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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2023

Cassazione n. 46237/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuta l'infondatezza della tesi dell'inconsapevolezza da parte dell'imputato della presenza dello stupefacente a bordo dell'autovettura sulla quale viaggiava, avendo la Corte di appello premesso che sia il Balla che l'altro occupante dell'autovettura riconoscevano la proprietà della droga (si veda p. 5); rilevato che è stata esclusa la concedibilità delle attenuanti generiche con motivazione immune da censure, avuto riguardo alla considerazione dei precedenti specifici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuta l'infondatezza della tesi dell'inconsapevolezza da parte dell'imputato della presenza dello stupefacente a bordo dell'autovettura sulla quale viaggiava, avendo la Corte di appello premesso che sia il Balla che l'altro occupante dell'autovettura riconoscevano la proprietà della droga (si veda p. 5); rilevato che è stata esclusa la concedibilità delle attenuanti generiche con motivazione immune da censure, avuto riguardo alla considerazione dei precedenti specifici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 46237/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris