CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21403/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enerale 18275/2024Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 21403/2026Data pubblicazione 23/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 2053/2024, pubblicata in data 10 luglio 2024,la Corte d'appello di Milano, nella regolare costituzione dell'appellatoMINISTERO DELL'INTERNO e nella contumacia dell'altra appellataCONSAP S.P.A., ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]-NUNI avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8328/2022, pub-blicata in data 24 ottobre 2022 e, per l'effetto, ha dichiarato la sussi-stenza del diritto di [OSCURATO:PERSONA] di accedere al Fondo di rota-zione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, in rela-zione alle somme allo stesso riconosciute dalla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 927/2013.2. [OSCURATO:PERSONA], figlio di una vittima di crimine mafioso,dopo aver conseguito dal Tribunale di Trapani sentenza di condannadegli autori del crimine al risarcimento dei danni, quantificati in €306.049,35, aveva presentato alla Prefettura di Como domanda diaccesso al Fondo di Rotazione, certificando di essere nelle condizionipreviste dalla normativa per ottenere il beneficio, ricevendo tuttaviaprovvedimento di diniego.Aveva quindi agito nei confronti sia del MINISTERO [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo di annullare il provvedimento mede-simo e di accertare il proprio diritto a conseguire il risarcimento deidanni, quantificati in € 256.549,54.Costituitosi il MINISTERO DELL'INTERNO e rimasta invece contu-mace [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di Milano aveva respinto la doman-da, affermando l'applicabilità dell'art. 4, Legge n. 512/1999, nellaversione risultante dalle modifiche apportate sia con D.L. n. 151/2008Sez. S1 - R.G. 18275/2024 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 2 di 10Numero registro generale 18275/2024Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 21403/2026Data pubblicazione 23/06/2026sia con Legge n. 122/2016, e rilevando che, nel caso di specie, il ge-nitore dell'odierno controricorrente risultava non “del tutto estraneoad ambienti e rapporti delinquenziali” ed era stato destinatario dellamisura della sorveglianza speciale di P.S. ai sensi della Legge n.1423/1956.3. La Corte d'appello di Milano ha, invece, ritenuto fondato il gra-vame e, in particolare, il secondo motivo di appello, il quale è statoesaminato prioritariamente applicando il principio della ragione più li-quida.Ha osservato la Corte milanese che – sulla scorta dell'evoluzionedella previsione di legge applicabile – risultava condivisibile la tesidell'appellante, per cui l'art. 4, comma 4 bis, Legge n. 512/1999 nonprevede tra le condizioni ostative all'accesso al Fondo ‒ riferibili alsoggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati dimafia – né la non estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali dicui all'art. 1, comma 2, lett. b), Legge n. 302/1990, né la sottoposi-zione alla [OSCURATO:PERSONA] di P.S. di cui agli artt. 4 e 5, Legge.n. 1423/1956.Ha ritenuto, infatti, la Corte territoriale che tale fosse il necessarioapprodo ermeneutico alla luce del criterio di interpretazione letterale,ostando a qualunque diversa lettura della previsione il principio ubilexi voluit dixit, ubi noluit tacuit.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milanoricorre MINISTERO DELL'INTERNO.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].È rimasta intimata [OSCURATO:SOCIETA]5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Il controricorrente ha depositato memoria.Sez. S1 - R.G. 18275/2024 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 3 di 10Numero registro generale 18275/2024Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 21403/2026Data pubblicazione 23/06/2026CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l'unico motivo, il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 4, Legge n.512/1999; 1, Legge n. 302/1990; 4 e 5, Legge n. 1423/1956,Si censura la decisione impugnata deducendo che la stessa avreb-be erroneamente ritenuto che tra le condizioni ostative all'accesso alfondo riferibili al soggetto deceduto non vi siano né l'estraneità adambienti e rapporti delinquenziali di cui all'art. 1, comma 2, lett. b),Legge n. 302/1990, né la non sottoposizione alla [OSCURATO:PERSONA] di P.S. di cui agli artt. 4 e 5, Legge n. 1423/1956.2. Il ricorso è fondato.2.1. Il controricorrente ha mosso all'indirizzo del ricorso contesta-zioni che sembrano mirare sostanzialmente a dedurne la inammissibi-lità per difetto di specificità nella formulazione delle censure.Ritiene, tuttavia, questa Corte che, per contro, le argomentazionisviluppate nel ricorso risultino sufficientemente specifiche ed adegua-tamente indirizzate a censurare la fondamentale ratio decidendi dellasentenza impugnata; ratio che viene dal ricorso enucleata e diretta-mente posta a confronto con quello che, secondo il MINISTERO, erainvece il corretto governo delle previsioni di legge applicabili.2.2. Poiché il ricorso investe la corretta interpretazione dell'art. 4,comma 4-bis, Legge n. 512/1999, è opportuno rammentare, in pre-messa, che l'art. 4 testé citato, ai commi 3, 4, 4-bis, dispone – nellaversione applicabile, frutto delle modifiche apportate da ultimo dallaLegge n. 122/2016 – quanto segue:“3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo nonsussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimicommi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per unoSez. S1 - R.G. 18275/2024 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 4 di 10Numero registro generale 18275/2024Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 21403/2026Data pubblicazione 23/06/2026dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di pro-cedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzio-ne, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifi-cazioni, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302.4. Il diritto di accesso al Fondo non può essere esercitato da colo-ro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti aprocedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimentoper l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anchequando la sentenza di condanna o la misura di prevenzione o i relativiprocedimenti in corso si riferiscono al soggetto deceduto in conse-guenza della consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lostesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che ne hacagionato la morte, la qualità di collaboratore di giustizia ai sensi del-le vigenti disposizioni di legge e non sia intervenuta revoca del prov-vedimento di ammissione ai programmi di protezione per cause impu-tabili al soggetto medesimo”.I commi in questione sono stati oggetto di due rilevanti modifiche,in quanto, mentre il comma 4-bis risulta essere stato inserito nellaprevisione ad opera dell'art. 2-ter, comma 1, lettera a), D.L. n. 151/2008 (convertito, con modificazioni, con Legge n. 186/2008), il com-ma 3 è stato invece modificato – con l'inserimento del periodo finale– dall'art. 15, Legge n. 122/2016.2.3. Così inquadrato il plesso normativo che assume rilievo nelcaso in esame, è parimenti opportuno rammentare – quanto al regi-me intertemporale ‒ che questa Corte (Cass. Sez. 3 - Sentenza n.Sez. S1 - R.G. 18275/2024 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 5 di 10Numero registro generale 18275/2024Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 21403/2026Data pubblicaz ion e 23/06/202617987 del 2/07/2025; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 28627 del 13/10/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 28820 del 8/11/2019) ha già avutomodo di chiarire:− sia che l'espressione "istanze non ancora definite" contenutanell'art. 15, comma 3, Legge n. 122/2016 - che costituisce con-dizione per l'applicabilità della modifica che detta Legge ha ap-portato all'art. 4, comma 3, della Legge n. 512/1999 - deve rite-nersi sottintendere la presenza di un contenzioso giurisdizionalenon ancora approdato al giudicato, non potendo ritenersi definital'istanza oggetto solo di una decisione emessa in sede ammini-strativa;− sia che il requisito della estraneità ad ambienti e rapporti delin-quenziali costituisce elemento costitutivo originario della fattispe-cie legale che dà diritto all'accesso al Fondo di rotazione istituitodalla Legge n. 512/1999, in quanto pre-requisito tassativo estringente di meritevolezza in funzione dello scopo perseguito disostegno alle vittime della mafia e di contrasto ai fenomeni d'in-filtrazione mafiosa, dovendosi, conseguentemente riconoscerevalenza meramente ricognitiva e chiarificatrice – e non efficaciainnovativa – alla medesima modifica apportata dalla Legge n.122/2016.2.4. Si deve, ulteriormente, rammentare che anche la Corte Co-stituzionale, con la sentenza 4 luglio 2024, n. 122 – nel dichiarare co-stituzionalmente illegittimo l'art. 2-quinquies, comma 1, lett. a), D.L.n. 151/2008 (nel testo modificato dall'art. 2, comma 21, della Leggen. 94/2009), limitatamente alle parole "parente o affine entro il qua-dro grado" – ha avuto modo di puntualizzare che la disciplina dettatadal D.L. n. 151/2008 “si prefigge di evitare che le limitate risorse del-lo Stato siano sviate dal sostegno delle vittime della mafia e del terro-Sez. S1 - R.G. 18275/2024 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 6 di 10Numero registro generale 18275/2024Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 21403/2026Data pubblicazione 23/06/2026rismo e avvantaggino, per vie indirette, le stesse associazioni crimi-nali che intendono contrastare” dovendosi tenere conto del fatto che“nei circuiti criminali e nelle famiglie che attorno ad essi gravitano,sono capillari i legami di mutuo sostegno, di connivenza o di tacitacondivisione".Per tali ragioni, la Corte costituzionale ha chiarito che “È dunqueimmanente al sistema la necessità di una verifica rigorosa della radi-cale estraneità al contesto criminale. L'estraneità, peraltro, non siesaurisce nella mera condizione di incensurato o, in negativo, nellamancanza di affiliazione alle consorterie criminali, ma postula, in po-sitivo e in senso più pregnante, la prova di una condotta di vita anti-tetica al codice di comportamento delle organizzazioni malavitose. Suchi rivendica elargizioni o assegni vitalizi, grava l'onere di dimostrarein modo persuasivo l'estraneità, che assurge a elemento costitutivodel diritto, e la carenza di una prova adeguata ridonda a danno di chireclama le provvidenze”.Sebbene nel presente giudizio non risulti essere stata invocata di-rettamente la previsione di cui all'art. 2-quinquies, Legge n. 151/2008, è però evidente che le indicazioni interpretative fornite dallaConsulta non possono non guidare l'interprete anche nella ricostru-zione dell'ambito di applicazione dell'invocato art. 4, Legge n. 512/1999, operando anche in relazione a tale previsione le medesime esi-genze poste in rilievo dalla decisione della Corte Costituzionale.2.5. Già queste sole indicazioni, quindi, valgono ad evidenziare lavisuale eccessivamente angusta adottata dalla Corte ambrosiana, cosìcome evidenziano che le considerazioni di “comune sentire” - che ladecisione ora in esame ha voluto confinare all'ambito delle prospetti-ve de iure condendo – potevano, e possono, invece costituire adegua-ta bussola per il lavoro dell'interprete.Sez. S1 - R.G. 18275/2024 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 7 di 10Numero registro generale 18275/2024Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 21403/2026Data pubblicazione 23/06/2026Un diverso approdo ermeneutico in relazione alle previsioni in ri-lievo è, del resto, possibile anche sul piano più squisitamente inter-pretativo: diversamente da quanto opinato dalla Corte d'appello diMilano – arroccatasi in una interpretazione rigidamente letterale – ildato testuale del comma 4-bis, per quanto non ineccepibile sul pianodella tecnica normativa, contiene in ogni caso indici per giungere aduna interpretazione ben diversa da quella cui è approdata la decisioneimpugnata.