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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25982/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI BERGAMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bergamo in data 10 maggio 2021, non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], operato in relazione al reato di cui agli artt. 61 n. 5, 624-bis, 625 n. 2 e 7 cod. pen. 2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Bergamo, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale, con riferimento all'art. 391 cod. proc. pen. in relazione all'art. 380, comma 2 lett. e-bis, cod. proc. pen. e art. 381 codice di rito.

2.1. Il giudice non ha convalidato l'arresto per aver reputato insussistente la flagranza o quasi flagranza, escludendo che la polizia giudiziaria abbia rinvenuto, addosso all'arrestato, tracce del reato e che questa abbia assistito anche a parte dell'azione denunciata.

Inoltre, è stata ritenuta plausibile la spiegazione offerta dall'arrestato circa il possesso degli arnesi reperiti nella vettura, tra cui non era presente il coltello con il manico arancione descritto dai denuncianti come mostrato dall'individuo prima della fuga.

Ancora il giudice ha escluso che, da parte delle vittime, ci sia stata la costante osservazione dell'agente essendosi i due coniugi, in un primo momento, occupati di accertare la sparizione della bicicletta e il taglio della catena, nonché di recuperare l'auto, avendo, quindi, riconosciuto l'uomo solo successivamente, quando si trovava a cento metri dall'abitazione.

Si descrivono i fatti, spiegando, a pag. 2 del ricorso, che le persone offese dal reato mentre erano intente ad inseguire un uomo sorpreso da queste, all'interno del cortile condominiale ove insiste la loro abitazione, intento a rubare una bicicletta, nel momento in cui la persona si era allontanata, dopo aver mostrato un coltello con manico arancione e una tenaglia, avevano allertato il servizio 112, fornendo, peraltro, continui aggiornamenti alla pattuglia, circa la posizione dell'uomo, fuggito a bordo di una Fiat 500, nonché indicandone la targa.

Si precisa che gli operanti avevano fermato la vettura, con a bordo l'arrestato, in prossimità di una rotatoria nel comune di Lurano, reperendo nel veicolo, degli strumenti (tra cui coltelli e una tenaglia) poi sottoposti a sequestro e che la vettura era seguita da altro mezzo, con a bordo le due persone offese che ribadivano di non aver mai perso di vista la persona descritta.

All'esito degli accertamenti svolti nelle immediatezze, presso l'edificio condominiale sito nel medesimo comune e nell'area circostante, i militari avevano reperito due biciclette, nascoste dietro delle auto in sosta, nonché raccolta la dichiarazione del proprietario dell'altra bicicletta, ivi parcheggiata, che era stata asportata, procedevano all'arresto del Donati.Si rileva che la persona arrestata non era mai stata persa di vista dalle due persone offese e che erano state acquisite tracce del reato, oltre ad aver acquisito sommarie informazioni dalle persone offese.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, rilevando che la mancata convalida fonda su elementi sopravvenuti (acquisizione di giustificazioni da parte del Donati circa il possesso degli attrezzi). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. La giurisprudenza consolidata di questa Corte ha chiarito che, in tema di convalida dell'arresto, il giudice è tenuto ad accertare, con valutazione ex ante - ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l'arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi - l'astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (tra le altre, Sez. 3, n. 12954 del 12/1/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280896; Sez. 3, n. 8422 del 18/1/2018, Glory, Rv. 272392).

Si tratta di giudizio che impone che si tenga conto della situazione in cui la polizia giudiziaria ha provveduto e non degli elementi non conosciuti o non conoscibili della stessa, che siano successivamente emersi e che sono utilizzabili solo per la pronuncia relativa all'eventuale richiesta di misura cautelare (Sez. 6, n. 18196 del 13/4/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266930; Sez. 3, n. 37861 del 17/6/2014, Pasceri, Rv. 260084).

1.1. Nel caso di specie, il giudice ha fondato la decisione sulle dichiarazioni rese, successivamente, da Donati (che aveva giustificato il possesso degli arnesi in quanto carpentiere).

Inoltre, non si è tenuto conto che la cosiddetta quasi flagranza presuppone che l'inseguimento sia attuato subito dopo la commissione del reato, a seguito e a causa della sua diretta percezione non solo da parte della polizia giudiziaria, ma anche da parte del privato o di un terzo.

Ciò, senza che sia necessaria la coincidenza tra l'inseguitore con quello che procede all'arresto (Sez. 5, n. 12767 del 17/1/2020, Starzynski, Rv. 279023).

Invero, l'art. 382 cod. proc. pen. richiede che chi procede all'inseguimento abbia avuto cognizione diretta del delitto, ma non postula la coincidenza del soggetto inseguitore con chi procede all'arresto.

Come non è necessario che colui che procede all'arresto abbia avuto diretta cognizione del reato, laddove l'indagato venga sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima, essendo sufficiente l'immediata ed autonoma percezione delle cose o delle tracce e del loro inequivocabile collegamento con l'arrestato, così non è necessario che la polizia giudiziaria, ove proceda all'arresto di chi è inseguito dalla vittima o da altre persone, abbia avuto diretta cognizione del reato, essendo sufficiente che essa abbia avuto diretta cognizione dell'inseguimento, ad opera di terzi ed immediatamente dopo il reato, dell'autore del delitto che si sia dato alla fuga.

L'unico limite, infatti, imposto dall'interpretazione della giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591; Sez. 2, n. 20687 del 11/4/2017, Paunov, Rv. 270360; Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, Kukiqi, Rv. 271683; Sez. 5, n. 3719 del 28/11/2019, P., Rv. 278295) è quello secondo cui, ai fini della legittimità dell'arresto, è rilevante il fatto che colui che lo esegue si determini - indipendentemente dalla condizione personale di appartenenza alla forza pubblica ovvero di privato cittadino - in virtù della diretta percezione della situazione fattuale, costitutiva dello stato di flagranza dell'autore del reato e non sulla base di informazioni ricevute da terzi.

1.2. In conclusione, appare indubbio che, nell'occasione, l'arresto dell'indagato è stato legittimamente eseguito, avendo gli agenti operanti valutato correttamente, allo stato degli atti, l'apparente flagranza del reato, considerati gli elementi al momento dagli stessi acquisiti (reperimento di tracce del reato in possesso dell'arrestato), nonché intervenendo rispetto all'inseguimento avviato dalle persone offese, di tal che il provvedimento impugnato, di non convalida dell'arresto, deve essere annullato.

2. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, posto che, conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, essendo oramai irrimediabilmente decorso il termine perentorio per la convalida del provvedimento, l'eventuale rinvio sarebbe fonte di una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici (tra le altre, Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042; Sez. 6, n. 13436 del 23/2/2016, Obien, Rv. 266734; Sez. 5, n. 15387 del 19/2/2016, Cosman, Rv. 266566).

Deve ribadirsi, pertanto, che l'annullamento dell'ordinanza di non convalida dell'arresto va disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente esaurita, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia soltanto di carattere formale. 2.1.Consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, per essere l'arresto legittimamente eseguito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI BERGAMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bergamo in data 10 maggio 2021, non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], operato in relazione al reato di cui agli artt. 61 n. 5, 624-bis, 625 n. 2 e 7 cod. pen. 2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Bergamo, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale, con riferimento all'art. 391 cod. proc. pen. in relazione all'art. 380, comma 2 lett. e-bis, cod. proc. pen. e art. 381 codice di rito. 2.1. Il giudice non ha convalidato l'arresto per aver reputato insussistente la flagranza o quasi flagranza, escludendo che la polizia giudiziaria abbia rinvenuto, addosso all'arrestato, tracce del reato e che questa abbia assistito anche a parte dell'azione denunciata. Inoltre, è stata ritenuta plausibile la spiegazione offerta dall'arrestato circa il possesso degli arnesi reperiti nella vettura, tra cui non era presente il coltello con il manico arancione descritto dai denuncianti come mostrato dall'individuo prima della fuga. Ancora il giudice ha escluso che, da parte delle vittime, ci sia stata la costante osservazione dell'agente essendosi i due coniugi, in un primo momento, occupati di accertare la sparizione della bicicletta e il taglio della catena, nonché di recuperare l'auto, avendo, quindi, riconosciuto l'uomo solo successivamente, quando si trovava a cento metri dall'abitazione. Si descrivono i fatti, spiegando, a pag. 2 del ricorso, che le persone offese dal reato mentre erano intente ad inseguire un uomo sorpreso da queste, all'interno del cortile condominiale ove insiste la loro abitazione, intento a rubare una bicicletta, nel momento in cui la persona si era allontanata, dopo aver mostrato un coltello con manico arancione e una tenaglia, avevano allertato il servizio 112, fornendo, peraltro, continui aggiornamenti alla pattuglia, circa la posizione dell'uomo, fuggito a bordo di una Fiat 500, nonché indicandone la targa. Si precisa che gli operanti avevano fermato la vettura, con a bordo l'arrestato, in prossimità di una rotatoria nel comune di Lurano, reperendo nel veicolo, degli strumenti (tra cui coltelli e una tenaglia) poi sottoposti a sequestro e che la vettura era seguita da altro mezzo, con a bordo le due persone offese che ribadivano di non aver mai perso di vista la persona descritta. All'esito degli accertamenti svolti nelle immediatezze, presso l'edificio condominiale sito nel medesimo comune e nell'area circostante, i militari avevano reperito due biciclette, nascoste dietro delle auto in sosta, nonché raccolta la dichiarazione del proprietario dell'altra bicicletta, ivi parcheggiata, che era stata asportata, procedevano all'arresto del Donati.Si rileva che la persona arrestata non era mai stata persa di vista dalle due persone offese e che erano state acquisite tracce del reato, oltre ad aver acquisito sommarie informazioni dalle persone offese. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, rilevando che la mancata convalida fonda su elementi sopravvenuti (acquisizione di giustificazioni da parte del Donati circa il possesso degli attrezzi). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. La giurisprudenza consolidata di questa Corte ha chiarito che, in tema di convalida dell'arresto, il giudice è tenuto ad accertare, con valutazione ex ante - ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l'arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi - l'astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (tra le altre, Sez. 3, n. 12954 del 12/1/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280896; Sez. 3, n. 8422 del 18/1/2018, Glory, Rv. 272392). Si tratta di giudizio che impone che si tenga conto della situazione in cui la polizia giudiziaria ha provveduto e non degli elementi non conosciuti o non conoscibili della stessa, che siano successivamente emersi e che sono utilizzabili solo per la pronuncia relativa all'eventuale richiesta di misura cautelare (Sez. 6, n. 18196 del 13/4/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266930; Sez. 3, n. 37861 del 17/6/2014, Pasceri, Rv. 260084). 1.1. Nel caso di specie, il giudice ha fondato la decisione sulle dichiarazioni rese, successivamente, da Donati (che aveva giustificato il possesso degli arnesi in quanto carpentiere). Inoltre, non si è tenuto conto che la cosiddetta quasi flagranza presuppone che l'inseguimento sia attuato subito dopo la commissione del reato, a seguito e a causa della sua diretta percezione non solo da parte della polizia giudiziaria, ma anche da parte del privato o di un terzo. Ciò, senza che sia necessaria la coincidenza tra l'inseguitore con quello che procede all'arresto (Sez. 5, n. 12767 del 17/1/2020, Starzynski, Rv. 279023). Invero, l'art. 382 cod. proc. pen. richiede che chi procede all'inseguimento abbia avuto cognizione diretta del delitto, ma non postula la coincidenza del soggetto inseguitore con chi procede all'arresto. Come non è necessario che colui che procede all'arresto abbia avuto diretta cognizione del reato, laddove l'indagato venga sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima, essendo sufficiente l'immediata ed autonoma percezione delle cose o delle tracce e del loro inequivocabile collegamento con l'arrestato, così non è necessario che la polizia giudiziaria, ove proceda all'arresto di chi è inseguito dalla vittima o da altre persone, abbia avuto diretta cognizione del reato, essendo sufficiente che essa abbia avuto diretta cognizione dell'inseguimento, ad opera di terzi ed immediatamente dopo il reato, dell'autore del delitto che si sia dato alla fuga. L'unico limite, infatti, imposto dall'interpretazione della giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591; Sez. 2, n. 20687 del 11/4/2017, Paunov, Rv. 270360; Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, Kukiqi, Rv. 271683; Sez. 5, n. 3719 del 28/11/2019, P., Rv. 278295) è quello secondo cui, ai fini della legittimità dell'arresto, è rilevante il fatto che colui che lo esegue si determini - indipendentemente dalla condizione personale di appartenenza alla forza pubblica ovvero di privato cittadino - in virtù della diretta percezione della situazione fattuale, costitutiva dello stato di flagranza dell'autore del reato e non sulla base di informazioni ricevute da terzi. 1.2. In conclusione, appare indubbio che, nell'occasione, l'arresto dell'indagato è stato legittimamente eseguito, avendo gli agenti operanti valutato correttamente, allo stato degli atti, l'apparente flagranza del reato, considerati gli elementi al momento dagli stessi acquisiti (reperimento di tracce del reato in possesso dell'arrestato), nonché intervenendo rispetto all'inseguimento avviato dalle persone offese, di tal che il provvedimento impugnato, di non convalida dell'arresto, deve essere annullato. 2. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, posto che, conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, essendo oramai irrimediabilmente decorso il termine perentorio per la convalida del provvedimento, l'eventuale rinvio sarebbe fonte di una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici (tra le altre, Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042; Sez. 6, n. 13436 del 23/2/2016, Obien, Rv. 266734; Sez. 5, n. 15387 del 19/2/2016, Cosman, Rv. 266566). Deve ribadirsi, pertanto, che l'annullamento dell'ordinanza di non convalida dell'arresto va disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente esaurita, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia soltanto di carattere formale. 2.1.Consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, per essere l'arresto legittimamente eseguito. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordi
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