CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 16994/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eMariachiara Brunetti, domiciliata digitalmente ex lege;-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliatadigitalmente ex lege;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 120/2024 depositatail 14/02/2024.Numero registro generale 10036/2024Numero sezionale 1850/2026Numero di raccolta generale 16994/2026Data pubblicazione 30/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:la [OSCURATO:SOCIETA]. citò in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamentodella responsabilità professionale del convenuto, per avere effettuato lacompensazione del credito di imposta per assunzioni (D.L. 70/2011) senzapresentare l’istanza prevista per ottenere tale agevolazione;dedusse che, a causa della condotta del proprio consulente fiscale,aveva ricevuto la notifica della cartella esattoriale per il recuperodell’importo di euro 51.809,31 a titolo di indebito credito di imposta perl’anno 2013;il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 525 del 23/02/2023, nellaresistenza del convenuto e nel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] S.A.,chiamata in garanzia da [OSCURATO:SOCIETA], accolse la domanda, condannando ilconvenuto al risarcimento del danno per la somma di euro 51.809,31;[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello e la Corte di appello di Lecce, consentenza n. 120 del 14/02/2024, ha rigettato il gravame, confermando lasentenza di primo grado;avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazioneaffidato a cinque motivi;[OSCURATO:SOCIETA]. e AIG [OSCURATO:PERSONA] SA hanno resistito con controricorso;la [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria illustrativa ex art. 378c.p.c..Considerato che:in atti è presente la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente conrichiesta di compensazione delle spese del presente giudizio;conseguentemente, va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazioneex art. 390 e 391 c.p.c.;stante l’assenza di accettazione della rinuncia da parte deicontroricorrenti e rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto, con laNumero registro generale 10036/2024Numero sezionale 1850/2026Numero di raccolta generale 16994/2026Data pubblicazione 30/05/2026memoria ex art. 380-bis c.p.c., la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese di lite, occorre provvedere sulle spese, come da dispositivo;non va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento del doppio del contributo unificato, atteso che tale misura siapplica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della suadeclaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e,trattandosi di misura eccezionale, sanzionatoria, essa è di strettainterpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non è suscettibiledi interpretazione estensiva o analogica; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna il ricorrente allarifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese processuali,liquidate:a) in favore di GDF in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge, distratte in favore del difensoreantistatario, Avv. [OSCURATO:PERSONA];b) in favore di Aig in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione del 21 maggio 2026.Il PresidenteEmilio Iannello