CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 23006/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n Napoli alla viaComunale del Principe n. 13/A, legale rappresentante pro tempore Dir.Gen. Dott. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 64T21 C129I), rappresentata e di-fesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 51L05 F839Y) presso il cuiStudio è elettivamente domiciliata in Napoli alla via R. Morghen n. 36, invirtù di procura speciale a margine del ricorso, giusta delibera n. 2126 del13/12/2022 allegata. Il difensore dichiara di voler ricevere ogni comunica-zione al num. [OSCURATO:TELEFONO] e all'indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] s.r.l., in persona dell'Amministratore delegato pro tempore Sig. [OSCURATO:PERSONA] e del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tem-pore Dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Napoli (NA) alla [OSCURATO:PERSONA] dell'Olion. 40/44, [OSCURATO:PARTITA_IVA], rapp.ta e difesa, giusta procura speciale incalce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:PERSONA] 70H42Numero registro generale 30335/2022Numero sezionale 2891/2026Numero di raccolta generale 23006/2026Data pubblicazione 10/07/2026Via Calabritto n. 20, la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le notifi-cazioni di rito, di cui agli articoli 133, comma 3, 134, comma 3 e 176,comma 2, c.p.c. al seguente numero di [OSCURATO:TELEFONO] e/o all'indirizzoPEC [OSCURATO:EMAIL] la sentenza della Corte d'appello di Napoli n° 4557 depositata il 2novembre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. otteneva dal Tribunale di Napoli un decreto ingiuntivocontro l'[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro per euro 25.587,18, a titolo di acconto pariall'85% sulle prestazioni di FKT dell'agosto 2010, ma se lo vedeva opporredall'ingiunta, la quale eccepiva la mancanza di prova del rispetto della [OSCURATO:PERSONA] (COM) ed il superamento del tetto di spesa.Il Tribunale accoglieva l'opposizione, rilevando che il [OSCURATO:PERSONA] accertato il superamento del tetto di spesa di macroarea alla datadel 12 luglio 2010, come comunicato all'erogatore privato il 25 agostosuccessivo.La Corte d'appello di Napoli, adita dalla soccombente [OSCURATO:PERSONA], dichiaravainammissibile il primo motivo di appello (concernente il superamento deltetto di spesa) e infondato il secondo (vertente sulla invalida fissazione re-troattiva di tale limite).2.- Su ricorso della [OSCURATO:PERSONA], questa Corte, con ordinanza della Sez. I, 28gennaio 2020, n° 1844, cassava la sentenza d'appello, osservando che losforamento del tetto di macroarea da parte di tutte le strutture, fondatoNumero registro generale 30335/2022Numero sezionale 2891/2026Numero di raccolta generale 23006/2026Data pubblicazione 10/07/2026oltretutto su dati non definitivi, non comprovava che la struttura avesseconcretamente ed effettivamente contribuito a produrlo.3.- [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio davanti alla Corte d'appello di Napoli equest'ultima, nel contraddittorio con l'Asl, definiva il giudizio con la sen-tenza indicata in intestazione, rigettando l'opposizione a decreto ingiuntivoproposta dall'Asl.Spese di tutti i giudizi integralmente compensate.4.- Per quanto qui ancora interessa, osservava la Corte partenopeache l'Asl, sin dal primo grado, si era limitata a sostenere che dal 12 luglio2010 il tetto di macroarea sarebbe stato superato, senza indicare in qualemisura [OSCURATO:PERSONA] aveva contribuito a tale superamento e quale fosse la misuradella regressione tariffaria applicata nei suoi confronti.Tali elementi non potevano nemmeno trarsi dalla documentazione ver-sata in atti dall'Asl, essendo essa priva di ogni indicazione sulla regressio-ne applicata ad [OSCURATO:PERSONA].L'unico documento che indicava tale dato era il Decreto del Commissa-rio ad acta n° 86 del 20 dicembre 2011, allegato n° 5, nel quale era datodi leggere che, a fronte di un fatturato complessivo della [OSCURATO:PERSONA] di euro693.509,26 (al netto di sconto e ticket) era stata applicata una regressio-ne di euro 100.352,21.Tale documento, però, era stato prodotto dall'Asl solo in sede di rinvio,dunque oltre le preclusioni di legge, non valendo a sanarne la tardività lapubblicazione sul [OSCURATO:PERSONA] della Regione, “trattandosi di un attoamministrativo e non normativo”.L'atto non era, comunque, decisivo, in quanto l'Asl non aveva mai“neppure indicato che nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] era stata applicata la regres-sione tariffaria, né la misura della stessa”.In ogni caso, il Decreto predetto non precludeva il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a rice-vere le somme ingiunte, trattandosi di un acconto (pari all'85%) sulle pre-Numero registro generale 30335/2022Numero sezionale 2891/2026Numero di raccolta generale 23006/2026Data pubblicazione 10/07/2026stazioni rese ad agosto 2010, tanto più che la regressione concretamenteapplicata era inferiore al 15%.Del pari irrilevante era la questione della nota n° 60142 del 25 agosto2010, con la quale l'Asl aveva comunicato alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 8 delcontratto, il superamento di oltre il 10% (nello specifico del 15,53%) delvalore medio delle prestazioni, sia perché l'Asl non aveva mai inteso nega-re il pagamento in base all'art. 8 del contratto, sia perché la nota si riferi-va al primo semestre 2010, mentre le prestazioni di causa erano quelledell'agosto successivo.5.- Ricorre per cassazione l'Asl sulla base di otto motivi illustrati damemoria.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso illustrato da memoria, nel quale conclu-de per l'inammissibilità e, comunque, per il rigetto dell'impugnazione.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE6.- Col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n° 3 cod. proc.civ., la ricorrente si duole della errata applicazione dei principi di diritto inmateria di competenze regionali e delle Asl e del relativo rapporto vinco-lante sui limiti dei tetti di spesa in sanità, nonché degli artt. 117 Cost., 1 e2 del d.lgs. n° 502/1992, 2 della legge n° 191/2009, e del decreto delCommissario ad acta della Regione Campania n° 35/2010, con conseguen-te violazione dell'art. 6 dell'[OSCURATO:PERSONA]Regioni del 23 marzo 2005 e delleDelibere della [OSCURATO:PERSONA] n° 1269/2009 e n° 1268/2009.Il tetto di spesa fissato dalle Asl alle singole strutture sarebbe invalica-bile, con la conseguenza che la Corte, riconoscendo il credito alla [OSCURATO:PERSONA],avrebbe violato le norme inderogabili indicate nella rubrica del motivo.Col secondo mezzo, anch'esso veicolato tramite l'art. 360 n° 3 cod.proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione deiNumero registro generale 30335/2022Numero sezionale 2891/2026Numero di raccolta generale 23006/2026Data pubblicazione 10/07/2026principi di diritto sull'efficacia e sul valore delle pubblicazioni sul BollettinoUfficiale della Regione (BUR), quindi degli artt. 2 e 4 della legge n° 69/2009, 2 del d.lgs. n° 33/2013, 54 del Codice dell'amministrazione digitale,1, 2 e 12 del Decreto della Regione Campania n° 15/2009, e 117 della Co-stituzione.A seguito della cassazione con rinvio, si era resa necessaria la produ-zione in giudizio del Decreto del Commissario ad acta 20 dicembre 2011n° 86, che, tuttavia, la Corte aveva rifiutato di prendere in considerazionein ragione della sua tardiva produzione.Nondimeno, così ragionando, la Corte avrebbe erroneamente discono-sciuto gli effetti legali erga omnes della pubblicazione sul BUR del predettoDecreto, così violando le norme indicate nella rubrica del mezzo.Col terzo motivo l'Asl, sulla base dell'art. 360 n° 4 cod. proc. civ.,deduce la violazione degli artt. 132 del codice di rito e 118 delle disp. att.cod. proc. civ., per contraddittorietà e illogicità della motivazione sulle ra-gioni giuridiche della decisione e sui principi applicati alla produzione di at-ti regionali aventi validità legale e conoscibilità.La giurisprudenza di legittimità, che ha ripartito l'onere probatorio deltetto di spesa tra Aziende sanitarie ed erogatori privati, sarebbe successi-va alle difese dell'Asl nel presente giudizio, con la conseguenza che la Cor-te avrebbe, del tutto contraddittoriamente, da un lato, applicato il più re-cente indirizzo di legittimità e, dall'altro, avrebbe negato ingresso al De-creto del Commissario ad acta 20 dicembre 2011 n° 86, che, per contro,non era qualificabile come “nuova documentazione”.Col quarto mezzo la ricorrente denuncia, in base all'art. 360 n° 3cod. proc. civ., l'errata applicazione dei principi di diritto in caso di con-trattazione con la [OSCURATO:PERSONA] e violazione del Decreto delCommissario ad acta della Regione Campania n° 35/2010, allegato A, artt.2, 5, 7 ed 8.Numero registro generale 30335/2022Numero sezionale 2891/2026Numero di raccolta generale 23006/2026Data pubblicazione 10/07/2026La Corte avrebbe condannato l'Asl a pagare nonostante il Decreto cita-to avesse chiaramente stabilito che in caso di superamento dei tetti dispesa non sarebbe stato possibile retribuire le prestazioni svolte.Col quinto mezzo, ex art. 360 n° 4 cod. proc. civ., l'Asl lamenta nuo-vamente la violazione degli artt. 132 del cod. proc. civ. e 118 delle relati-ve disp. att. del codice di rito.Secondo la Corte territoriale, l'Asl non aveva mai invocato l'art. 8 delcontratto per rifiutare il pagamento.In realtà, gli accordi con gli erogatori venivano attuati dalle Asl nellaloro interezza, in applicazione del Decreto Regionale n° 35/2010, che leASL erano tenute a rispettare integralmente, stante il vincolo di subordi-nazione con la Regione.Era, dunque, errato predicare l'illegittimità del rifiuto del pagamentosul solo rilievo che l'Asl non si fosse espressamente avvalsa della clausolacontrattuale contenuta nell'art. 8.Con la sesta doglianza, formulata in base all'art. 360 n° 4 cod. proc.civ., la ricorrente deduce ancora la violazione degli artt. 132 del cod. proc.civ. e 118 delle relative disp. att.La Corte, del tutto contraddittoriamente, avrebbe dapprima fatto rife-rimento alle note con le quali l'Asl comunicava ad [OSCURATO:PERSONA] il superamento deltetto di spesa, per poi predicare un difetto di allegazione, non avendo l'Aslmai indicato che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata applicata la regressionetariffaria.Peraltro, a seguito del [OSCURATO:PERSONA] del 12 luglio 2010, l'Asl avevacomunicato il superamento del limite di spesa il 25 agosto 2010 con le no-te prot. n° 60117/10 e n° 60142/10 nella misura del 15,53% a partire dal12 luglio 2010.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai inviato all'Asl la nota di credito prevista dalDecreto del Commissario ad acta n° 35/2010 che rendeva esigibile il suocredito.Numero registro generale 30335/2022Numero sezionale 2891/2026Numero di raccolta generale 23006/2026Data pubblicazione 10/07/2026Col settimo motivo, basato sull'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., la ricor-rente lamenta la violazione dell'art. 2697 cod. civ.La Corte avrebbe penalizzato l'Asl, ponendo a suo carico l'onere diprovare il tetto di spesa in base ad orientamenti giurisprudenziali succes-sivi.Pur avendo ad oggetto un fatto negativo, era onere di [OSCURATO:PERSONA] dimostrareil mancato superamento del limite.Con l'ottavo mezzo, veicolato con l'art. 360 n° 4 cod. proc. civ., l'Asllamenta, ancora, la violazione dell'art. 132 del codice di rito e dell'art. 118delle disp. att. di esso.Nonostante la produzione in giudizio del Decreto n° 86/2011, la Corteavrebbe riconosciuto il diritto dell'impresa ad ottenere l'acconto, salvo ildiritto dell'Asl di trattenere il saldo in presenza di cause ostative al suopagamento.Al contrario, secondo il Decreto, se il tetto era superato, nemmenol'acconto era dovuto.7.- Prima di esaminare i mezzi sopra riassunti, il Collegio fa osservareche l'ordinanza n° 1844/2020 di questa Suprema Corte, che ha cassato laprima sentenza della Corte territoriale, aveva enunciato due principi chia-rissimi e così riassumibili: (a) spettava all'Asl, che aveva rifiutato il paga-mento delle prestazioni, provare il superamento del tetto di spesa asse-gnato al singolo erogatore; (b) il superamento del limite di spesa per lamacroarea non costituiva prova del travalicamento della soglia di remune-razione assegnata alla singola struttura.Ora, l'Asl, onde evitare di pagare le prestazioni alla [OSCURATO:PERSONA], avrebbe do-vuto dimostrare di aver dedotto – in sede di merito o, almeno, nel corsodel giudizio di rinvio – quale tetto di spesa fosse stato assegnato per il2010 alla struttura privata.È, infatti, noto che è onere dell'Asl dimostrare tale fatto impeditivo del-la pretesa azionata dall'erogatore privato (Cass., sez. I, 13 febbraio 2023,Numero registro generale 30335/2022Numero sezionale 2891/2026Numero di raccolta generale 23006/2026Data pubblicazione 10/07/2026n° 4375), ed è, altresì, noto che tale limite è invalicabile ed ineludibile(Cass., sez. I, 16 luglio 2024, n° 19482), a prescindere dalla sua comuni-cazione o dal suo tardivo accertamento (Cass., sez. I, 19 settembre 2024,n° 25184).Non sembra che tale eccezione sia stata introdotta nel processo.Infatti, il giudice del rinvio ha osservato che “sarebbe stato necessarioche l'ASL indicasse (prima ancora di dimostrare) in che misura la IFKOaveva contribuito al superamento del tetto di macroarea” (sentenza pagi-na 8): contributo che doveva emergere dal raffronto tra il fatturatodell'impresa ed il limite di spesa assegnato alla stessa.La Corte, dunque, ha ritenuto sfornita di prova la circostanza del supe-ramento del tetto assegnato alla [OSCURATO:PERSONA] e, prima ancora, l'ha ritenuta caren-te di qualsiasi allegazione.Sulla scorta di tali considerazioni, si passa ora all'esame dei mezzi digravame.8.- Il primo motivo è inammissibile, in quanto – pur enunciando unpostulato corretto (l'invalicabilità del tetto di spesa fissato dall'Asl) – è pri-vo di attinenza alla ratio decidendi della sentenza del rinvio.Mancando l'allegazione e, comunque, la prova del superamento del li-mite, l'Asl non ha fatto entrare nel processo alcun fatto impeditivo del di-ritto azionato dall'impresa e tale ragione processuale osta a che le normeindicate nel mezzo possano considerarsi violate.9.- Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili, in quanto tendonoa far rientrare dalla finestra la questione della producibilità del Decreto n°86/2011 del Commissario ad acta, che, al contrario, deve irrimediabilmen-te rimanere fuori dalla porta, a causa della sua mancata produzione neiprecedenti gradi di merito.Né appare fondata la prospettazione della conoscibilità d'ufficio delpredetto documento (in base alla pubblicazione sul [OSCURATO:PERSONA] dellaRegione Campania, BURC, o, in ogni modo, in base al principio iura novitNumero registro generale 30335/2022Numero sezionale 2891/2026Numero di raccolta generale 23006/2026Data pubblicazione 10/07/2026curia), sol che si consideri che tale Decreto, nella parte in cui fissa gli spe-cifici tetti alle singole strutture, ha natura prettamente amministrativa enon normativa, trattandosi – in tutta evidenza – di un provvedimento plu-rimo, ossia formalmente unico, ma sostanzialmente diretto ad una molte-plicità di ben individuati destinatari.Ne deriva che mancano totalmente i caratteri della generalità, dell'a-strattezza e della idoneità ad innovare l'ordinamento giuridico.Va, poi, aggiunto che il Giudice del rinvio ha correttamente ritenuto dinon considerare il documento a fronte della mancata allegazione da partedell'Asl del tetto di spesa (questione sottolineata dalla Corte stessa a pa-gina 7 della sentenza), essendo ben noto che la portata chiarificatoria deidocumenti, che devono comunque essere ritualmente e tempestivamenteprodotti, attiene ad un quadro allegatorio già prospettato (ex multis:Cass., sez. VI-3, 5 febbraio 2019, n° 3363).Né a tale carenza supplisce, come invece vorrebbe l'Asl, la “specificaindicazione (…) di tale decreto alle pagine 13 e 15 della propria comparsadi costituzione in appello” (così a pagina 2 della memoria illustrativa), inquanto tale allegazione è stata fatta (non nella comparsa di costituzione inappello, come asserito in memoria illustrativa [pagina 2], ma) nella com-parsa di costituzione del giudizio di rinvio (ricorso pagina 13).Non ricorrono, pertanto, nella presente vicenda i presupposti che legit-timano l'ingresso di un supplemento istruttorio nel giudizio di rinvio e che,secondo il consolidato orientamento di questa Corte, consistono in fattisopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, in esigenze istrutto-rie derivanti dalla sentenza di annullamento della Cassazione o nell'impos-sibilità di produzione delle prove in precedenza, per causa di forza mag-giore (ex multis: Cass., sez. VI-3, 22 settembre 2022, n° 27736).10.- Il quarto mezzo è inammissibile, in quanto il Decreto del Commis-sario ad acta n° 35/2010 fissava i “limiti di spesa per le varie ASL perl'anno 2010” (sentenza pagina 6), riportando dunque, ancora una volta,Numero registro generale 30335/2022Numero sezionale 2891/2026Numero di raccolta generale 23006/2026Data pubblicazione 10/07/2026un dato irrilevante (in quanto attinente all'Asl e non alla singola struttura)ai fini del decidere.11.- Il quinto è parimenti inammissibile in ragione della sua genericitàe scarsa chiarezza e, comunque, non aggredisce la ratio decidendi posta abase della sentenza impugnata.12.- Il sesto è inammissibile, in quanto confonde l'onere probatoriocon l'onere di allegazione.L'Asl, in sostanza, denuncia una contraddizione inesistente, in quanto,come già detto, la produzione dei documenti elencati a pagina 6 della sen-tenza, senza il previo assolvimento dell'onere di allegazione, non avrebbepermesso alla Corte di trarre alcuna conclusione da tali elementi istruttori.13.- Il settimo è inammissibile, in quanto manifestamente contrarioall'indirizzo di legittimità, secondo il quale il mutamento di indirizzo giuri-sprudenziale giustifica il superamento di una decadenza processuale soloquando il successivo indirizzo di segno contrario sia dotato del caratteredell'imprevedibilità (ex multis: Cass., sez. I, 3 luglio 2024, n° 18246, conmenzione di altri precedenti): evenienza che qui assolutamente non ricor-14.- L'ottava doglianza è inammissibile, in quanto del tutto attinente almerito e, comunque, eccentrica rispetto alla già menzionata ratio deciden-di della sentenza.15.- Alla soccombenza dell'Asl segue la sua condanna alla rifusionedelle spese di lite del presente giudizio, per la cui liquidazione – fatta inbase al d.m. n° 55 del 2014 ed al valore della lite (euro 25,5 mila) – si ri-manda al dispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13,comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricor-rente, ove dovuto.Numero registro generale 30335/2022Numero sezionale 2891/2026Numero di raccolta generale 23006/2026Data pubblicazione 10/07/2026 P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifon-dere alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in eu-ro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsoforfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuti.Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n°115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ovedovuto.Così deciso in Roma il 25 giugno 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino