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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24215/2026

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to e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’[OSCURATO:PERSONA] PASOLINIControAGENZIA [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOavverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG. [OSCURATO:PERSONA].

DIST. [OSCURATO:PERSONA] n.1430/26/2020 depositata il 29/06/2020, pronunciata con riferimento ad un atto per il qualela ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente dellaRiscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come rilevatodall’aggiornamento datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] di una pregressa interlocutoria, espressamentediretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L.n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025;che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recanteinterpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, ladefinizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio;che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia dellesentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati ingiudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione,restano definitivamente acquisite e non rimborsabili; è fatta salva la possibilità per le partidi chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’[OSCURATO:PERSONA] PASOLINIControAGENZIA [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOavverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA]. DIST. [OSCURATO:PERSONA] n.1430/26/2020 depositata il 29/06/2020, pronunciata con riferimento ad un atto per il qualela ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente dellaRiscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come rilevatodall’aggiornamento datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] di una pregressa interlocutoria, espressamentediretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L.n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025;che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recanteinterpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, ladefinizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio;che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia dellesentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati ingiudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione,restano definitivamente acquisite e non rimborsabili; è fatta salva la possibilità per le partidi chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24215/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris