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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 28965/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28124/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] n. 27, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 29351/2022,pubblicata il 10/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell’interesse dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno notificato in data 18 novembre 2022 ricorso per la revocazione dell’ordinanza n. 29351/2022 della Corte di cassazione, pubblicata il 10 ottobre 2022.

Resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA].

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-ter, e 380-bis.1, c.p.c.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

3. L’ordinanza n. 29351/2022, pronunciando sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 6114/2017 della Corte d’appello di Roma, ha accolto il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo ed il secondo motivo e dichiarato assorbito il quarto motivo, cassando con rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.

4. Il ricorso per revocazione deduce che la decisione della Cassazione sarebbe incorsa in errore percettivo nell’affermare che “in caso di assenza di iscrizione all’albo, non si pone un problema di carenza di legittimazione attiva ma di nullità del contratto di patrocinio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo perché attinente al fatto costitutivo della pretesa” (ciò al fine di ritenere che “l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], cui era stata conferita la procura unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’attività difensiva innanzi al Consiglio di Stato, non aveva diritto al compenso neppure per l’attività di studio propedeutica alla proposizione del ricorso avanti al Consiglio di Stato”, in quanto si trattava di “prestazioni che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non era abilitato a svolgere”).

L’errore, a dire dei ricorrenti, starebbe nella individuazione della pretesa azionata, non essendo oggetto del contendere la mancata abilitazione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’esercizio del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, né se il contratto tra questi e la Regione [OSCURATO:PERSONA] concernesse il patrocinio dinnanzi al Consiglio di Stato, quanto il diritto al compenso spettante al legale.

In altro errore percettivo, secondo i ricorrenti, l’ordinanza revocanda sarebbe incorsa affermando che “[l]’annullamento di un atto amministrativo non comporta, infatti, un immediato adeguamento degli importi, che è invece rimesso, da un lato, ad eventuali iniziative giudiziarie da parte della Regione, dall’altro dal potere discrezionale della Regione [OSCURATO:PERSONA] di riesaminare il rapporto controverso”, ciò al fine di concludere che il valore della causa non poteva “quindi essere determinato sulla base delle pretese economiche che avrebbero vantato le stesse Case di cure nei paralleli giudizi civili” e che, dunque, la Corte d’appello aveva correttamente ritenuto “che la causa introdotta con il ricorso dinanzi al Consiglio di Stato fosse da ritenersi di valore indeterminabile (in applicazione dell'art. 10 c.p.c.), con la conseguente necessità di liquidare i compensi dovuti in base ai relativi parametri tariffari forensi”.

Anche con tale statuizione la Corte di cassazione avrebbe travisato i fatti di causa, piuttosto attinenti alla liquidazione dei compensi professionali in misura proporzionata alla remunerazione delle imprese già convenzionate e destinate ex lege all’accreditamento.

4.1. Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1., comma 1, c.p.c., i ricorrenti così illustrano ulteriormente i motivi del ricorso per revocazione: “oggetto della controversi a non è il contratto di patrocinio o la rappresentanza innanzi al Consiglio di Stato, ma il diritto alla liquidazione del compenso unico ed inscindibile per l’intero collegio di difesa”; “[p]er quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, l’orientamento … travisato dal giudice di merito con la decisione confermata dalla sentenza oggetto di revocazione, è nel senso che la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l’annullamento di un atto deve essere considerata di valore indeterminabile, a condizione che («qualora») la domanda non implichi, non presupponga o non incida su aspetti patrimoniali”; “oggetto delle controversie nelle quali i ricorrenti hanno prestato la propria opera professionale era la determinazione delle tariffe spettanti alle imprese sanitarie convenzionate, conseguente all’annullamento degli atti impugnati; poiché “[i]l processo non è stato riassunto innanzi al giudice di rinvio” e quindi “[l]a sopravvivenza degli effetti della sentenza impugnata, ai sensi dell’art.393 c.p.c., pregiudicherebbe il diritto dei ricorrenti alla remunerazione dell’attività professionale”; “altro, infatti, è la nullità del contratto di patrocinio con un professionista non abilitato all’esercizio innanzi alle giurisdizioni superiori e altro è il diritto di quest’ultimo a chiedere la liquidazione del compenso unitario ed inscindibile per l’attività prestata dal collegio di difesa del quale è componente”; “[l]a sentenza impugnata ha affermato che «l’annullamento di un atto amministrativo non comporta, infatti, un immediato adeguamento degli importi, che è invece rimesso, da un lato, ad eventuali iniziative giudiziarie da parte della Regione, dall’altro dal potere discrezionale della Regione [OSCURATO:PERSONA] di riesaminare il rapporto controverso».

