CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39623/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto è manifestamente infondato atteso che la tardiva comunicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero secondo la disciplina ennergenziale da Covid-19 può integrare un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma sempre che l'inosservanza del termine abbia impedito alla parte privata di concludere, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie in cui la difesa ha comunque formulato le proprie conclusioni scritte dopo la comunicazione di quelle depositate, sia pure tardivamente, dal Pubblico Ministero (vedi . Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280412, in un caso di trasmissione non tempestiva della requisitoria del procuratore generale alle altre parti, effettuata in tempo utile per consentire la presentazione delle conclusioni scritte); Ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.