CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23265/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste nei motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in funzione di Giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro che gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere. Le indagini effettuate hanno portato i Giudici della cautela a ritenere LA sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione, quale uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], della confederazione di 'ndrangheta attiva sul territorio cosentino con al vertice in [OSCURATO:PERSONA] con il quale il Rende era in costante contatto (capo 1 della contestazione provvisoria) ex art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, cod. pen., nonché in ordine al delitto di estorsione pluriaggravata in concorso con [OSCURATO:PERSONA] ai danni degli imprenditori edili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che costringeva al versamento della somma di euro 30.000 quale prezzo per la cessazione degli atti intimidatori e conseguenti ritorsioni ex art. 110, 629, secondo comma, con riferimento all'art. 628, terzo comma n. 3 e 416-bis.1 cod. pen. (capo 59 della contestazione provvisoria). 2. Avverso tale provvedimento il ricorrente deduce tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta partecipazione ex art. 416-bis cod. pen. Il Tribunale si è limitato, senza prendere specifica posizione ed argomentare nel dettaglio, a rinviare in toto alla motivazione dell'ordinanza genetica, così omettendo di fornire risposta alle specifiche censure rivolte a confutare la partecipazione alla compagine mafiosa. La ravvisata intraneità del ricorrente al sodalizio operante sul territorio cosentino è fondata su elementi inidonei; il Tribunale della cautela si è, infatti, limitato ad evocare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] senza verificare la loro convergenza e la presenza di riscontri individualizzanti, visto che entrambe risultano datate nel tempo e prive della enunciazione della fonte di conoscenza. I riferimenti alle conversazioni captate nel corso dell'indagine risultano decontestualizzati, di significato neutro e, pertanto, inidonei ad avvalorare un quadro di gravità indiziaria circa la partecipazione al sodalizio mafioso. Risulta carente l'individuazione dell'elemento oggettivo del reato con riferimento al ruolo che il ricorrente avrebbe assunto nel sodalizio, né risultano posti in evidenza elementi da cui trarre la consapevolezza del ricorrente di prender parte alla compagine contribuendo stabilmente alla realizzazione del programma criminoso. 2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. art. 629 628, terzo comma n. 3 e 416-bis.1 cod. pen.. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla contestata estorsione pur in assenza di elementi tali da poter desumere che la parte offesa abbia corrisposto l'ingente somma di euro 30.000; risultano carenti sia elementi da cui desumere le modalità attraverso cui sarebbe stata corrisposta detta somma, sia che la stessa potesse essere stata consegnata al ricorrente sol perché il celiulare in uso al ricorrente avesse "agganciato" la "cella telefonica" del luogo ove abita la persona offesa che, si osserva, ha sempre negato di aver subito richieste estorsive o aver pagato alcunché: non trova conferma negli atti che costui avesse confermato nelle successive dichiarazioni di aver subito estorsioni. 2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. non avendo il Tribunale valutato le peculiarità del caso di specie che avrebbero richiesto il superamento della presunzione di pericolosità del ricorrente. Il Tribunale non ha tenuto conto del tempo intercorrente tra i fatti contestati e l'adozione della misura e l'assenza di ulteriori condotte di reato tali da implicare una sua perdurante partecipazione al sodalizio, nonostante la prosecuzione delle indagini. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha, inoltre, omesso di considerare che le attuali condizioni di vita e di lavoro del ricorrente (quale padre di famiglia e dipendente assunto a tempo indeterminato per due ditte) sono indicative dell'assenza di attualità della pericolosità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili. 2. Deve essere richiamato il principio di diritto espresso reiteratamente da questa Corte, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti. Ciò costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto L, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). 3. Contrariamente a quanto sostenuto nella parte in cui genericamente si afferma che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame non avrebbe preso in esame i rilievi posti in quella sede cautelare, critica apodittica nella parte in cui non dà conto del contenuto delle specifiche omesse risposte, il Tribunale del riesame ha, comunque, delineato il quadro associativo che costituiva la premessa al fine di valutare l'adeguatezza o meno degli elementi ai fini della sussistenza dei gravi indizi, evidenziando le varie compagini, la confederazione che era stata costituita tra le stesse che mantenevano una struttura verticistica al cui apice si collocava [OSCURATO:PERSONA], con una ripartizione del territorio e dei compiti svolti nella realizzazione dei reati sino a prevedere la definizione della specifica tipologia di sostanza stupefacente che ogni sodalizio era deputato a commercializzare. Con ragionamento non connotato da manifesta illogicità il Collegio della cautela ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al ruolo di partecipe alla compagine associativa nell'ambito della quale operava, dapprima in ragione del rapporto privilegiato con [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco dell'articolazione di ‘ngrangheta, per conto del quale curava l'attività illecita di spaccio di stupefacenti, estorsioni, usura ed armi, e, in seguito al suo arresto, a stretto contatto con [OSCURATO:PERSONA], a capo delle articolazioni associative "consorziate" operanti sul territorio cosentino. Contrariamente a quanto solo genericamente affermato nel ricorso, il Tribunale ha osservato come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che delineavano la figura del ricorrente, fossero perfettamente convergenti nel rappresentarne un rilevante ruolo assunto nell'ambito delle dinamiche criminali locali, riscontrate da controlli di polizia che accertavano la sua presenza a bordo di un 'auto con il Porcaro, all'utilizzo di una determinata auto effettivamente posseduta e l'effettivo rinvenimento di armi nel corso di una perquisizione. I collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evidenziavano concordemente come il Rende fosse un uomo di fiducia del Porcaro, tanto da essere da tutti riconosciuto come il suo braccio destro (testualmente il collaboratore Zaffonte: "quando si presenta [OSCURATO:PERSONA] è come se si presentasse [OSCURATO:PERSONA]"). Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, i collaboratori rendevano dichiarazioni in ordine a fatti di cui avevano diretta conoscenza in quanto facevano parte di tale compagine e, pertanto, )zra costoro perfettamente nota, come a loro nota era la figura del ricorrente. La censura difensiva secondo cui le intercettazioni disposte nel corso per procedimento non sarebbero significative risulta, inoltre, generica visto che non confuta il dato che vede attribuire l'intraneità del ricorrente alla locale consorteria quale emergente dalle altre intercettazioni valorizzate dalla Corte di merito. In tal senso depone quella con [OSCURATO:PERSONA] in cui egli sostanzialmente ammette di svolgere solo attività criminali; quella di [OSCURATO:PERSONA] con cui concorda di non farsi vedere assieme al fine di evitare che possano essere ricondotte ad entrambi eventuali accuse che riguardano l'altro (testualmente Patitucci: arrestano a me arrestano a te"). Proprio il contenuto di tale intercettazione riscontra le dichiarazioni del Massaro nella parte in cui aveva fatto riferimento all'affidamento che [OSCURATO:PERSONA] poteva fare sulla propria fidanzata, riferendo nel colloquio [OSCURATO:PERSONA] che se necessario lo avrebbe contattato per il tramite di [OSCURATO:PERSONA]. Nessun cenno risulta svolto nel ricorso in ordine ad una conversazione intercettata tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], soggetto vicino a [OSCURATO:PERSONA], in quanto intestatario formale della macelleria di costui, in cui [OSCURATO:PERSONA] si mostra a conoscenza del procedimento in corso e di plurimi dettagli compresa l'operata ricostruzione degli inquirenti che lo vedrebbe in posizione intermedia rispetto alle gerarchie delle compagini associative (notizia appresa da un appartenente alle forze di polizia), mostrandosi non preoccupato in ipotesi di arresto; né viene adeguatamente confutata la rilevanza dell'episodio estorsivo che lo vede coinvolto unitamente a [OSCURATO:PERSONA] con il quale mostra di essere in strettissimi contatti. Al cospetto di simili elementi correttamente ritenuti gravemente indiziari dal Collegio della cautela, eccentrica risulta l'affermazione secondo cui non sarebbe stato indicato il ruolo ricoperto dal ricorrente nel sodalizio o l'indicazione circa la coscienza e volontà di prender parte alla compagine, critica che palesa l'ampia distanza intercorrente tra le censure rivolte nel ricorso e la motivazione resa in ordine alla partecipazione al sodalizio del ricorrente là dove delinea tutti gli aspetti connessi alla partecipazione di rilevante profilo in quanto sempre a contatto nella conduzione dei singoli illeciti con esponenti di primo piano dell'associazione ex art. 416-bis cod. pen. 4. Richiamati i principi di diritto esposti sub 2. del «considerato in diritto», analoghe osservazioni devono essere svolte, quanto a genericità, in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per i fatti di estorsione aggravata ai danni di imprenditori edili portata a termine in concorso con [OSCURATO:PERSONA], profilo adeguatamente valorizzato anche in ordine alla ritenuta partecipazione all'associazione di stampo mafioso. Le censure non confutano il contenuto della determinante conversazione auto- accusatoria del 17 luglio 2020 tra Rende e altro soggetto incui il primo spiega al secondo il motivo dell'estorsione, il ruolo assunto sino all'intervento di Patitucci che aveva personalmente minacciato di morte gli imprenditori edili. A tali elementi - che il Tribunale correttamente ritiene già sufficienti per l'apprezzata esistenza dei gravi indizi di colpevolezza - deve aggiungersi il chiaro tenore delle intercettazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si accordano affinché, in ipotesi di positiva escussione della somma di denaro richiesta agli imprenditori, il secondo non avrebbe fatto ritorno presso il Patitucci onde evitare collegamento tra i due. L'accertamento operato dagli investigatori in merito al mancato ritorno del Rende dal Patitucci, in uno con l'aggancio della "cella" da parte del telefono del primo, compatibile con il luogo di residenza della persona offesa, elementi che hanno fatto ritenere ai giudici della cautela adeguatamente supportata la consegna del denaro (proprio perché non rientrato presso l'abitazione del Patitucci conformemente agli accordi presi), in quanto valutazione in fatto non illogica in linea con tutte le ulteriori emergenze processuali, non è sindacabile in sede di legittimità là dove il ricorrente vorrebbe assegnare una differente loro rilettura, egualmente preclusa. Inconferente risulta, infine, il riferimento alle dichiarazioni rese dalla parte offesa nei verbali redatti dalla polizia giudiziaria, che risultano smentite (specie le prime), oltre che dalle captazioni che hanno interessato il ricorrente, da quelle direttamente disposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento a quelle intercorse tra costui e l'amico [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla Polizia di Stato, in cui mostra di aver compreso l'esatta dinamica dei fatti ed il reale rapporto esistente tra Rende e [OSCURATO:PERSONA]. 5. Generico risulta il motivo con cui si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari sulla base della dedotta datazione al 2020 dei fatti contestati. 5.1. Si premette il pacifico principio di diritto espresso da questa Suprema Corte secondo cui, nel caso di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sussiste una presunzione relativa di pericolosità sociale, che può essere superata solo quando emerga la rescissione dal vincolo associativo, e una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. Quanto all'adeguatezza, deve osservarsi che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 48 del 2015, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 273, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., esclusivamente nella parte in cui tale norma prevede la presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere nei confronti del concorrente esterno nel delitto di associazione mafiosa, ribadendo la legittimità della scelta del legislatore al ricorso in via esclusiva alla misura carceraria nei confronti di chi risulti inserito a pieno titolo nell'associazione (in tal senso, tra le tante, v. Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 1, n. 13593 del 9/11/2016, Curcio, Rv. 269510; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726). 5.2. Ciò premesso, il Tribunale della cautela, attenendosi al dato normativo, ha rilevato l'assenza di elementi da cui desumere la recisione dei rapporti con il sodalizio mafioso di riferimento , osservando come il medesimo, oltre alla commissione del delitto contestato e risalente al 30 luglio 2020, fosse gravato da plurimi reati anche gravi. 5.3. Il giudizio in tali termini espresso in ordine alla esistenza delle esigenze cautelari, fa ritenere generiche le critiche rivolte alla ritenuta adeguatezza della misura cautelare che, in ogni caso il Tribunale del riesame, anche rinviando al dato normativo ed alla presunzione di adeguatezza, ha dimostrato di aver apprezzato escludendo la possibilità di concedere una misura più attenuata. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 7. L'attuale stato cautelare cui è sottoposto la ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. cit. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell