CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 12915/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Matteo ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625, n. 2, cod. pen. (in Bologna il 17/3/2011), riconosciute le generiche prevalenti sull'aggravante e la sospensione condizionale della pena; considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, è propositivo delle stesse doglianze che attengono al merito, viceversa giustificato dai giudici territoriali con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie (irrilevanza dei motivi a delinquere ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D E PO c AN C 1,1 2 8 tR