CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05869/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n. 28826- 201 8 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]s.p.a. – p.i.v.a. /c.f. 00 3 4 7320277 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, alla via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S.3 SERENISSIMA – p.i.v.a./[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – (già “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana”) , in persona del legale rappresentante e direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1569/2017della Corte d’Appello di Venezia, udita la relazione nella camera di consiglio del 19 dicembre2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. il “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. adiva il Tribunale di Venezia. Premetteva che fungeva d a presidio ospedaliero dell’[OSCURATO:PERSONA] veneziana in forza del provvedimento n. 860/1987 della Regione Veneto e che a talefine aveva concluso apposita convenzione con l’ “ U . L . S . S . 12 Venez iana” , sicché era in totoequiparato ad un ospedale pubblico. Indi esponeva che in relazione al “Servizio di [OSCURATO:PERSONA]” (“S.U.E.M.”) prestato nei mesi tra gennaio e ottobre 200 5 l e fattur e n. 136/2005, n. 237/2005, n. 308/2005, n. 396/2005, n. 544/2005, n. 626/2005, n. 721/2005, n. 826/2005, n. 931/2005 e n. 1065/2005, all’uopo emesse , ciascunadell’importo di euro 31.833,34, erano rimaste insolute. Chiedeva ingiungersene il pagamento con interessi e spese. 2.Con decreto n. 1406/2007 il tribunale pronunciava l’ingiunzione. 3.L’ “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana ” pro poneva opposizione. Deduceva, tra l’altro, che aveva stipulato con il “[OSCURATO:PERSONA]” convenzione riguardante il “Servizio di Urgenza ed [OSCURATO:PERSONA]” per l’anno 2002 e tuttavianon aveva provveduto a rinnovarla né per l’anno 2003 né per l’anno2004 né per l’anno 2005 . Deduceva segnatamente che la proroga del “S.U.E.M.” non era stata deliberata,siccome la struttura del policlinico destinata all’attività d’emergenza, così come si era riscontrato in occasione del sopralluogo eseguito in data 1.4.2003, era risultata carente sul piano e strutturale e organizzativo; che di seguito la Regione Veneto a decorrere dal 2004 aveva sospeso il pre- accreditamento sia per ilservizio di pronto soccorso sia per il “S.U.E.M.” svolt i dal “[OSCURATO:PERSONA]” e non aveva disposto stanziamento di fondi, addivenendo poi alla definitiva revoca delle funzioni nell’anno 2005. Instava per la revoca dell’ingiunzione. 4.Si costituiva il “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] il rigetto dell’opposizione. In subordine domandava ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. la condanna dell’ “[OSCURATO:PERSONA] U . L . S . S . 12 Venezi ana ” al pagamento delle somme di cui all’ingiunzione ovvero al pagamento della somma ritenuta di giustizia. 5.Con sentenza n. 36 /201 0 il Tribunale di Venezia accoglieva l’opposizione e revocava l’ingiunzione; dichiarava altresì inammissibile la domanda exart. 2041 cod. civ. 6.Il “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. proponeva a pp ell o. Resisteval’ “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana ” . Proponeva appello incidentale subordinato. 7.Con sentenza n. 156 9 /201 7 la Corte di Venezia rigettava l’ appell o . Evidenziava la corte che la convenzione siglata dal “[OSCURATO:PERSONA]” e dall’ “U.L.S.S. 12”(nel marzo del 2002) ed approvata l’11.4. 2002 era cessata in data 31.12.2002e non era stata né prorogata né rinnovata. Evidenziava altresì che , i n dipendenza della necessità della forma scritta ad substantiamper i contratti, ed i relativi rinnovi, della P.A., non vi era margine per opinare nel senso di un rinnovo tacito della convenzione alla stregua di un mero rapporto concludente se del caso protrattosi per anni. Evidenziavaancora che non avevano rilievo ai fini del riscontro della pretesa azionata in via monitoria né la delibera n. 32 23 del l’ 8. 11 .200 2 del la Giunta regionale veneta, ove non era menzionato il servizio di autoambulanza, né la delibera n. 751 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Giunta regionale veneta, ove era contemplato ilservizio di “pronto soccorso diurno” da assolversi dal “[OSCURATO:PERSONA]”. Evidenziavaulteriormente che non aveva rilievo lo stanziamento d i fondi con riferimento alservizio di “pronto soccorso diurno”. Evidenziava la corte, in ordine al l’ultimo motivo d’appello , che appieno si giustificava la declaratoria di inammissibilità della domanda di arricchimento senza giusta causa, siccome l’ “U.L.S.S. 12 Veneziana” con l’atto di citazione in opposizione si era limitata a negare la sussistenza dei presupposti della pretesa azionata in via monitoria, sicché non vi era margine perché l’opposto, attore in senso sostanziale,introducesse una domanda ulteriore. 8.Avverso tale decreto ha proposto ricorso il “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. ; ne ha chiesto sulla scorta di tre motiv i la cassazione con ogni susseguente statuizione. L’ “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana ” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorsocon il favore delle spese. 9.Il ricorrente ha depositato memoria . Del pari ha depositato memoria lacontroricorrente. 10.Con il primo motivo il ricorrent e de nuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 quater , 1° co., ed 8 sexies, 2° co. e 3° co., del d.lgs. 30.12.1992, n. 502, dell’art. 6, 6° co., della legge 26.12.1994, n. 724, e dell’art. 22, 6° co., della legge Regione Veneto 16.8.2002, n. 22. Deduce che la Corte di Venezia non ha tenuto conto che è rimasto impregiudicato e non è stato revocato – ma al più “rimodulato” - l’accreditamento, ancorato alla delibera della Giunta regionale veneta n. 3223 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], del “[OSCURATO:PERSONA]” allo svolgimento del servizio di “pronto soccorso” anche per l’anno 2005, nonostante il riscontro in occasione del sopralluogo eseguito in data 1.4.2003 di carenze organizzative e funzionali. Deduce segnatamente (cfr. ricorso, pag. 25) che la corte d’appello non ha tenuto conto che le previsioni della delibera della Giunta regionale veneta n. 96 del 23.7.2004 erano state superate e non solo integrate dalla delibera della Giunta regionale veneta n. 751 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui “la Regione Veneto continuava a riconoscere al Policlinico il pre-accreditamento per il servizio di [OSCURATO:PERSONA]” (così ricorso, pag. 30). Deduce che la Corte di Venezia non ha tenuto conto che è rimasto impregiudicato, sulla scorta della delibera della Giunta regionale veneta n. 1723 del 18.6.2004, l’accreditamento del “[OSCURATO:PERSONA]” allo svolgimento del “S.U.E.M.” per l’intero anno 2004, con espresso stanziamento, al riguardo, di fondi per euro 376.041,00con la delibera della Giunta regionale veneta n. 3791 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Deduce segnatamente (cfr. ricorso, pag. 25) che la corte d’appello ha attribuito valenza unicamente all’inciso “tolta la funzione [OSCURATO:PERSONA] al Policlinico” figurante nelcorpo della delibera della Giunta regionale veneta n. 96 del 23.7.2004 e, omettendone l’integrale lettura, non ha considerato che l’efficacia della delibera era del tutto provvisoria, siccome le relative statuizioni erano soggette al parere obbligatorio evincolante del Consiglio regionale. Deduce quindi che aveva senz’altro diritto al pagamento delle fatture per il “Servizio di Urgenza ed [OSCURATO:PERSONA]” prestato relativamente ai mesi da gennaio ad ottobre2005. 11.Il primo motivo d i ricorso è da respi ngere.12. Il mezzo in disamina - s i premette - si qualifica essenzialmente in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. (cfr. a tal riguardo Cass. (ord.) 27.10.2017, n. 25557). Occorre tener conto, da un lato, che con il primo motivo il ricorrente sostanzialmente censura il giudizio “di fatto” alla cui stregua la corte d’appello ha disconosciuto l’operatività oltre la data del 31.12.2002 della convenzione che il “[OSCURATO:PERSONA]” e l’ “U.L.S.S. 12”ebbero a siglare nel marzo del 2002 . Occorre tener conto, dall’altro,che è propriamente la previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un.25.11.2008, n.28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499). In tal guisai presunti vizi dal mezzo in esame veicolati sono da vagliare, oltre che in rapporto aldettato del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte. 13.In questi termini si osserva quanto segue. Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia delle sezioni unite testé menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettualeha ancorato il suo dictum. In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” (che ricorre allorquandoil giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico -giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672),la corte di meritoha – lo si è premesso -compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. Per altro verso, la corte territorialeha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa, ovvero il fatto dell’operatività del rapporto scaturito dalla convenzione oltre la data del 31.12.2002. Per altro verso ancora, il ricorrent e censura l’asserita distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa. E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass . 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 14. In ogni caso l’ iter motivazionale che sorregge il dictum della corte distrettuale risulta in totoineccepibile sul piano della correttezza giuridica. Del resto, questa Corte spiega che, n ell ’ ambito del servizio sanitario nazionale, l’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall’art. 6 della legge n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l’accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l’ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell’art. 8 quinquiesdel citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per “facta concludentia”, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta(cfr. Cass. (ord.) 1.3.2020, n. 7019; Cass. 6.8.2014, n. 17711; Cass. (ord.) 15.3.2022, n. 8383). E spiega ancora che l’obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex legen. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente,sussiste anche durante il regime diaccreditamento provvisorio o transitorio; con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare letariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio; per altroverso, l’ente pubblico assume l’obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alletariffe previste per le prestazioni effettivamenteerogate agli utenti del S . S . R . , vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmentestabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa (cfr. Cass. (ord.) 5.7.2018, n. 17588). 15.Con il second o motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1° co. e 2° co., e 1363 cod. civ. Deduce che la Corte di Venezia ha errato nell’interpretare la convenzione siglata nel marzo del 2002 ed approvata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], allorché ha ritenuto che fosse venuta a scadenza il 31.12.2002 e non fosse efficace per il 2003, per il 2004 e per il 2005. Deduce segnatamente che la c orte d ’appello non ha considerato che la convenzionesi fondava su l presupposto, esplicitato nelle premesse della stessa convenzione, che il “[OSCURATO:PERSONA]” fosse una struttura privata in possesso di un accreditamento rilevante ai fini del “S.U.E.M.” e che in data 8.11.2002 è sopraggiuntala delibera della Giunta regionale veneta n. 3223 che ha confermatol’accreditamento per il servizio di “pronto soccorso”, prerequisito per il “S.U.E.M.”, ed ha esteso la validità dell’accreditamento fino al 2005. Deduce segnatamente che la corte di merito non ha atteso al vaglio della convenzione alla luce della delibera n. 751 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e della delibera n. 3791 del 6.12.2005. Deduce segnatamente che la corte distrettuale non ha tenuto conto del comportamento complessivo delle parti pur posteriore alla stipula della convenzione ovvero delle immutate richieste d’intervento, pur nel corso dell’anno 2005, del policlinico per le urgenze ed emergenze mediche. Deduce quindi che la circostanza per cui l’accreditamento è stato, con la delibera n. 3223/2002, confermato per il periodo 2002-2005, avrebbe dovuto indurre la corte territoriale a reputare la convenzione siglata nel marzo del 2002 efficace sino a tutto il 2005. 16.Il secondo m otivo di ricorso del pari è da respingere. 17. Il mezzo in esame veicola,evidentemente, una quaestio ermeneutica. Vengono in rilievo gli insegnamenti, in tema, di questo Giudice. Innanzitutto, l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine “di fatto” riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.(cfr. Cass. 14.7.2016, n. 14355).Altresì, l’insegnamento secondo cui né la censura exn. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito -alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito -dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131). 18. Nel solco delle testé enunciate indicazioni giurisprudenziali l’interpretazione patrocinata dalla corte territoriale va parimenti esente, in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” destinataad acquisir rilievo alla luce della già menzionata statuizione n. 8053/2014 delle sezioni unite. Pur ai fini de quibus agitur la Corte veneta ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo. Tra l’altro, la corte d’appello ha specificato che la convenzione approvata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] non contemplava la rinnovazione per un tempo predeterminato né la rinnovazione era subordinata al mancato invio della disdetta. Di certo, poi, la corte di merito non ha omesso la disamina del fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante, in parte qua, la res litigiosa, ovvero ha atteso all’esegesi della convenzione siglata nel marzo del 2002 (ed approvata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Si badi, per giunta, che questo Giudice del diritto ha puntualizzato che l’omesso esame di questione relativa all’interpretazione del contratto non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., in quanto l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (cfr. Cass. 8.3.2017, n. 5795; Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20718). 19. Nel solco delle indicazioni giurisprudenziali dapprima enunciate l’interpretazione patrocinata dalla corte distrettuale è assolutamente ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ovvero non diverge da alcun criterio legale di ermeneutica contrattuale. In particolare, invano il ricorrente principale prospetta che la corte territoriale non ha tenuto conto del comportamento complessivo delle parti pur posteriore alla stipula della convenzione. Si osserva, da un canto, che n ei contratti soggetti all ’onere dell a formascritta “ ad substantiam ” - è il caso di specie - il criterio ermeneutico della valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipula del rogito, può essere utilizzato solo per chiarire l’interpretazione del contenuto del contratto, per come desumibile dal testo, non per integrare la portata e la rilevanza giuridica della dichiarazione negoziale(cfr. Cass. (ord.) 15.5.2018, n. 11828; Cass. 26.8.1985, n. 4526). Si osserva, d’altro canto, che, nel segno dei precedenti giurisprudenziali in precedenza citati, alla cui stregua è imprescindibile la stipulazione di apposita convenzione, volta a disciplinare gli obblighi delle parti e le modalità di prestazione del servizio, è irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione dell’attività, ancorché sorretta da provvedimenti amministrativi della Regione, in relazione ad una convenzione ormai definitivamente caducata. 20.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza impugnata per mancata pronuncia sulla domanda subordinata ex art. 2041 cod. civ.; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36, 183, 5° co., 633 e 645, 2° co., cod. proc. civ. Deduce cheha errato la Corte di Venezia ad opinare, a conferma del primo dictum, per l’inammissibilità della domanda exart. 2041 cod. civ. Deduce –nel solco dell’insegnamento n. 26128 del 27.12.2010 delle sezioni unite di questa Corte – che nessun limite si prefigurava all’ammissibilità della domanda di arricchimento senza giusta causa spiegata con la comparsa di costituzione e risposta di prime cure, siccome l’ “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana” con l’atto di citazione in opposizione non si era limitata a negare la sussistenza dei presupposti della pretesa creditoria azionata in via monitoria, ma aveva “ben più ampiamente negato che le pretese del Policlinico, riguardando prestazioni (asseritamente) non rese o non riconoscibili, potessero trovare a qualsiasi titolo riconoscimentoe tutela” (così ricorso, pag. 58). Deduce che l’ammissibilità della spiegata domanda ex art. 2041 cod. civ. si giustifica pur nel quadro dell’insegnamento n. 12310 del 15.6.2015 delle sezioni unite. 21.Il terzo m otivo di ricorso par iment i è da respingere. 22. Va premesso che la denuncia di pretese violazioni di norme processuali non si giustifica a tutela dell’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, bensì unicamente onde porre rimedio alla menomazione che al proprio diritto di difesa la parte ha subito in conseguenza della denunciata violazione; cosicché è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa ovvero –e tal ultimo rilievo riveste valenza nel caso di specie -altro pregiudizio per la decisione di merito (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26831; Cass. (ord.) 20.11.2020, n. 26419). 23.Ebbene, questa Corte spiega che l’azione di ingiustificato arricchimento di cui all’art. 2041 cod.civ., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito; b) l’unicità del fatto causativo dell’impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall’impoverito sia andata a vantaggio dell’arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato dafatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l’uno dall’altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cosiddetto “indiretto”, nei quali l’arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell’impoverito(cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 29672 (Rv. 662731 - 01); Cass. sez. un. 8.10.2008, n. 24772; Cass. 26.7.2002, n. 1 1051 , secondo cui l’azione diarricchimento non può essere esercitata quando il soggetto che si è arricchito è diverso da quello con il quale chi compie la prestazione ha un rapporto diretto in forza di legge o in base a contratto, in quanto in questo caso l’eventuale arricchimento costituisce solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita; Cass. 10.2.1993, n. 1686; Cass. 29.7.1983, n. 5236, secondo cui l’esperibilitàdell’azione di arricchimento senza giusta causa postula che l’arricchimento di un soggetto e la corrispondente diminuzione patrimoniale di altro soggetto siano legati tra loro da un nesso di interdipendenza necessaria e siano,quindi, riconducibili ad uno stesso ed unico fatto causativo) .Altresì, questa Corte spiega che, in ipotesi di arricchimento cosiddetto “indiretto”, l’azione ex art. 2041 cod. civ. è esperibile soltan to contro il terzo che abbia conseguito l’indebita locupletazione nei confronti dell’istante in forza di rapporto gratuito (ovvero di fatto) con il soggetto obbligato verso il depauperato, resosi insolvente nei riguardi di quest’ultimo (cfr. Cass.22.10.2021, n. 29672 (Rv.662731 - 02) . Si prescinde dall’ulteriore ipotesi di arricchimento “indiretto” che fa eccezione alla regola generale dell’unicità del fatto causativo dell’impoverimento e dell’arricchimento, riguardante il caso in cui l’arricchimento sia stato realizzato da una pubblica amministrazione in conseguenza della prestazione resa dall’impoverito in favore di altro ente pubblico). 24.Nei termini suindicati non può non porsi in risalto che le circostanze di fatto concorrenti a dar titolo pur all’esperimento in via subordinata dell’actio ex art. 2041 cod. civ., quali esplicitate nella comparsa con cui il “[OSCURATO:PERSONA]” ebbe a costituirsi in prime cure - comparsa a sua volta riprodotta in ricorso, in nota, alle pagine 9, 10 e 11 – non forniscono puntuale e specifica rappresentazione,in un quadro segnato dallo svolgimento del servizio sanitario propriamente a vantaggio dei privati cittadini, delpresupposto dell’unicità del fatto causativo dell’impoverimento e dell’arricchimento dell’impoverimento. 25.D’altro canto, questa Corte spiega, sì, che i l riconoscimento dell ’ utilità da parte dell’arricchito non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento, sicché la [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti l’azione ex art. 2041 cod. civ. è esperita, non può opporre il mancato riconoscimento dell’arricchimento stesso (cfr. Cass. sez. un. 26.5.2015, n. 10798).E tuttavia il depauperato ha comunque l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento(cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15937; Cass. sez. un. 26.5.2015, n. 10798). In pari tempo questa Corte puntualizza che le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell’articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cosiddetto “arricchimento imposto”, potendo l’Amministrazione eccepire e provare che l’indennizzo non è dovuto laddove l’arricchito ha rifiutato l’arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell’ “eventum utilitatis”(cfr. Cass. (ord.) 24.4.2019, n 11209). 26.Or dunque, in dipendenza del rigetto del primo motivo e del secondo motivo delricorso, risulta oramai incontrovertibile il riscontro, che si ebbe ad operare nel corso del sopralluogo eseguito in data 1.4.2003, delle carenze strutturali ed organizzative del “[OSCURATO:PERSONA]” (circostanza, quest’ultima, che l’ “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana” ha addottoab origine, con l’iniziale opposizione: cfr. ricorso, pag. 6, in nota). Di conseguenza, è da ritenersi, quanto meno, nel quadro del mancato rinnovo della convenzione e nel segno dell’invalicabile limite dell’ “arricchimento imposto”, che l’ “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana” sia stata inconsapevole del presunto “eventum utilitatis”. 27. Il rigetto del ricorso importa che il “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità; la liquidazione segue come da dispositivo. 28.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d. P . R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d. P . R . cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 3 Serenissima” (già “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana”),le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% , i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co . quater , d. P . R . n. 115 /2002 dà atto della sussistenza dei presupposti proce