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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 luglio 2021

Cassazione n. 01549/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2923-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 201, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 12959/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 27/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, resa all’esito del giudizio di rinvio conseguente all’ordinanza di questa Corte n. 32347/2018, il Tribunale di Roma accoglieva l’appello spiegato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, liquidando le spese di tutti i gradi del giudizio di merito e di quello di legittimità.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il Relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014, in relazione alla liquidazione delle spese relativa alla sola fase di rinvio, perché il Tribunale non avrebbe tenuto conto, ai fini dell’individuazione del valore della controversia, che esso doveva essere determinato in base al criterio del decisum , tenendo conto delle liquidazioni operate dal giudice del rinvio, rispettivamente per il primo grado, per l’appello e per il giudizio di legittimità.

La censura è infondata.

L’odierna ricorrente aveva impugnato la decisione di prime cure limitatamente alla statuizione sulle spese adottata dal Giudice di Pace: il valore della controversia, dunque, era pari all’importo delle spese di prime cure, e dunque ad €

671. La causa rientrava, dunque, nel primo scaglione di tariffa (fino ad € 1.100), i cui valori minimi per le diverse fasi processuali, risultanti dall’applicazione delle massime decurtazioni previste dall’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., sono i seguenti: € 62,50 per la fase di studio; € 62,50 per quella introduttiva; € 57 per quella di trattazione; € 95 per quella decisionale; per un totale complessivo di € 277, inferiore alla somma che, in concreto, è stata liquidata dalla sentenza impugnata.

Non si ravvisa, dunque, alcuna lesione dei minimi tariffari.

Il ricorso va dunque rigettato.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2923-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 201, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 12959/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 27/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, resa all’esito del giudizio di rinvio conseguente all’ordinanza di questa Corte n. 32347/2018, il Tribunale di Roma accoglieva l’appello spiegato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, liquidando le spese di tutti i gradi del giudizio di merito e di quello di legittimità. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Il Relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014, in relazione alla liquidazione delle spese relativa alla sola fase di rinvio, perché il Tribunale non avrebbe tenuto conto, ai fini dell’individuazione del valore della controversia, che esso doveva essere determinato in base al criterio del decisum , tenendo conto delle liquidazioni operate dal giudice del rinvio, rispettivamente per il primo grado, per l’appello e per il giudizio di legittimità. La censura è infondata. L’odierna ricorrente aveva impugnato la decisione di prime cure limitatamente alla statuizione sulle spese adottata dal Giudice di Pace: il valore della controversia, dunque, era pari all’importo delle spese di prime cure, e dunque ad € 671. La causa rientrava, dunque, nel primo scaglione di tariffa (fino ad € 1.100), i cui valori minimi per le diverse fasi processuali, risultanti dall’applicazione delle massime decurtazioni previste dall’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., sono i seguenti: € 62,50 per la fase di studio; € 62,50 per quella introduttiva; € 57 per quella di trattazione; € 95 per quella decisionale; per un totale complessivo di € 277, inferiore alla somma che, in concreto, è stata liquidata dalla sentenza impugnata. Non si ravvisa, dunque, alcuna lesione dei minimi tariffari. Il ricorso va dunque rigettato. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Ro
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