Sennonché è pacifico, in base alle sentenze del Consiglio di Stato ottenute grazie alla difesa dei ricorrenti … che, nelle controversie nelle quali i ricorrenti hanno prestato la propria opera professionale, si è discusso della remunerazione delle imprese già convenzionate e destinate ex lege all’accreditamento.

Le questioni discusse nel procedimento definito con la sentenza impugnata hanno riguardato, appunto, gli onorari professionali nelle controversie relative alle tariffe dei compensi delle imprese sanitarie convenzionate ed aventi diritto (automatico) all’accreditamento, in relazione alle quali assumono immediata rilevanza i “risvolti patrimoniali della vicenda”.

La confusione tra imprese sanitarie non convenzionate e richiedenti l’accreditamento ed imprese convenzionate aventi diritto all’accreditamento, ribadita nel controricorso, ha determinato l’errore nel quale è incorsa codesta Corte con la sentenza della quale si chiede la revocazione”.

5. Ritiene il collegio che i motivi di ricorso sono es tranei al parametro dell’errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.

L’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4) c.p.c. postula un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla decisione, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla pronuncia sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione.

Deve, dunque, trattarsi di un errore meramente percettivo, tale da aver indotto il giudice a fondare la propria decisione sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo.

L’errore di fatto che può legittimare la revocazione di una decisione della Corte di cassazione deve, quindi, pur sempre riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla decisione medesima (Cass. Sez.

Unite, 27 novembre 2019, n. 31032; Cass. Sez.

Unite, 28 maggio 2013, n. 13181).

E‘ invece inammissibile il ricorso ex art. 395 n. 4)c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l’errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22 settembre 2014, n. 19926; Cass. 9 dicembre 2013, n. 27451; Cass. 12 dicembre 2012, n. 22868; Cass.18 gennaio 2012, n. 714; Cass. Sez.

Unite 30 ottobre 2008, n. 26022).

Ciò evidenziato, si osserva che il ricorso per revocazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mira, piuttosto, a reintrodurre il "thema decidendum" originario del ricorso del precedente giudizio di legittimità, e le doglianze formulate denunciano non un errore di fatto meramente percettivo, quanto la fallace valutazione della idoneità dei motivi a fondare la cassazione della stessa pronuncia gravata, ovvero l’inesatta considerazione e interpretazione dell'oggetto del processo e, quindi, un errore di giudizio.

L’errore di fatto che giustifica la revocazione di una decisione della Corte di cassazione può, come detto, concernere i soli fatti sottoposti al diretto accertamento della Suprema Corte, e non pretesi errori in iudicando.

6. Invero: a) nell’ambito di una causa avente ad oggetto la domanda di pagamento dei compensi proposta da due avvocati per l’attività difensiva svolta in favore della cliente dinanzi al Consiglio di Stato; b) in presenza di un motivo di ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto attinente alla questione della ‹‹legittimazione›› di uno dei due legali a richiedere tale compenso; c) nonché di altra censura, sempre per violazione di norme di diritto, attinente alla individuazione dello scaglione tariffario applicabile alla controversia patrocinata dinanzi al giudice amministrativo; ed a fronte di decisione della Corte di cassazione che, rispettivamente: d) ritiene conforme a diritto lasentenza di merito che abbia negato ogni effetto (e quindi anche la pretesa al compenso) al contratto di patrocinio giacché viziato da nullità assoluta per difetto di iscrizione all’albo (contratto di patrocinio stipulato con due avvocati, le cui prestazioni erano dirette all’espletamento di una funzione difensiva congiunta, con nullità per difetto di iscrizione nell’apposito albo che colpisce il vincolo di una sola delle parti: art. 1420 c.c.); e) ritiene conforme a diritto la sentenza di merito che abbia considerato di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo avente per causa petendi l’illegittimità di atti della [OSCURATO:PERSONA] e per petitum la loro eliminazione, senza dar rilievo ai risvolti patrimoniali della vicenda; quelli ipotizzati dai ricorrenti non configurano errori di fatto risultanti con immediatezza ed obiettività dalla pronuncia di legittimità di cui è chiesta la revocazione.

6.1. Ed ancora: la deduzione secondo cui la decisione revocanda avrebbe travisato l’oggetto del processo, da individuare non con riguardo al contratto di patrocinio, ma al diritto di percepire il compenso per la sua esecuzione, oltre a scindere l’oggetto del contratto dalle prestazioni cui il contratto medesimo si riferisce, in maniera da preservare la pretesa all’adempimento azionata dal rilievo della nullità negoziale, nella sostanza contesta alla decisione della Corte di cassazione di aver errato nella individuazione del fatto costitutivo della domanda e, conseguentemente, dell’oggetto del processo, al pari di quanto imputato alla sentenza d’appello impugnata, trattandosi, peraltro, proprio del punto controverso su cui quest’ultima ebbe a pronunciare, sicché l’errore revocatorio starebbe nel non aver acclarato l’error in iudicando che era stato denunciato nelle doglianze svolte con l'originario ricorso per cassazione; la valutazione circa la portata del petitume della causa petendi di una domanda giudiziale, ai fini della determinazione del valore della causa e perciò dei compensi spettanti all’avvocato, non è suscettibile di essere considerato alla stregua di un "fatto" ai sensi dell'art. 395 n. 4) c.p.c. e dell'art. 391 - bis c.p.c., vieppiù ove si tratti di punto controverso su cui ebbero a pronunciare dapprima i giudici delmerito e poi la Corte di cassazione (nella specie, l’essere oggetto principale della lite la legittimità di provvedimenti autoritativi, risultando le questioni patrimoniali meramente conseguenziali alla illegittimità di tali atti, giudizio erroneo cui tutte le decisioni di quei giudici pervennero, secondo i ricorrenti per revocazione, per aver “confuso” tra imprese sanitarie non convenzionate e richiedenti l’accreditamento ed imprese convenzionate aventi diritto all’accreditamento); non può rilevare, ai fini della configurabilità dell’errore revocatorio ex art. 391-bis c.p.c., la considerazione dell’ambito di operatività dell'effetto vincolante del principio di diritto enunciato dalla sentenza della Corte di cassazione nel caso di estinzione del processo per mancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., ove pure il “fatto” di cui si denuncia l'errore percettivo sia assunto come decisivo nell'enunciazione del principio di diritto.

7. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, regolandosi secondo soccombenza le spese processuali, liquidate in dispositivo, in favore della controricorrente.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese sostenute nel giudizio di revocazione dalla controricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28124/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] n. 27, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 29351/2022,pubblicata il 10/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell’interesse dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno notificato in data 18 novembre 2022 ricorso per la revocazione dell’ordinanza n. 29351/2022 della Corte di cassazione, pubblicata il 10 ottobre 2022. Resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-ter, e 380-bis.1, c.p.c. I ricorrenti hanno depositato memoria. 3. L’ordinanza n. 29351/2022, pronunciando sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 6114/2017 della Corte d’appello di Roma, ha accolto il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo ed il secondo motivo e dichiarato assorbito il quarto motivo, cassando con rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. 4. Il ricorso per revocazione deduce che la decisione della Cassazione sarebbe incorsa in errore percettivo nell’affermare che “in caso di assenza di iscrizione all’albo, non si pone un problema di carenza di legittimazione attiva ma di nullità del contratto di patrocinio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo perché attinente al fatto costitutivo della pretesa” (ciò al fine di ritenere che “l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], cui era stata conferita la procura unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’attività difensiva innanzi al Consiglio di Stato, non aveva diritto al compenso neppure per l’attività di studio propedeutica alla proposizione del ricorso avanti al Consiglio di Stato”, in quanto si trattava di “prestazioni che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non era abilitato a svolgere”). L’errore, a dire dei ricorrenti, starebbe nella individuazione della pretesa azionata, non essendo oggetto del contendere la mancata abilitazione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’esercizio del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, né se il contratto tra questi e la Regione [OSCURATO:PERSONA] concernesse il patrocinio dinnanzi al Consiglio di Stato, quanto il diritto al compenso spettante al legale. In altro errore percettivo, secondo i ricorrenti, l’ordinanza revocanda sarebbe incorsa affermando che “[l]’annullamento di un atto amministrativo non comporta, infatti, un immediato adeguamento degli importi, che è invece rimesso, da un lato, ad eventuali iniziative giudiziarie da parte della Regione, dall’altro dal potere discrezionale della Regione [OSCURATO:PERSONA] di riesaminare il rapporto controverso”, ciò al fine di concludere che il valore della causa non poteva “quindi essere determinato sulla base delle pretese economiche che avrebbero vantato le stesse Case di cure nei paralleli giudizi civili” e che, dunque, la Corte d’appello aveva correttamente ritenuto “che la causa introdotta con il ricorso dinanzi al Consiglio di Stato fosse da ritenersi di valore indeterminabile (in applicazione dell'art. 10 c.p.c.), con la conseguente necessità di liquidare i compensi dovuti in base ai relativi parametri tariffari forensi”. Anche con tale statuizione la Corte di cassazione avrebbe travisato i fatti di causa, piuttosto attinenti alla liquidazione dei compensi professionali in misura proporzionata alla remunerazione delle imprese già convenzionate e destinate ex lege all’accreditamento. 4.1. Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1., comma 1, c.p.c., i ricorrenti così illustrano ulteriormente i motivi del ricorso per revocazione: “oggetto della controversi a non è il contratto di patrocinio o la rappresentanza innanzi al Consiglio di Stato, ma il diritto alla liquidazione del compenso unico ed inscindibile per l’intero collegio di difesa”; “[p]er quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, l’orientamento … travisato dal giudice di merito con la decisione confermata dalla sentenza oggetto di revocazione, è nel senso che la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l’annullamento di un atto deve essere considerata di valore indeterminabile, a condizione che («qualora») la domanda non implichi, non presupponga o non incida su aspetti patrimoniali”; “oggetto delle controversie nelle quali i ricorrenti hanno prestato la propria opera professionale era la determinazione delle tariffe spettanti alle imprese sanitarie convenzionate, conseguente all’annullamento degli atti impugnati; poiché “[i]l processo non è stato riassunto innanzi al giudice di rinvio” e quindi “[l]a sopravvivenza degli effetti della sentenza impugnata, ai sensi dell’art.393 c.p.c., pregiudicherebbe il diritto dei ricorrenti alla remunerazione dell’attività professionale”; “altro, infatti, è la nullità del contratto di patrocinio con un professionista non abilitato all’esercizio innanzi alle giurisdizioni superiori e altro è il diritto di quest’ultimo a chiedere la liquidazione del compenso unitario ed inscindibile per l’attività prestata dal collegio di difesa del quale è componente”; “[l]a sentenza impugnata ha affermato che «l’annullamento di un atto amministrativo non comporta, infatti, un immediato adeguamento degli importi, che è invece rimesso, da un lato, ad eventuali iniziative giudiziarie da parte della Regione, dall’altro dal potere discrezionale della Regione [OSCURATO:PERSONA] di riesaminare il rapporto controverso». Sennonché è pacifico, in base alle sentenze del Consiglio di Stato ottenute grazie alla difesa dei ricorrenti … che, nelle controversie nelle quali i ricorrenti hanno prestato la propria opera professionale, si è discusso della remunerazione delle imprese già convenzionate e destinate ex lege all’accreditamento. Le questioni discusse nel procedimento definito con la sentenza impugnata hanno riguardato, appunto, gli onorari professionali nelle controversie relative alle tariffe dei compensi delle imprese sanitarie convenzionate ed aventi diritto (automatico) all’accreditamento, in relazione alle quali assumono immediata rilevanza i “risvolti patrimoniali della vicenda”. La confusione tra imprese sanitarie non convenzionate e richiedenti l’accreditamento ed imprese convenzionate aventi diritto all’accreditamento, ribadita nel controricorso, ha determinato l’errore nel quale è incorsa codesta Corte con la sentenza della quale si chiede la revocazione”. 5. Ritiene il collegio che i motivi di ricorso sono es tranei al parametro dell’errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. L’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4) c.p.c. postula un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla decisione, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla pronuncia sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione. Deve, dunque, trattarsi di un errore meramente percettivo, tale da aver indotto il giudice a fondare la propria decisione sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo. L’errore di fatto che può legittimare la revocazione di una decisione della Corte di cassazione deve, quindi, pur sempre riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla decisione medesima (Cass. Sez. Unite, 27 novembre 2019, n. 31032; Cass. Sez. Unite, 28 maggio 2013, n. 13181). E‘ invece inammissibile il ricorso ex art. 395 n. 4)c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l’errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22 settembre 2014, n. 19926; Cass. 9 dicembre 2013, n. 27451; Cass. 12 dicembre 2012, n. 22868; Cass.18 gennaio 2012, n. 714; Cass. Sez. Unite 30 ottobre 2008, n. 26022). Ciò evidenziato, si osserva che il ricorso per revocazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mira, piuttosto, a reintrodurre il "thema decidendum" originario del ricorso del precedente giudizio di legittimità, e le doglianze formulate denunciano non un errore di fatto meramente percettivo, quanto la fallace valutazione della idoneità dei motivi a fondare la cassazione della stessa pronuncia gravata, ovvero l’inesatta considerazione e interpretazione dell'oggetto del processo e, quindi, un errore di giudizio. L’errore di fatto che giustifica la revocazione di una decisione della Corte di cassazione può, come detto, concernere i soli fatti sottoposti al diretto accertamento della Suprema Corte, e non pretesi errori in iudicando. 6. Invero: a) nell’ambito di una causa avente ad oggetto la domanda di pagamento dei compensi proposta da due avvocati per l’attività difensiva svolta in favore della cliente dinanzi al Consiglio di Stato; b) in presenza di un motivo di ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto attinente alla questione della ‹‹legittimazione›› di uno dei due legali a richiedere tale compenso; c) nonché di altra censura, sempre per violazione di norme di diritto, attinente alla individuazione dello scaglione tariffario applicabile alla controversia patrocinata dinanzi al giudice amministrativo; ed a fronte di decisione della Corte di cassazione che, rispettivamente: d) ritiene conforme a diritto lasentenza di merito che abbia negato ogni effetto (e quindi anche la pretesa al compenso) al contratto di patrocinio giacché viziato da nullità assoluta per difetto di iscrizione all’albo (contratto di patrocinio stipulato con due avvocati, le cui prestazioni erano dirette all’espletamento di una funzione difensiva congiunta, con nullità per difetto di iscrizione nell’apposito albo che colpisce il vincolo di una sola delle parti: art. 1420 c.c.); e) ritiene conforme a diritto la sentenza di merito che abbia considerato di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo avente per causa petendi l’illegittimità di atti della [OSCURATO:PERSONA] e per petitum la loro eliminazione, senza dar rilievo ai risvolti patrimoniali della vicenda; quelli ipotizzati dai ricorrenti non configurano errori di fatto risultanti con immediatezza ed obiettività dalla pronuncia di legittimità di cui è chiesta la revocazione. 6.1. Ed ancora: la deduzione secondo cui la decisione revocanda avrebbe travisato l’oggetto del processo, da individuare non con riguardo al contratto di patrocinio, ma al diritto di percepire il compenso per la sua esecuzione, oltre a scindere l’oggetto del contratto dalle prestazioni cui il contratto medesimo si riferisce, in maniera da preservare la pretesa all’adempimento azionata dal rilievo della nullità negoziale, nella sostanza contesta alla decisione della Corte di cassazione di aver errato nella individuazione del fatto costitutivo della domanda e, conseguentemente, dell’oggetto del processo, al pari di quanto imputato alla sentenza d’appello impugnata, trattandosi, peraltro, proprio del punto controverso su cui quest’ultima ebbe a pronunciare, sicché l’errore revocatorio starebbe nel non aver acclarato l’error in iudicando che era stato denunciato nelle doglianze svolte con l'originario ricorso per cassazione; la valutazione circa la portata del petitume della causa petendi di una domanda giudiziale, ai fini della determinazione del valore della causa e perciò dei compensi spettanti all’avvocato, non è suscettibile di essere considerato alla stregua di un "fatto" ai sensi dell'art. 395 n. 4) c.p.c. e dell'art. 391 - bis c.p.c., vieppiù ove si tratti di punto controverso su cui ebbero a pronunciare dapprima i giudici delmerito e poi la Corte di cassazione (nella specie, l’essere oggetto principale della lite la legittimità di provvedimenti autoritativi, risultando le questioni patrimoniali meramente conseguenziali alla illegittimità di tali atti, giudizio erroneo cui tutte le decisioni di quei giudici pervennero, secondo i ricorrenti per revocazione, per aver “confuso” tra imprese sanitarie non convenzionate e richiedenti l’accreditamento ed imprese convenzionate aventi diritto all’accreditamento); non può rilevare, ai fini della configurabilità dell’errore revocatorio ex art. 391-bis c.p.c., la considerazione dell’ambito di operatività dell'effetto vincolante del principio di diritto enunciato dalla sentenza della Corte di cassazione nel caso di estinzione del processo per mancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., ove pure il “fatto” di cui si denuncia l'errore percettivo sia assunto come decisivo nell'enunciazione del principio di diritto. 7. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, regolandosi secondo soccombenza le spese processuali, liquidate in dispositivo, in favore della controricorrente. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese sostenute nel giudizio di revocazione dalla controricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contribu
Sentenza Cassazione n. 28965/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris