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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30011/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 9912/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la doglianza volta ad escludere l'integrazione del reato, sia dal punto di vista oggettivo (primo motivo) che in ordine all'insussistenza dell'elemento psicologico (secondo motivo e quinto motivo), è manifestamente infondata in quanto prospetta deduzioni generiche in punto di fatto e comunque riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (vedi pg. 5-6 della sentenza impugnata); Ritenuto, altresì, inammissibile il terzo motivo di ricorso, inerente il mancato esercizio da parte della Corte del potere di rinnovazione istruttorio, non tiene conto della espressa motivazione di irrilevanza, basata sul fatto che nel caso di specie la dichiarazione dei redditi viene operata attraverso il servizio fisco online e quindi formulata digitalmente per cui ciò che rileva sono i dati dichiarati e la corretta identificazione del soggetto che ha effettuato l'invio; Rienuta parimenti inammissibile la censura di cui al quarto motivo di ricorso (omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.) rispetto al quale correttamente la Corte ha ritenuto che la calunnia in questione era collegata ad un'ulteriore reato di truffa in danno di ente pubblico, che avrebbe potuto consentire all'imputato di ottenere un indebito arricchimento a carico della collettività per cui non ha ritenuto che la condotta potesse ritenersi tenue; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inam P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 9912/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la doglianza volta ad escludere l'integrazione del reato, sia dal punto di vista oggettivo (primo motivo) che in ordine all'insussistenza dell'elemento psicologico (secondo motivo e quinto motivo), è manifestamente infondata in quanto prospetta deduzioni generiche in punto di fatto e comunque riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (vedi pg. 5-6 della sentenza impugnata); Ritenuto, altresì, inammissibile il terzo motivo di ricorso, inerente il mancato esercizio da parte della Corte del potere di rinnovazione istruttorio, non tiene conto della espressa motivazione di irrilevanza, basata sul fatto che nel caso di specie la dichiarazione dei redditi viene operata attraverso il servizio fisco online e quindi formulata digitalmente per cui ciò che rileva sono i dati dichiarati e la corretta identificazione del soggetto che ha effettuato l'invio; Rienuta parimenti inammissibile la censura di cui al quarto motivo di ricorso (omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.) rispetto al quale correttamente la Corte ha ritenuto che la calunnia in questione era collegata ad un'ulteriore reato di truffa in danno di ente pubblico, che avrebbe potuto consentire all'imputato di ottenere un indebito arricchimento a carico della collettività per cui non ha ritenuto che la condotta potesse ritenersi tenue; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inam P.Q.M
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