013, dal messo comunale; d) relata di notifica, riferita alla cartella i cui numeri finali sono 19000, effettuata a mezzo raccomandata in data 18/4/2012 Le notifiche sono, quindi, rispettose del contenuto del disposto dell’art. 26 dPR 602/73, che, al primo comma, stabilisce quanto segue: <<La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta.

La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32887/2018 Numero sezionale 4539/2022 Numero di raccolta generale 16960/2022 o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'aziendaData pubblicazione 25/05/2022>>.

Questa Corte ha precisato che <<in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa; ritenendo quindi necessaria l'acquisizione al fascicolo processuale di tal documento>> (cfr. Cass. 23902/2017 e 1792/2019).

Per quanto concerne la necessità della raccomandata informativa, va rilevato che le notifiche effettuate a mezzo del messo comunale sono state recapitate al diretto interessato.

Avuto riguardo alle notifiche a mezzo di raccomandata, secondo il granitico orientamento giurisprudenziale di legittimità, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non trovano applicazione le norme dettate dall'art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, ma unicamente quelle concernenti il servizio postale ordinario (cfr., tra le tante, Cass. 270/2012, 3254/2016, 14501/2016 e 20506/2017).

In particolare, è stato precisato dalle predette pronunce che, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati (in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32887/2018 Numero sezionale 4539/2022 Numero di raccolta generale 16960/2022 abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se Data pubblicazione 25/05/2022 identificabili”.

L’ulteriore conseguenza dell’applicazione del regime della posta ordinaria è che, difettando apposite previsioni, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito da Cass. n. 10245/2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8.

4. Il ricorso va, quindi, accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla CTR del Lazio – sezione staccata di Latina - in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Commissione Tributaria del Lazio – sezione staccata di Latina, anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 27.4.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32887/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], Agenzia delle entrate e riscossione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12- Sahaudia, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 36, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Eramo (C.F.: DRMSTN69B671838B), che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente – F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32887/2018 Numero sezionale 4539/2022 Numero di raccolta generale 16960/2022 -avverso la sentenza n. 2368/18/2018, emesse dalla CTR LazioData pubblicazione 25/05/2022 in data 13/04/2018 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava gli estratti ruolo relativi a quattro cartelle di pagamento emesse per II.DD con riferimento agli anni di imposta 2006, 2008, 2009 e 2010 (n. 05720110038875703000, per Irpef ed altro anni 2006, 2008 e 2009; n. 05720120008337819000, per Irpef ed altro anni 2006 e 2009; n. 05720130041757853000, per Irpef ed altro 2006). 2. [OSCURATO:PERSONA] di Latina accoglieva il ricorso. 3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, la Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, rigettava l’appello, ritenendo che non vi fosse prova del fatto che le cartelle fossero state notificate al contribuente. 4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia, deducendo un unico motivo. Il contribuente si è difeso con controricorso. 5. Il contribuente ha formulato domande di definizione della controversia ex art. 6 d.l. 119/2018, che sono state rigettate dall’[OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale diniego, debitamente notificatogli, il contribuente non ha proposto opposizione. 6. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo l’Ufficio denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamente ritenuto non fornita dall’Agenzia la prova della notifica delle cartelle impugnate. 2. L’eccezione preliminare di inammissibilità articolata in controricorso, per mancata specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute in sentenza censurate, è destituita di fondamento, essendo ben chiaro il punto controverso, la prova della notifica delle cartelle impugnate, e riprodotto anche l’avviso di ricevimento. Nella fattispecie in esame la F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32887/2018 Numero sezionale 4539/2022 Numero di raccolta generale 16960/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 censura è di violazione di legge, ragion per cui non può invocarsi la disciplina della <<doppia conforme>>, operativa nell’ipotesi in cui viene dedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1, nr. 5, c.p.c. 3. Venendo all’esame del ricorso, il motivo è fondato. Contrariamente a quanto affermato dall’impugnata sentenza, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha fornito la prova della regolare notifica delle cartelle esattoriali. E’ stata, infatti, versata in atti, sia nel giudizio di primo che in quello di secondo grado, documentazione, riprodotta nel corpo del ricorso in ossequio al principio di specificità, comprovante la valida notifica delle cartelle ed in particolare: a) relata di notifica, riferita alla cartella i cui numeri finali sono 53000, effettuata in data 26/7/2014, dal messo comunale; b) relata di notifica, riferita alla cartella i cui numeri finali sono 19000, effettuata a mezzo raccomandata in data 18/4/2012; c) relata di notifica, riferita alla cartella i cui numeri finali sono 49000, effettuata in data 16/07/2013, dal messo comunale; d) relata di notifica, riferita alla cartella i cui numeri finali sono 19000, effettuata a mezzo raccomandata in data 18/4/2012 Le notifiche sono, quindi, rispettose del contenuto del disposto dell’art. 26 dPR 602/73, che, al primo comma, stabilisce quanto segue: <<La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32887/2018 Numero sezionale 4539/2022 Numero di raccolta generale 16960/2022 o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'aziendaData pubblicazione 25/05/2022>>. Questa Corte ha precisato che <<in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa; ritenendo quindi necessaria l'acquisizione al fascicolo processuale di tal documento>> (cfr. Cass. 23902/2017 e 1792/2019). Per quanto concerne la necessità della raccomandata informativa, va rilevato che le notifiche effettuate a mezzo del messo comunale sono state recapitate al diretto interessato. Avuto riguardo alle notifiche a mezzo di raccomandata, secondo il granitico orientamento giurisprudenziale di legittimità, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non trovano applicazione le norme dettate dall'art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, ma unicamente quelle concernenti il servizio postale ordinario (cfr., tra le tante, Cass. 270/2012, 3254/2016, 14501/2016 e 20506/2017). In particolare, è stato precisato dalle predette pronunce che, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati (in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32887/2018 Numero sezionale 4539/2022 Numero di raccolta generale 16960/2022 abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se Data pubblicazione 25/05/2022 identificabili”. L’ulteriore conseguenza dell’applicazione del regime della posta ordinaria è che, difettando apposite previsioni, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito da Cass. n. 10245/2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8. 4. Il ricorso va, quindi, accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla CTR del Lazio – sezione staccata di Latina - in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Commissione Tributaria del Lazio – sezione staccata di Latina, anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 27.4.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I
Sentenza Cassazione n. 16960/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris