CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 01984/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; * [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Emanuele PANETTI e Salvatore MARINO alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata rapina aggravata, porto illegale di una pistola e di un coltello, commessi in concorso tra loro. 2. Propongono due ricorsi, dall'identico contenuto, Emanuele PANETTI e Salvatore MARINO, a mezzo del comune difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità nonché per omessa motivazione sulla diminuzione della pena per il tentativo non nella massima estensione e sul diniego delle attenuanti generiche. 3. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi non consentiti o manifestamente infondati, reiterativi delle doglianze avanzate con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con motivazione adeguata, per nulla mancante. 3.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello» (così Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme v., ad es., Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). Gli appelli non avevano devoluto il punto della responsabilità, qui proposto inammissibilmente (peraltro con una rilettura delle prove valutate dai giudici di merito). 3.2. Con ampia e insindacabile motivazione la Corte di appello ha evidenziato le ragioni per le quali la diminuzione per l'ipotesi tentata è stata di un terzo, rimarcando che la pena base, per il grave fatto commesso, è stata determinata nel minimo edittale. 3.3. E' immune da vizi la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, che può essere legittimamente giustificato anche solo con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr., ad es., Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione; Sez. 2, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; da ultimo v. Sez. 2, n. 36132 del 14/09/2021, Napolitano, n.m.), in presenza, peraltro, delle particolari modalità del fatto descritte dai giudici di merito e della propensione a delinquere degli imputati. Va ribadito altresì che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 28752 del 20/07/2020, Cressotti, Rv. 279671; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509). 4. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000 ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], Mess