È ben vero, infatti, che la previsione di cui al comma 4-bis operaun generico riferimento a “la sentenza di condanna o la misura diprevenzione o i relativi procedimenti in corso (…)”, e cioè un riferi-mento che parrebbe più limitato, in particolare, di quello di cui al pre-cedente comma 3.Tuttavia, è parimenti vero che il punto di partenza dell'enunciatonormativo è costituito dal richiamo alle “disposizioni di cui ai commi 3e 4” senza stabilire eccezioni di sorta, dovendosi quindi ritenere che ilriferimento successivo costituisca una mera – anche se non piena-mente perspicua – sintesi del contenuto delle previsioni già diretta-mente richiamate.Ed allora, volendo tenere conto sia dell'elemento interpretativo si-stematico appena evidenziato sia di quella ratio e funzione che, comeevidenziato dalla Corte costituzionale, costituisce fondamento delladisciplina in esame, risulta pienamente praticabile l'approdo alla con-clusione per cui l'art. 4, comma 4-bis, Legge n. 512/1999, in virtù delrichiamo ai precedenti commi 3 e 4 del medesimo art. 4, viene acomprendere ‒ tra le condizioni ostative al riconoscimento dell'acces-so al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipomafioso – anche quella di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), Legge n.302/1990, e cioè la non estraneità ad ambienti e rapporti delinquen-Sez. S1 - R.G. 18275/2024 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 8 di 10Numero registro generale 18275/2024Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 21403/2026Data pubblicazione 23/06/2026ziali, costituendo quindi la prova di tale estraneità - che deve esserefornita dal soggetto richiedente - presupposto dell'accesso medesimoal Fondo.2.6. Quanto all'ulteriore profilo invocato dalla ricorrente quale fat-tore ostativo all'accesso al Fondo ‒ e cioè la sottoposizione alla sor-veglianza di P.S. ex artt. 4 e 5, Legge n. 1423/1956 – tale ultima ipo-tesi non risulta espressamente richiamata dalle previsioni in rilievo,potendosi anzi notare che queste ultime – e cioè i commi 3 e 4 ‒ ri-chiamano invece espressamente l'ipotesi di applicazione di una misu-ra di prevenzione ai sensi della Legge n. 575/1965.Si deve osservare, tuttavia, che quest'ultimo istituto, in realtà, co-stituiva ipotesi di applicazione della stessa Legge n. 1423/1956 agliindiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, prima chesulla disciplina della materia venisse ad intervenire la sistemazionecomplessiva attuata con il D. Lgs. n. 159/2011, con conseguenteabrogazione sia della Legge n. 575/1965 sia della Legge n. 1423/1956.Sebbene, quindi, sia possibile opinare che il disposto di cui all'art.4, commi 3 e 4, Legge n. 512/1999 fosse stato volutamente limitatodal legislatore alla sola ipotesi dell'applicazione delle specifiche misuredi prevenzione ai sensi della Legge n. 575/1965, nell'attuale quadronormativo si deve invece pervenire ad una diversa conclusione.Infatti, sia l'introduzione della disciplina complessiva di cui al D.Lgs. n. 159/2011, sia la successiva aggiunta, al comma 3, del requisi-to della estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali conducono al-la conclusione per cui anche all'applicazione della misura di sorve-glianza speciale di P.S. di cui alla previgente Legge n. 1423/1956 de-ve essere riconosciuta una valenza piena quale elemento ostativoall'accesso al Fondo, dal momento che l'applicazione di tale misura –Sez. S1 - R.G. 18275/2024 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 9 di 10Numero registro generale 18275/2024Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 21403/2026Data pubblicazione 23/06/2026quanto meno ed al di là di ogni ulteriore profilo di coordinamento conl'ormai non più attuale rinvio alla Legge n. 575/1965 - costituisce inogni caso indice diretto dell'assenza della condizione di cui all'art. 1,comma 2, lett. b), Legge n. 302/1990.3. Il ricorso deve, in conclusione, essere accolto e la decisione im-pugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano– in diversa composizione – la quale, nel conformarsi al principio quienunciato, provvederà altresì a regolare le spese anche del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia,anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello diMilano, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 8 aprile 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 18275/2024 – CC 08/04/2026 - Pagina nr. 10 di 10