Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28337/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bolognaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Bologna, in funzione digiudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta del Pubblico ministero di revocadel beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso a FrancescoPrimerano con la sentenza di cui all’art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale diRimini in data 2 settembre 2010, irrevocabile il 31 ottobre 2010.A ragione della decisione ha rilevato che «la seconda sospensione èintervenuta bel oltre il termine quinquennale di cui all’art. 445 cod. proc. pen.con conseguente estinzione del reato».2.

Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblicoministero e denuncia la violazione degli artt. 168, primo comma n. 1, cod. pen. e666 cod. proc. pen.Lamenta l’erroneità della pronuncia che avrebbe respinto la richiesta direvoca della sospensione condizionale della pena in un’ipotesi obbligatoria,rispetto alla quale il Giudice dell’esecuzione non ha alcuna discrezionalità.

Rileva,inoltre, che l’estinzione del reato di cui all’art. 445 cod. proc. pen. decorredall’irrevocabilità della condanna, sicché il reato commesso con la sentenzasopravvenuta, per il quale è stata irrogata una pena non condizionalmentesospesa, è stato commesso pochi giorni dopo l’indicata data di irrevocabilità dellaprima sentenza e, dunque, nel quinquennio.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta in data 24 aprile, ha chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.   [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato a pena di giustizia con sentenza delTribunale di Rimini in data 2 agosto 2010, divenuta cosa giudicata il 31 ottobre2010.Ha commesso il 16 novembre 2010 e, quindi, nel quinquenniodall'irrevocabilità dell’indicata sentenza un altro reato per il quale è statocondannato a pena detentiva (otto mesi di reclusione) non sospesa con sentenzadella Corte di appello di Bologna in data 10 novembre 2017, irrevocabile il 26novembre 2017.

Come correttamente indicato nel ricorso, si verte nell'ipotesi di ipotesi direvoca obbligatoria, ai sensi dell'art. 161, primo comma n. 1), cod. pen.L'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. stabilisce, infatti, che lasospensione condizionale è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti(cinque anni per i delitti, due anni per le contravvenzioni, decorrenti dallairrevocabilità del titolo: da ultimo, Sez. 1, n. 12847 del 26/02/2025, Ferrara, Rv287876 – 01), il condannato commetta un delitto, o una contravvenzione dellastessa indole, per i quali sia inflitta pena detentiva, o non adempia agli obblighiimposti.

Specularmente, se tali termini decorrono senza che le anzidette cause direvoca siano integrate, il reato è definitivamente estinto e la pena - sia laprincipale, sia le eventuali accessorie - non è eseguita, a norma dell'art. 167 cod.pen. (restano, viceversa, fermi gli altri effetti penali: ex multis, Sez. 2, n. 6017del 09/01/2024, Messina, Rv. 285863-01).Per il caso dell'art. 161, primo comma n. 1), è principio pacifico che ilmomento al quale ancorare la revoca del beneficio è quello della commissionedel reato e non quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta(Sez. 5, n. 17974 del 14/02/2024, A., Rv. 286388 - 01; Sez. 5, n. 11759 del22/11/2019, Mazzitelli, Rv. 279015 - 01).2.

Né rileva che la sentenza di condanna per il delitto commesso nelquinquennio sia stata emessa, o sia divenuta irrevocabile, soltanto dopo ildecorso del quinquennio.Infatti, come evidenziato nella pronuncia Sez. 1, n. 22546 del 07/02/2023,Belli, n.m., «l'accertamento giudiziale di detto delitto, con efficacia di giudicato,in un momento successivo al quinquennio, non è ostativo alla revoca delbeneficio, rappresentando lo stesso piuttosto la condizione necessaria perprocedersi alla revoca, ma non il presupposto sostanziale, costituito, invece,dall'aver commesso un nuovo reato nel quinquennio» (conformi Sez. 1, n. 9673del 19/10/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 1, n. 18843 del 25/06/2020,Hayari, n.m.).Il principio in parola è stato statuito in un arresto delle Sezioni Unite –risalente, ma mai superato e condiviso dal [OSCURATO:PERSONA] – secondo cui «Ilprovvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previstodall'art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa.

Conseguentementegli effetti di diritto sostanziale risalgono de jure al momento in cui si è verificatala condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente daessa» (Sez.

U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798 - 01).

Sicché ilprovvedimento di revoca non è che un atto ricognitivo della caducazione delbeneficio già avvenuta ope legis al momento del passaggio in giudicato dellasentenza attinente al secondo reato», sicché il provvedimento di revoca prendedeterminatasi per legge, in conseguenza del reato sopravvenuto e accertato conpronuncia passata in giudicato (si veda, di recente Sez. 1, n. 12847 del26/02/2025, Ferrara, Rv 287876 – 01, già citata).3.

Per le ragioni sin qui esposte, il provvedimento di rigetto della richiestarevoca della sospensione condizionale della pena impugnato dev’essere annullatosenza rinvio.[OSCURATO:PERSONA] può, infatti, senza alcuna necessità di ulteriori accertamenti,provvedere alla revoca della sospensione condizionale della pena applicata aPrimerano [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Rimini del 2 agosto 2010,irrevocabile il 31 ottobre 2010.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca la sospensione condizionaledella pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Riminidel 2/8/2010, irrevocabile il 31/10/2010.

Si comunichi al Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di BolognaCosì è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bolognaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Bologna, in funzione digiudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta del Pubblico ministero di revocadel beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso a FrancescoPrimerano con la sentenza di cui all’art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale diRimini in data 2 settembre 2010, irrevocabile il 31 ottobre 2010.A ragione della decisione ha rilevato che «la seconda sospensione èintervenuta bel oltre il termine quinquennale di cui all’art. 445 cod. proc. pen.con conseguente estinzione del reato».2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblicoministero e denuncia la violazione degli artt. 168, primo comma n. 1, cod. pen. e666 cod. proc. pen.Lamenta l’erroneità della pronuncia che avrebbe respinto la richiesta direvoca della sospensione condizionale della pena in un’ipotesi obbligatoria,rispetto alla quale il Giudice dell’esecuzione non ha alcuna discrezionalità. Rileva,inoltre, che l’estinzione del reato di cui all’art. 445 cod. proc. pen. decorredall’irrevocabilità della condanna, sicché il reato commesso con la sentenzasopravvenuta, per il quale è stata irrogata una pena non condizionalmentesospesa, è stato commesso pochi giorni dopo l’indicata data di irrevocabilità dellaprima sentenza e, dunque, nel quinquennio.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta in data 24 aprile, ha chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.   [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato a pena di giustizia con sentenza delTribunale di Rimini in data 2 agosto 2010, divenuta cosa giudicata il 31 ottobre2010.Ha commesso il 16 novembre 2010 e, quindi, nel quinquenniodall'irrevocabilità dell’indicata sentenza un altro reato per il quale è statocondannato a pena detentiva (otto mesi di reclusione) non sospesa con sentenzadella Corte di appello di Bologna in data 10 novembre 2017, irrevocabile il 26novembre 2017. Come correttamente indicato nel ricorso, si verte nell'ipotesi di ipotesi direvoca obbligatoria, ai sensi dell'art. 161, primo comma n. 1), cod. pen.L'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. stabilisce, infatti, che lasospensione condizionale è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti(cinque anni per i delitti, due anni per le contravvenzioni, decorrenti dallairrevocabilità del titolo: da ultimo, Sez. 1, n. 12847 del 26/02/2025, Ferrara, Rv287876 – 01), il condannato commetta un delitto, o una contravvenzione dellastessa indole, per i quali sia inflitta pena detentiva, o non adempia agli obblighiimposti. Specularmente, se tali termini decorrono senza che le anzidette cause direvoca siano integrate, il reato è definitivamente estinto e la pena - sia laprincipale, sia le eventuali accessorie - non è eseguita, a norma dell'art. 167 cod.pen. (restano, viceversa, fermi gli altri effetti penali: ex multis, Sez. 2, n. 6017del 09/01/2024, Messina, Rv. 285863-01).Per il caso dell'art. 161, primo comma n. 1), è principio pacifico che ilmomento al quale ancorare la revoca del beneficio è quello della commissionedel reato e non quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta(Sez. 5, n. 17974 del 14/02/2024, A., Rv. 286388 - 01; Sez. 5, n. 11759 del22/11/2019, Mazzitelli, Rv. 279015 - 01).2. Né rileva che la sentenza di condanna per il delitto commesso nelquinquennio sia stata emessa, o sia divenuta irrevocabile, soltanto dopo ildecorso del quinquennio.Infatti, come evidenziato nella pronuncia Sez. 1, n. 22546 del 07/02/2023,Belli, n.m., «l'accertamento giudiziale di detto delitto, con efficacia di giudicato,in un momento successivo al quinquennio, non è ostativo alla revoca delbeneficio, rappresentando lo stesso piuttosto la condizione necessaria perprocedersi alla revoca, ma non il presupposto sostanziale, costituito, invece,dall'aver commesso un nuovo reato nel quinquennio» (conformi Sez. 1, n. 9673del 19/10/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 1, n. 18843 del 25/06/2020,Hayari, n.m.).Il principio in parola è stato statuito in un arresto delle Sezioni Unite –risalente, ma mai superato e condiviso dal [OSCURATO:PERSONA] – secondo cui «Ilprovvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previstodall'art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa. Conseguentementegli effetti di diritto sostanziale risalgono de jure al momento in cui si è verificatala condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente daessa» (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798 - 01). Sicché ilprovvedimento di revoca non è che un atto ricognitivo della caducazione delbeneficio già avvenuta ope legis al momento del passaggio in giudicato dellasentenza attinente al secondo reato», sicché il provvedimento di revoca prendedeterminatasi per legge, in conseguenza del reato sopravvenuto e accertato conpronuncia passata in giudicato (si veda, di recente Sez. 1, n. 12847 del26/02/2025, Ferrara, Rv 287876 – 01, già citata).3. Per le ragioni sin qui esposte, il provvedimento di rigetto della richiestarevoca della sospensione condizionale della pena impugnato dev’essere annullatosenza rinvio.[OSCURATO:PERSONA] può, infatti, senza alcuna necessità di ulteriori accertamenti,provvedere alla revoca della sospensione condizionale della pena applicata aPrimerano [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Rimini del 2 agosto 2010,irrevocabile il 31 ottobre 2010. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca la sospensione condizionaledella pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Riminidel 2/8/2010, irrevocabile il 31/10/2010. Si comunichi al Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di BolognaCosì è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28337/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris