CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37838/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13045/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA], 161 –controricorrente – Oggetto: tributi – definizione agevolata N.13045/15 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5861/12/14 depositata in data 11 novembre 2014 Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente [OSCURATO:PERSONA] – a seguito dell’impugnazione dell’avviso di liquidazione di maggiore IVA , unitamente al l’altro contribuente [OSCURATO:PERSONA], conseguente al diniego dell’agevolazione «prima casa» in relazione a ll’acquisto dell’ immobile sito in Milano, [OSCURATO:PERSONA], 3, in quanto immobile di lusso a termini dell’art. 6 d.m. 2 agosto 1969 – ha impugnato la cartella emessa in relazione alla sanzione irrogata con il suddetto atto impositivo, il cui ricorso era stato rigettato in primo grado dalla CTP di Milano; che la CTP di Milano ha accolto il ricorso; che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 11 novembre 2014, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo illegittima la sanzione; che ha proposto ricorso l’Ufficio, affidato a due motivi, cui ha resistito la contribuente con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ha depositato copia di accordo transattivo con la contribuente in data 14 aprile 2022 , nonché Nota della [OSCURATO:PERSONA] di Milano dell’Agenzia delle Entrate, nella quale si dà atto che, essendo stato definito il contenzioso con l’altro contribuente [OSCURATO:PERSONA], la contribuente in quanto coobbligata, « deve, N.13045/15 R.G. Est. F. D’Aquino pertanto, intendersi liberata dall’obbligazione anche ai sensi dell’art. 1292»cod. civ.; che la controricorrente ha chiesto con memor ia dichiararsi la cessazione della materia del contendere; che deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate: P. Q. M. La Corte dichiar a l ’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del conten