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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 agosto 2025

Cassazione n. 31317/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16994/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 11/08/2025: nel procedimento tra le parti: [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n 26/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende, -già ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 962, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. -già controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] srl, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'[OSCURATO:PERSONA] -già intimati- relativamente alla pronuncia ordinanza di Corte Suprema di Cassazione Roma n. 22848/2025 depositata il 07/08/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. E’ stata attivata d’ufficio la procedura di correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 22848/2025 depositata il 07/08/2025, con fissazione della camera di consiglio e notifica alle parti del decreto presidenziale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 Risulta dagli atti di causa (ricorso, procure speciali, memoria ex art 380 bis1 c.p.c.) che i soggetti che hanno proposto il ricorso, oltre alla soc. [OSCURATO:SOCIETA], sono stati i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non menzionati nell’intestazione, 2È evidente che l’omessa indicazione nell’ordinanza di tutte le parti ricorrenti èstata frutto di un lapsus calami. 3 L’ordinanza va pertanto corretta come da dispositivo con la menzione nel provvedimento dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .

P.Q.M dispone la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 22848/2025, pubblicata il 07/08/2025come segue : nell’intestazione dopo la frase “ ricorso iscritto al 32656/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ” veng ono aggiunte le parole “[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”; la frase “elettivamente domiciliato” viene sostituita con la frase “ elettivamente domiciliati”;la frase “che la rappresenta e difende “ viene sostituita con la frase “che li rappresenta e difende”, a pagina 3 , rigo 3 , la frase “[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso” viene sostituita con la frase “ [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso”; a pagina 3 , rigo 12 , la frase “ la ricorrente sostiene” viene sostituita con la frase “ i ricorrenti sostengono ”; a pagina 3, rigo 1 9, la frase “ Sempre a dire della ricorrente “ viene sostituita con la frase “ Sempre a dire dei ricorrenti ” ; a pagina 3 , rigo 24,la frase “Deduce, infine, la ricorrente “ v iene sostituita con la frase “Deducono, infine , i ricorrenti ”; a pagina 4 , rigo 13 la frase “paino concordatario” viene sostituita con la frase “piano concordatario”,a pagina 4, rigo 19, “ Né può condividersi l’assunto del ricorrente il quale predica” viene sostituita con la frase “Né può condividersi l’assunto dei ricorrenti i quali predicano , a pagina 5 , rigo 1, la frase “ Condanna la ricorrente “ viene sostituita con la frase “Condanna i ricorrenti”; a pagina 5, rigo 5 , la frase“ per il versamento da parte della ricorrente “ viene sostituita con la frase “per il versamento da parte dei ricorrenti”.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2°, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5°, disp. att. c.p.c.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16994/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 11/08/2025: nel procedimento tra le parti: [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n 26/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende, -già ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 962, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. -già controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] srl, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'[OSCURATO:PERSONA] -già intimati- relativamente alla pronuncia ordinanza di Corte Suprema di Cassazione Roma n. 22848/2025 depositata il 07/08/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ stata attivata d’ufficio la procedura di correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 22848/2025 depositata il 07/08/2025, con fissazione della camera di consiglio e notifica alle parti del decreto presidenziale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 Risulta dagli atti di causa (ricorso, procure speciali, memoria ex art 380 bis1 c.p.c.) che i soggetti che hanno proposto il ricorso, oltre alla soc. [OSCURATO:SOCIETA], sono stati i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non menzionati nell’intestazione, 2È evidente che l’omessa indicazione nell’ordinanza di tutte le parti ricorrenti èstata frutto di un lapsus calami. 3 L’ordinanza va pertanto corretta come da dispositivo con la menzione nel provvedimento dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . P.Q.M dispone la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 22848/2025, pubblicata il 07/08/2025come segue : nell’intestazione dopo la frase “ ricorso iscritto al 32656/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ” veng ono aggiunte le parole “[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”; la frase “elettivamente domiciliato” viene sostituita con la frase “ elettivamente domiciliati”;la frase “che la rappresenta e difende “ viene sostituita con la frase “che li rappresenta e difende”, a pagina 3 , rigo 3 , la frase “[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso” viene sostituita con la frase “ [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso”; a pagina 3 , rigo 12 , la frase “ la ricorrente sostiene” viene sostituita con la frase “ i ricorrenti sostengono ”; a pagina 3, rigo 1 9, la frase “ Sempre a dire della ricorrente “ viene sostituita con la frase “ Sempre a dire dei ricorrenti ” ; a pagina 3 , rigo 24,la frase “Deduce, infine, la ricorrente “ v iene sostituita con la frase “Deducono, infine , i ricorrenti ”; a pagina 4 , rigo 13 la frase “paino concordatario” viene sostituita con la frase “piano concordatario”,a pagina 4, rigo 19, “ Né può condividersi l’assunto del ricorrente il quale predica” viene sostituita con la frase “Né può condividersi l’assunto dei ricorrenti i quali predicano , a pagina 5 , rigo 1, la frase “ Condanna la ricorrente “ viene sostituita con la frase “Condanna i ricorrenti”; a pagina 5, rigo 5 , la frase“ per il versamento da parte della ricorrente “ viene sostituita con la frase “per il versamento da parte dei ricorrenti”. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2°, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5°, disp. att. c.p.c. Così
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