CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 22894/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentante pro tempore,rappresentati e difesi ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -2026 contro2795 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato- controricorrente -avverso la sentenza n. 200/2024 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 29/07/2024 R.G.N. 314/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20892/20241. [OSCURATO:PERSONA], in possesso di titolo di studio esteroN, umero sezionale 2795/2026Numero di raccolta generale 22894/2026rilasciato nell’anno 2007 dalla Repubblica di Romania,Data pubblicazione 08/07/2026successivamente a detto anno entrata a far parte dell’UnioneEuropea, chiese al Ministero dell’Istruzione, per il tramitedell’articolazione territoriale, con istanza del 2/08/2017,successivamente integrata in data 28/08/2017, ilriconoscimento del titolo di studio abilitante all’insegnamentodella disciplina «scienze motorie».2. [OSCURATO:PERSONA] accolse l’istanza dopo oltre unanno, con determinazione dirigenziale n. 1516 del31/10/2018, a condizione del superamento di una provaQuesta seconda formula venne scelta dalla Maneatempestivamente ma fu avviata soltanto nell’ottobredell’anno 2019, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avevasmarrito, e poi ritrovato, la domanda di tirocinio, il qualevenne concluso in data 10/06/2020, con esito positivo,protocollato il 31/07/2020.3. [OSCURATO:PERSONA] presentò la domanda di inserimento nellegraduatorie provinciali per le supplenze soltanto in data5/08/2020 e propose un procedimento cautelare dinanzi algiudice ordinario, e segnatamente dinanzi al Tribunale di LaSpezia, per ottenere la supplenza nel posto disponibile perl’anno scolastico 2020-2021.4. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accolse il ricorso cautelare e laPubblica Amministrazione stipulò di conseguenza il contrattodi assunzione, con decorrenza dal 1/12/2020.5. [OSCURATO:PERSONA] agì in giudizio per ottenere il risarcimento deldanno, consistente nel mancato guadagno per l’annoscolastico 2019-2020 e per i mesi iniziali dell’anno scolastico2020-2021, ossia fino alla data di stipula del contratto aNumero registro generale 20892/2024termine del 1/12/2020. Il Ministero dell’Istruzione resistetteN umero sezionale 2795/2026Numero di raccolta generale 22894/2026alla domanda, eccependo in via preliminare la carenza diData pubblicazione 08/07/2026giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dellacontroversia e deducendo l’insussistenza del diritto dellaManea all’inserimento nelle graduatorie provinciali per lesupplenze poiché le supplenze dell’anno scolastico 2019-2020 erano state assegnate in base alle graduatorie dell’anno2017, alle quali la Manea non avrebbe comunque potutoaccedere per mancanza del titolo abilitante anche qualoranon vi fosse stato il ritardo nel riconoscimento dello stesso ericonobbe il diritto al risarcimento del danno, per il periododal 10/09/ al 1/12/2020.6. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 218 del 2021,accolse soltanto la domanda risarcitoria relativa al periododell’anno scolastico 2020-2021 per il quale vi era statasostanziale riconoscimento del ritardo da parte del Ministero,con liquidazione della posta risarcitoria in euro 3.463,80 (alnetto di quanto percepito in dipendenza di altre occupazionedalla Manea) e nel resto dichiarò la carenza della propriagiurisdizione, in quanto il riconoscimento del titolo abilitanteall’insegnamento era sottoposto alla discrezionalitàdell’Amministrazione e quindi non vi era un diritto pieno eincondizionato in capo alla Manea e dispose, quindi, larimessione del processo al giudice amministrativo di primogrado.7. La sentenza di primo grado venne impugnata dalla Manea ela Corte d’appello di Genova, nel ricostituito contraddittoriocon il Ministero dell’Istruzione e del Merito, accolse, con lasentenza n. 200 del 21/09/2022, l’impugnazione e dichiaròla giurisdizione negata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rimettendoa detto giudice il processo, in applicazione dell’art. 353 c.p.c.,Numero registro generale 20892/2024nella formulazione allora ancora vigente, prima delleN umero sezionale 2795/2026Numero di raccolta generale 22894/2026modifiche di cui al d.lgs. n. 149 del 10/10/2022.Data pubblicazione 08/07/20268. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito propose ricorso percassazione avverso la sentenza della Corte d’appello diGenova. [OSCURATO:PERSONA] si oppose con controricorso. Ilricorso fu fissato dinanzi alla Sezione Lavoro di questa Corteche, all’esito dell’adunanza camerale, con ordinanzainterlocutoria n. 31266 del 6/12/2024, ritenne di dovertrasmettere gli atti alla Prima Presidente affinché valutassela rimessione della causa alle Sezioni Unite, in quanto laPubblica Amministrazione si era avvalsa della facoltà diimporre un tirocinio formativo e che quindi la questione postadall’unico motivo di ricorso fosse nuova e comunque esulantedalla delega alle Sezioni semplici di cui al decreto della PrimaPresidenza del 10/09/2018.9. Nelle more, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], innanzi al quale erastato riassunto il giudizio, in parziale accoglimento delladomanda condannò il Ministero al risarcimento del danno daritardata assunzione liquidato in euro 15.186,33, oltrerivalutazione ed interessi.10. La Corte di appello di Genova, con la sentenza n.200/2024, riformò la pronuncia di primo grado limitatamentealla condanna del Ministero anche a corrispondere, sulcapitale dovuto, la rivalutazione monetaria, confermandolanel resto.11. In particolare, i giudici di seconde cure, esclusa lapossibilità di sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesadella decisione della Suprema Corte sulla impugnatastatuizione in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario,ritennero fondata la pretesa della Manea in quanto, qualoranon vi fosse stato il ritardo dell’Amministrazione nelNumero registro generale 20892/2024concedere il riconoscimento del titolo di studio conseguitoN umero sezionale 2795/2026Numero di raccolta generale 22894/2026all’estero, sicuramente ella avrebbe ottenuto un incarico diData pubblicazione 08/07/2026supplenza per l’anno 2019/2020 e, pertanto, aveva diritto alpagamento dele retribuzioni che le sarebbero spettate,detratto l’aliunde perceptum e con l’ulteriore detrazione del25% a fronte di una prestazione lavorativa non svolta.12. Avverso questa sentenza il Ministero dell’Istruzione e delMerito nonché l’[OSCURATO:PERSONA] per la Liguriahanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivicui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Ragioni della decisione1. I motivi sono così rubricati.2. Con il primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. in relazione alla falsa applicazione degli artt. 295c.p.c. e 367 c.p.c.3. Con il secondo motivo si censura la violazione, ai sensidell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., in relazione alla falsaapplicazione del d.m. 374/2017 e del decreto CapoDipartimento del Ministero n. 73 del 28.1.2019 nonchédell’art. 112 c.p.c. nonché degli artt. 40 e 41 c.p.; sottodiverso profilo la violazione, ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., permotivazione apparente.4. Deve premettersi che, nel caso in cui il giudicato esterno frale stesse parti si sia formato a seguito di una sentenza dellaCorte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice possonopervenire alla cognizione della precedente pronuncia ancheprescindendo dalle allegazioni delle parti (peraltro aconoscenza della formazione del precedente giudicato) efacendo ricorso, se necessario, a strumenti informaticie banche dati elettroniche (Cass. n. 29923/2020).Numero registro generale 20892/20245. Orbene, questo Collegio rileva che, con ordinanza nN. umero sezionale 2795/2026Numero di raccolta generale 22894/202623859/2025, le Sezioni Unite di questa Corte hanno cassatoData pubblicazione 08/07/2026la pronuncia della Corte di appello n. 200/2022 -che avevadichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulladomanda risarcitoria da ritardata assunzione, con rimessionedelle parti innanzi al primo giudice- statuendo la giurisdizionedel giudice amministrativo in materia.6. La cassazione della sentenza della Corte di appello sopraindicata, per difetto di giurisdizione del giudice ordinario,spiega conseguentemente i suoi effetti ex art. 336 c.p.c.anche sulla pronuncia di primo grado n. 43/2023 delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] e sulla sentenza di appello della [OSCURATO:PERSONA], della cui legittimità qui si discute, in quantoprovvedimenti dipendenti dalla decisione della SupremaCorte.7. Non resta, pertanto, a questa Corte che prendere atto dellaordinanza n. 23859/2025, cassare la sentenza della Corte diappello di Genova n. 200/2024 senza rinvio, ex art. 382c.p.c., per difetto di giurisdizione del giudice ordinario.8. Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti inconsiderazione della complessità giuridica della questionesulla giurisdizione e del sopravvenuto provvedimento, sullavicenda, delle Sezioni Unite. P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnataper sopravvenuta declaratoria di difetto di giurisdizione delgiudice ordinario. Compensa tra le parti le spese dell’interogiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugno 2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 20892/2024Numero sezionale 2795/2026Numero di raccolta generale 22894/2026Data pubblicazione 08/07/2026