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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 12402/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente per concorso, con l'altro ricorrente, nel delitto di lesioni aggravate ai danni di un altro detenuto, commesso entrando nella sua cella, durante un periodo di comune detenzione nel carcere di Trani.

2. Considerato, altresì, che il suddetto motivo, volto a denunciare la mancanza di prova del reato, contestando omessa risposta ai motivi d'appello e l'individuazione dell'imputato quale autore della condotta è, altresì, inammissibile perchè formulato secondo schemi di censura non consentiti in sede di legittimità, in quanto si risolvono in mere doglianze in punto di fatto (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482), che eccepiscono la mancata denuncia da parte della vittima.

3. Ritenuto che anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Endice è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente per concorso, con l'altro ricorrente, nel delitto di lesioni aggravate suddetto ed avuto riguardo alla non necessità della rinnovazione istruttoria di cui si lamenta l'omissione (si era chiesta la visione in dibattimento e nel contraddittorio del filmato da cui si vedevano i due aggressori, ma la Corte di merito ha evidenziato che la prova decisiva a carico è la testimonianza del commissario di polizia il quale, visionando il filmato, ha riconosciuto i due imputati per essere gli aggressori; inoltre, il filmato è stato visionato dal Collegio in primo grado ed è a disposizione delle parti, comprese le difese, per ogni opportuna verifica (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata) Il ricorso si risolve, pertanto, in mere doglianze in punto di fatto (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] StefazP DEPOS;[OSCURATO:PERSONA]. 177

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente per concorso, con l'altro ricorrente, nel delitto di lesioni aggravate ai danni di un altro detenuto, commesso entrando nella sua cella, durante un periodo di comune detenzione nel carcere di Trani. 2. Considerato, altresì, che il suddetto motivo, volto a denunciare la mancanza di prova del reato, contestando omessa risposta ai motivi d'appello e l'individuazione dell'imputato quale autore della condotta è, altresì, inammissibile perchè formulato secondo schemi di censura non consentiti in sede di legittimità, in quanto si risolvono in mere doglianze in punto di fatto (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482), che eccepiscono la mancata denuncia da parte della vittima. 3. Ritenuto che anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Endice è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente per concorso, con l'altro ricorrente, nel delitto di lesioni aggravate suddetto ed avuto riguardo alla non necessità della rinnovazione istruttoria di cui si lamenta l'omissione (si era chiesta la visione in dibattimento e nel contraddittorio del filmato da cui si vedevano i due aggressori, ma la Corte di merito ha evidenziato che la prova decisiva a carico è la testimonianza del commissario di polizia il quale, visionando il filmato, ha riconosciuto i due imputati per essere gli aggressori; inoltre, il filmato è stato visionato dal Collegio in primo grado ed è a disposizione delle parti, comprese le difese, per ogni opportuna verifica (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata) Il ricorso si risolve, pertanto, in mere doglianze in punto di fatto (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] StefazP DEPOS;[OSCURATO:PERSONA]. 177