CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 05570/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17187/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. ZANARDELLI 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM. [OSCURATO:PERSONA] n. 2064/2014depositata il 19/05/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. pur dopo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento di appello presso la Sezione di Roma della Commissione Tributaria centrale n.2923 del 1990, disposta con ordinanza interlocutoria del 30 settembre 2020, permane l’esigenza di chiarire se sussistano i presupposti applicativi dell’art. 1306 c.c. che la ricorrente ha invocato in relazione alla sentenza resa da questa Corte il 25 settembre 1999 n. 10618 e alla dedotta “definizione della vertenza” da parte della coobbligata solidale [OSCURATO:PERSONA]; 2. si impone pertanto di rinviare la causa a nuovo ruolo perché l’Agenzia, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, fornisca informazioni riguardo alla suddetta definizione; PQM la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma