Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:T:2003:194
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt du [OSCURATO:PERSONA]223/00
[OSCURATO:PERSONA]. Ltd e [OSCURATO:PERSONA] GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Concorrenza – Intesa – Lisina – Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende – Applicabilità – Gravità dell'infrazione – Fatturato – Cumulo di sanzioni»
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 9 luglio 2003
Massime della sentenza
1..
Diritto comunitario – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Tutela contro l'esercizio da parte della [OSCURATO:PERSONA] del suo potere di elevare l'entità delle ammende che sanzionano le violazioni
di regole di concorrenza – Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 17)
2..
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Orientamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] – Obbligo per quest'ultima di conformarvisi
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
3..
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità delle infrazioni – Presa in considerazione del fatturato globale dell'impresa interessata e del fatturato realizzato con le vendite delle merci
oggetto dell'infrazione – Limiti
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
4..
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità delle infrazioni – Misura della capacità effettiva di causare un pregiudizio sul mercato interessato – Carattere pertinente delle quote di mercato detenute dall'impresa interessata
(Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
5..
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità delle infrazioni – Misura dell'impatto reale sulla concorrenza del comportamento illecito di ciascuna impresa – Carattere pertinente del fatturato realizzato con le vendite dei prodotti oggetto di una pratica restrittiva
(Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
6..
Concorrenza – Ammende – Importo – Sanzioni comunitarie e sanzioni inflitte in uno Stato membro o in uno Stato terzo per violazione del diritto nazionale della
concorrenza – Violazione del principio «ne bis in idem» – Insussistenza – Cumulo – Ammissibilità – Obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di tener conto, nella determinazione dell'importo dell'ammenda, della sanzione inflitta in uno
Stato membro per i medesimi fatti – Obbligo non trasponibile all'ipotesi di una sanzione inflitta in uno Stato terzo
(Protocollo n. 7 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 4; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
1.
Il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti
che l'amministrazione comunitaria ha suscitato in lui aspettative fondate. Tuttavia, nessuno può invocare una violazione di
tale principio in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall'amministrazione e la nozione di «assicurazioni» presuppone
un atto positivo da parte dell'amministrazione e non una mera astensione risultante da mancanza di opposizione espressa. Per quanto riguarda gli operatori economici, non è giustificato che essi facciano legittimo affidamento sulla conservazione
di una situazione esistente che può essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie.
Orbene, per quanto riguarda la normativa comunitaria della concorrenza, la sua efficace applicazione implica che la [OSCURATO:PERSONA]
possa sempre adeguare l'entità delle ammende alle esigenze della politica della concorrenza. Di conseguenza, il fatto che
la [OSCURATO:PERSONA] abbia inflitto, nel passato, ammende di una determinata entità per taluni tipi di infrazioni non può privarla
della possibilità di elevare tale entità nei limiti indicati nel regolamento n. 17. v. punti 38-40, 51
2.
[OSCURATO:PERSONA] non può discostarsi dalle regole che essa stessa si è imposte. In particolare, quando la [OSCURATO:PERSONA] adotta
orientamenti destinati a precisare, nel rispetto del Trattato, i criteri che intende applicare nell'esercizio del suo potere
discrezionale di valutazione della gravità di un'infrazione, ne deriva un'autolimitazione di tale potere in quanto la detta
istituzione è tenuta a conformarsi alle norme indicative che essa stessa si è imposte. v. punto 62
3.
Tra i criteri di valutazione della gravità di un'infrazione alle regole comunitarie di concorrenza possono figurare, secondo
i casi, il volume e il valore delle merci oggetto dell'infrazione, le dimensioni e la potenza economica dell'impresa e, pertanto,
l'influenza che essa può avere esercitato sul mercato. Ne consegue, da un lato, che, per determinare l'ammenda, si può tener
conto tanto del fatturato complessivo dell'impresa, il quale costituisce un'indicazione, sia pure approssimata e imperfetta,
delle sue dimensioni e della sua potenza economica, quanto della frazione di quel dato proveniente dalla vendita delle merci
oggetto dell'infrazione e che è quindi atta a fornire un'indicazione della sua gravità. Ne risulta, dall'altro, che non si
deve attribuire né all'uno né all'altro di questi dati un peso eccessivo rispetto agli altri criteri di valutazione, di modo
che la determinazione di un'ammenda adeguata non può essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo.
v. punto 68
4.
Nell'ambito della determinazione dell'importo delle ammende inflitte per violazione delle regole comunitarie di concorrenza,
l'analisi dell'effettiva capacità delle imprese sanzionate di arrecare un danno consistente ad un mercato determinato implica
una valutazione dell'importanza reale di tali imprese sul mercato interessato, vale a dire della loro influenza su quest'ultimo.
A questo scopo sono pertinenti le quote di mercato detenute da un'impresa sul mercato interessato, mentre il suo fatturato
globale non è tale. v. punto 73
5.
Nell'ambito della determinazione dell'importo delle ammende inflitte per violazione delle regole comunitarie di concorrenza,
la valutazione del peso specifico, ossia dell'impatto reale, dell'infrazione commessa da ciascuna impresa, che la [OSCURATO:PERSONA]
deve ormai effettuare in forza degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, paragrafo 2,
del regolamento n. 17 e dell'art. 65, paragrafo 5, del Trattato CECA, quando ritiene che sia opportuno ponderare gli importi
di base dell'ammenda in quanto trattasi di un'infrazione che coinvolge più imprese (tipo cartello) tra le quali esistono disparità
considerevoli di dimensioni, consiste nel determinare l'entità dell'infrazione commessa da ciascuna di esse e non l'importanza
dell'impresa in questione in termini di dimensioni o di potenza economica. A questo proposito, la parte del fatturato corrispondente
alle vendite di merci coinvolte nell'infrazione può fornire una corretta indicazione dell'entità dell'infrazione nel mercato
rilevante. In particolare, il volume di affari realizzato sui prodotti che siano stati oggetto di una pratica restrittiva
costituisce un elemento obiettivo che fornisce il giusto metro della nocività della pratica medesima rispetto al normale gioco
della concorrenza. v. punti 74, 76
6.
Il principio ne bis in idem, sancito anche dall'art. 4 del protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
costituisce un principio generale del diritto comunitario di cui il giudice garantisce il rispetto. Nell'ambito del diritto
comunitario della concorrenza, il detto principio vieta che un'impresa venga condannata o perseguita di nuovo dalla [OSCURATO:PERSONA]
per un comportamento anticoncorrenziale per il quale sia stata sanzionata o dichiarata non responsabile in forza di una precedente
decisione della [OSCURATO:PERSONA] non più suscettibile di impugnazione. Può invece esservi un cumulo di sanzioni, l'una comunitaria e l'altra nazionale, nel caso di due procedimenti paralleli, che
perseguono fini diversi, a seguito del particolare sistema di ripartizione delle competenze fra la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri
in materia d'intese. Tuttavia, un'esigenza generale d'equità implica che, nel commisurare l'ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] deve tener
conto delle sanzioni che siano state già irrogate all'impresa per lo stesso fatto, qualora si tratti di sanzioni inflitte
per violazione del diritto delle intese di uno Stato membro e, di conseguenza, per fatti avvenuti nel territorio comunitario.
Poiché questa possibilità di cumulo di sanzioni è giustificata dal fatto che i procedimenti, nazionale e comunitario, perseguono
fini distinti, il principio del ne bis in idem non può, a maggior ragione, trovare applicazione nell'ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA]
abbia deciso di infliggere un'ammenda ad un'impresa per la sua partecipazione ad un'intesa già sanzionata dalle autorità o
dai giudici di uno Stato terzo, dato che i procedimenti svolti e le sanzioni inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e dalle
autorità o dai giudici di uno Stato terzo, dall'altro, non perseguono evidentemente gli stessi obiettivi. Inoltre, non esiste,
attualmente, nessun principio di diritto pubblico internazionale che vieti ad autorità o a giudici di [OSCURATO:PERSONA] diversi di perseguire
e di condannare una persona per gli stessi fatti. D'altro canto, se la [OSCURATO:PERSONA] è obbligata, conformemente ad un'esigenza di equità, a tener conto, fissando l'importo di
un'ammenda, di sanzioni già inflitte alla stessa impresa per infrazioni al diritto delle intese di uno Stato membro e, di
conseguenza, commesse sul territorio comunitario, ciò è a causa della situazione particolare derivante, da un lato, dalla
stretta interdipendenza dei mercati nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri e del mercato comune e, dall'altro, dal sistema specifico
di ripartizione delle competenze tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di intese in uno stesso territorio, quello
del mercato comune. Tale giustificazione manca, evidentemente, nell'ipotesi in cui le prime decisioni repressive siano state
adottate contro un'impresa dalle autorità o dai giudici di uno Stato terzo per violazione delle loro regole di concorrenza
e la [OSCURATO:PERSONA] non ha pertanto alcun obbligo, nel fissare l'importo di un'ammenda inflitta alla detta impresa per infrazione
del diritto comunitario della concorrenza, di tener conto delle decisioni summenzionate. v. punti 96-98, 100-101, 103, 110-111
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
9 luglio 2003
(1)
«Concorrenza – Intesa – Lisina – Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende – Applicabilità – Gravità dell'infrazione – Fatturato – Cumulo di sanzioni»
Nella causa T-223/00,
[OSCURATO:PERSONA]. Ltd,
con sede in Tokyo (Giappone),
[OSCURATO:PERSONA] GmbH,
con sede in Düsseldorf (Germania),rappresentate dagli avv.ti C. Canenbley e K. Diedrich, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. W. Wils e R. Lyal, in qualità di agenti, assistiti dal sig. J. Flynn, barrister, con domicilio eletto
in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 7 giugno 2000,
2001/418/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso
COMP/36.545/F3 ─ Aminoacidi) (GU 2001, L 152, pag. 24), ovvero la riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quarta Sezione),
composto dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra V. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. P. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 24 aprile 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti all'origine della controversia
1
Le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd e la sua controllata europea [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo, collettivamente:
la
[OSCURATO:PERSONA]), operano nel settore dei prodotti farmaceutici, dei prodotti alimentari, dei prodotti chimici e dei prodotti fitosanitari.
[OSCURATO:PERSONA] ha introdotto il processo di fermentazione della lisina nel 1958.
2
La lisina è il principale aminoacido utilizzato nell'alimentazione animale a fini nutrizionali. La lisina sintetica è impiegata
come additivo negli alimenti con un tenore insufficiente di lisina naturale, ad esempio i cereali, al fine di permettere ai
nutrizionisti di elaborare diete a base di proteine rispondenti al fabbisogno alimentare degli animali. Gli alimenti integrati
con lisina sintetica possono anche sostituire alimenti dotati di un sufficiente tenore di lisina allo stato naturale, ad esempio
la soia.
3
Nel 1995, a seguito di un'indagine segreta svolta dal [OSCURATO:PERSONA] of Investigation, negli [OSCURATO:PERSONA] sono state effettuate
perquisizioni nei locali di parecchie imprese operanti nel mercato della lisina. Nei mesi di agosto e di ottobre 1996 le società
[OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: l'
ADM [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA]. Inc. sono state accusate dalle autorità americane di aver costituito un accordo sui prezzi e sulla ripartizione
dei volumi delle vendite di lisina tra il giugno 1992 e il giugno 1995. In seguito ad accordi conclusi con il Ministero americano
della Giustizia, il giudice investito della causa ha inflitto alcune ammende alle dette imprese, vale a dire un'ammenda di
dollari americani (USD) 10 milioni alla [OSCURATO:PERSONA] e all'[OSCURATO:PERSONA], un'ammenda di USD 70 milioni all'ADM [OSCURATO:PERSONA] e
un'ammenda di USD 1,25 milioni alla [OSCURATO:PERSONA]. L'importo dell'ammenda irrogata alla [OSCURATO:PERSONA]. ammontava, a detta di quest'ultima,
a USD 328 000. Inoltre, tre dirigenti dell'ADM [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati a pene detentive e al pagamento di ammende per
il ruolo svolto nell'accordo.
4
Nel luglio 1996 l'[OSCURATO:PERSONA], richiamandosi alla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 96/C 207/04 sulla non imposizione o sulla
riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la
comunicazione sulla cooperazione), ha offerto alla [OSCURATO:PERSONA] la sua cooperazione per accertare l'esistenza di un cartello sul mercato della lisina ed i
suoi effetti nello Spazio economico europeo (SEE).
5
L'11 e il 12 giugno 1997 la [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962,
n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli [81] e [82] del trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), ha effettuato
accertamenti negli impianti europei dell'ADM [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. In seguito ai detti accertamenti la [OSCURATO:PERSONA] ha manifestato
l'intenzione di collaborare con la [OSCURATO:PERSONA] e le ha fornito alcune informazioni relative, in particolare, alla cronologia
delle riunioni tra i produttori di lisina.
6
Il 28 luglio 1997 la [OSCURATO:PERSONA], in conformità dell'art. 11 del regolamento n. 17, ha rivolto all'ADM [OSCURATO:PERSONA] e alla sua
controllata europea [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l'
ADM [OSCURATO:PERSONA]), alla [OSCURATO:PERSONA]. e alla sua controllata europea [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo, collettivamente: la
[OSCURATO:PERSONA]), nonché alla [OSCURATO:PERSONA], alcune richieste di informazioni in merito al loro comportamento nel mercato degli aminoacidi e alle
riunioni del cartello menzionate nelle dette richieste.
7
Il 30 ottobre 1998, sulla base delle informazioni che le erano state fornite, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una comunicazione
degli addebiti alle ricorrenti e alle altre imprese interessate, vale a dire all'ADM [OSCURATO:PERSONA] e all'ADM [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo,
collettivamente: l'
ADM), all'[OSCURATO:PERSONA] e alla sua controllata europea [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo, collettivamente: l'
[OSCURATO:PERSONA]), alla [OSCURATO:PERSONA]. (già [OSCURATO:PERSONA].) e alla sua controllata europea [OSCURATO:PERSONA], nonché alla [OSCURATO:PERSONA], per violazione degli
artt. 81, n. 1, CE e 53, n. 1, dell'accordo sul SEE (in prosieguo: l'
accordo SEE). Nella comunicazione degli addebiti la [OSCURATO:PERSONA] rimproverava alle dette imprese di aver fissato i prezzi della lisina
nel SEE, nonché quote di vendita per tale mercato, e di essersi scambiate informazioni sui rispettivi quantitativi di vendita,
a decorrere dai mesi di settembre 1990 (l'[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]), marzo 1991 (la [OSCURATO:PERSONA]) e giugno 1992 (l'ADM) fino
al giugno 1995.
8
In seguito all'audizione orale delle imprese in questione il 1° marzo 1999, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato a queste ultime, il
17 agosto 1999, una comunicazione degli addebiti supplementare relativa alla durata dell'intesa.
9
Al termine del procedimento la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 7 giugno 2000, 2001/418/CE, relativa ad un procedimento
a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/36.545/F3 ─ Aminoacidi) (GU 2001,
L 152, pag. 24; in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA]), che è stata notificata alle ricorrenti il 20 giugno 2000.
10
[OSCURATO:PERSONA] comprende le seguenti disposizioni:
Articolo 1
[ADM [OSCURATO:PERSONA]] e la sua controllata europea [ADM [OSCURATO:PERSONA]], [OSCURATO:PERSONA] e la sua controllata europea
[OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA] e la sua controllata europea [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:PERSONA]
e la sua controllata europea [OSCURATO:PERSONA] GmbH, nonché [[OSCURATO:PERSONA]], hanno violato l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE
e l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE per avere partecipato ad accordi sui prezzi, sui volumi di vendita e sullo
scambio di informazioni specifiche relativamente ai volumi di vendita di lisina sintetica nell'intero SEE.L'infrazione si è protratta per i seguenti periodi:
a)
per [ADM [OSCURATO:PERSONA]] e [ADM [OSCURATO:PERSONA]] dal 23 giugno 1992 al 27 giugno 1995;
b)
per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SA almeno dal luglio 1990 al 27 giugno 1995;
c)
per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] GmbH almeno dal luglio 1990 al 27 giugno 1995;
d)
per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] GmbH almeno dal luglio 1990 al 27 giugno 1995;
e)
per [[OSCURATO:PERSONA]] dal 27 agosto 1992 al 27 giugno 1995.
Articolo 2
Alle imprese di cui all'articolo 1 vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni indicate in detto articolo:
a)
[ADM [OSCURATO:PERSONA]] e [ADM [OSCURATO:PERSONA]], in solido, un'ammenda di: 47 300 000 EUR
b)
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SA,in solido, un'ammenda di: 28 300 000 EUR
c)
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] GmbH,in solido, un'ammenda di: 13 200 000 EUR
d)
[OSCURATO:PERSONA] eSewon [OSCURATO:PERSONA] GbmH,in solido, un'ammenda di: 8 900 000 EUR
e)
[[OSCURATO:PERSONA]], un'ammenda di: 12 200 000 EUR
(...).
11
Per il calcolo dell'importo delle ammende la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato, nella [OSCURATO:PERSONA], il metodo stabilito negli orientamenti
per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2 del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5 del trattato
CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli
orientamenti), nonché la comunicazione sulla cooperazione.
12
In primo luogo, l'importo di base dell'ammenda, determinato in funzione della gravità e della durata dell'infrazione, è stato
fissato, per la [OSCURATO:PERSONA], a EUR 21 milioni. Per le società [OSCURATO:PERSONA], ADM, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tale importo è stato fissato, rispettivamente,
a EUR 42, 39, 19,5 e 21 milioni (punto 314 della [OSCURATO:PERSONA]).
13
Per calcolare l'importo di base delle ammende in funzione della gravità dell'infrazione la [OSCURATO:PERSONA] è partita dalla considerazione
che le imprese di cui trattasi avevano commesso un'infrazione molto grave, tenuto conto della sua natura, del suo impatto
concreto sul mercato della lisina nel SEE e dell'estensione del mercato geografico rilevante. Constatando poi, sulla base
dei loro fatturati complessivi realizzati nell'ultimo anno del periodo in cui è stata commessa l'infrazione, che esisteva
una disparità considerevole nelle dimensioni delle imprese partecipanti all'infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato un trattamento
differenziato. Di conseguenza, l'importo di base delle ammende è stato fissato a EUR 30 milioni per l'ADM e l'[OSCURATO:PERSONA] e
a EUR 15 milioni per la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (punto 305 della [OSCURATO:PERSONA]).
14
Per tener conto della durata dell'infrazione commessa da ciascuna impresa e determinare l'importo di base delle loro rispettive
ammende, l'importo di base così determinato è stato maggiorato del 10% all'anno, ossia del 30% per l'ADM e la [OSCURATO:PERSONA] e del
40% per l'[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (punto 313 della [OSCURATO:PERSONA]).
15
In secondo luogo, applicando le circostanze aggravanti, la [OSCURATO:PERSONA] ha maggiorato del 50% gli importi di base delle ammende
dell'ADM e dell'[OSCURATO:PERSONA], aumentandoli di EUR 19,5 milioni per l'ADM e di EUR 21 milioni per l'[OSCURATO:PERSONA], per il fatto che
le dette imprese avevano svolto un ruolo di leader nella commissione dell'infrazione (punto 356 della [OSCURATO:PERSONA]).
16
In terzo luogo, applicando le circostanze attenuanti, la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto del 20% la maggiorazione dell'ammenda inflitta
alla [OSCURATO:PERSONA] in ragione della durata dell'infrazione, per il fatto che la detta impresa ha svolto un ruolo passivo nell'intesa
a decorrere dall'inizio del 1995 (punto 365 della [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre ridotto del 10% gli importi di base
delle ammende di ciascuna delle imprese di cui trattasi, poiché tutte avevano posto fine all'infrazione sin dai primi interventi
dell'autorità pubblica (punto 384 della [OSCURATO:PERSONA]).
17
In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato una
significativa riduzione dell'importo delle ammende, ai sensi del punto D della comunicazione sulla cooperazione. A tale titolo la [OSCURATO:PERSONA] ha
concesso all'[OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] una riduzione del 50% dell'importo dell'ammenda che sarebbe stata loro inflitta in assenza
di cooperazione, alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] una riduzione del 30% e all'ADM, infine, una riduzione del 10% (punti 431, 432 e
435 della [OSCURATO:PERSONA]).
Procedimento e conclusioni delle parti
18
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 agosto 2000 le ricorrenti hanno proposto il presente
ricorso.
19
Su relazione del giudice relatore il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, a titolo delle misure
di organizzazione del procedimento, ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di rispondere per iscritto a vari quesiti. La convenuta ha
ottemperato alla detta richiesta entro il termine stabilito.
20
Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale in occasione dell'udienza tenutasi il 24 aprile
2002.
21
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
─
annullare la disposizione della [OSCURATO:PERSONA] che infligge loro un'ammenda o ridurre l'importo di quest'ultima;
annullare la disposizione della [OSCURATO:PERSONA] che infligge loro un'ammenda o ridurre l'importo di quest'ultima;
─
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
22
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
─
respingere il ricorso;
respingere il ricorso;
─
condannare in solido le ricorrenti alle spese.
condannare in solido le ricorrenti alle spese.
In diritto
23
Il ricorso verte su tre censure principali. Innanzitutto le ricorrenti rimproverano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver calcolato l'importo
dell'ammenda sulla base dei criteri stabiliti dagli orientamenti. Contestano poi alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto,
nel valutare la gravità dell'infrazione, del fatturato pertinente. Infine, fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha considerato,
nella [OSCURATO:PERSONA], le ammende già inflitte negli [OSCURATO:PERSONA].
Sull'applicabilità degli orientamenti
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
24
Le ricorrenti lamentano che la [OSCURATO:PERSONA] ha calcolato l'importo delle ammende applicando il metodo istituito dagli orientamenti,
i quali sono stati pubblicati nel 1998, solo dopo che esse, nel giugno 1997, avevano cooperato con la [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno
di tale censura le ricorrenti deducono due motivi, il primo vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo
affidamento, il secondo vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto.
─ Sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento
25
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di tutela del legittimo affidamento perché con il suo
comportamento nel corso del procedimento amministrativo ha ingenerato in esse una legittima aspettativa quanto al metodo che
sarebbe stato seguito per il calcolo dell'ammenda. Contrariamente a quanto asserisce la [OSCURATO:PERSONA] al punto 328 della [OSCURATO:PERSONA],
le legittime aspettative quanto alle modalità di calcolo potrebbero trovare origine nelle dichiarazioni e nell'atteggiamento
delle istituzioni e non solamente nella comunicazione sulla cooperazione.
26
Al riguardo le ricorrenti fanno valere di aver dato per scontata l'utilizzazione del tradizionale metodo di calcolo, basato
sul fatturato realizzato dall'impresa in causa nel mercato rilevante. Siccome il fatturato della [OSCURATO:PERSONA] nel SEE, per l'anno
1995, nel mercato della lisina ammontava a EUR 16 milioni, in base al detto metodo l'ammenda non avrebbe potuto superare la
somma di EUR 1,6 milioni, al lordo delle deduzioni operate a titolo delle circostanze attenuanti e della cooperazione nel
procedimento.
27
Infatti, il personale della [OSCURATO:PERSONA], i cui atti e le cui dichiarazioni, secondo la giurisprudenza, sarebbero assimilabili
al comportamento dell'istituzione (sentenze della Corte 11 maggio 1983, cause riunite 303/81 e 312/81, Klöckner-Werke/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 1507, punti 28 e seguenti, e del Tribunale 12 ottobre 1999, causa T-48/96, Acme/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3089,
punto 48), avrebbe fornito loro, nel corso del procedimento amministrativo, assicurazioni precise sull'utilizzazione di tale
metodo di calcolo dell'importo delle ammende.
28
Come confermerebbe la [OSCURATO:PERSONA] (punti 319-328), tali assicurazioni risulterebbero da dichiarazioni esplicite del personale
della [OSCURATO:PERSONA] incaricato del fascicolo, con le quali sarebbe stato confermato che la prassi abituale della [OSCURATO:PERSONA]
consisteva nel determinare l'importo di base dell'ammenda in funzione del fatturato nel SEE per il prodotto in oggetto e che
non vi era alcun elemento che potesse giustificare un diverso approccio. Le ricorrenti fanno riferimento, a tale proposito,
alla loro lettera del 7 agosto 1997, che riassume il contenuto delle loro riunioni con la [OSCURATO:PERSONA] del 31 luglio e del
1° agosto 1997, nonché alla lettera di risposta di quest'ultima del successivo 25 agosto. Con essa la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
precisato che le ricorrenti non potevano fare legittimo affidamento sulle dichiarazioni del personale della [OSCURATO:PERSONA] concernenti
la riduzione dell'importo di base dell'ammenda per la loro cooperazione, ma non avrebbe espresso, per contro, nessuna riserva
quanto al metodo di calcolo dell'ammenda, in particolare quanto all'affermazione delle ricorrenti secondo cui l'ammenda è
abitualmente calcolata sulla base del fatturato nel SEE per le vendite del prodotto di cui trattasi. In tal modo la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe ammesso che le ricorrenti potevano fare legittimo affidamento nei colloqui avuti il 31 luglio e il 1° agosto 1997.
29
Sarebbe privo di fondamento l'argomento, enunciato nella [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il personale incaricato del fascicolo avrebbe
ecceduto i propri poteri e non poteva, con le sue prese di posizione, impegnare la [OSCURATO:PERSONA] quanto all'importo dell'ammenda.
30
Nella fattispecie, le dichiarazioni invocate avrebbero avuto ad oggetto non l'importo, bensì il metodo di calcolo dell'ammenda.
Inoltre, la tesi secondo cui il personale incaricato del fascicolo non sarebbe competente a fornire assicurazioni alle imprese
sarebbe contraddetta dalla comunicazione sulla cooperazione, ai termini del cui punto E, n. 1, infatti, ogni impresa
che intenda avvalersi del trattamento favorevole previsto dalla [comunicazione sulla cooperazione] deve mettersi in contatto
con la direzione generale della Concorrenza della [OSCURATO:PERSONA] europea. Infine, anche in altre cause il personale dei servizi della direzione generale della Concorrenza avrebbe dato assicurazioni
precise alle imprese quanto alla valutazione che sarebbe stata fatta nella [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, le ricorrenti citano un
certo numero di cause in cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe accettato di tener conto della cooperazione fornita dalle imprese finanche
prima della pubblicazione della comunicazione sulla cooperazione [v., per esempio, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 luglio
1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo [81] del trattato CE (IV/C/33.833 ─ Cartoncino) (GU L 243,
pag. 1)].
31
In conclusione, le ricorrenti fanno presente di essersi decise a cooperare con la [OSCURATO:PERSONA] avendo fatto affidamento sulle
assicurazioni loro fornite circa il metodo per il calcolo dell'ammenda.
32
[OSCURATO:PERSONA] replica che non è giustificato che gli operatori economici facciano legittimo affidamento sulla conservazione
di una situazione giuridica che può essere modificata dalle istituzioni comunitarie. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, nel caso della
politica in materia di calcolo delle ammende. Nella fattispecie, l'adozione degli orientamenti sarebbe peraltro anteriore
alla comunicazione degli addebiti inviata alle ricorrenti.
33
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la sua lettera del 25 agosto 1997 non contiene alcuna assicurazione quanto all'applicazione di
un metodo per il calcolo basato sul fatturato delle vendite di lisina nel SEE.
─ Sulla violazione del principio di certezza del diritto
34
Le ricorrenti fanno valere che, in forza del principio della certezza del diritto nonché di quello connesso dell'inopponibilità
(
estoppel in diritto inglese), un'istituzione che ha indotto un'impresa a fare affidamento su dichiarazioni mendaci se ne assume poi
la responsabilità (v., in particolare, conclusioni dell'avvocato generale Warner nella sentenza della Corte 16 ottobre 1980,
cause riunite 63/79 e 64/79, Herber/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2975, 3002).
35
Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA], avendo reso dichiarazioni mendaci circa l'applicazione alla [OSCURATO:PERSONA] del metodo tradizionale
per il calcolo delle ammende, non potrebbe applicare il nuovo metodo stabilito dagli orientamenti. Infatti, secondo le ricorrenti,
tenuto conto dei termini previsti per l'elaborazione di nuove comunicazioni nel settore del diritto della concorrenza, nelle
riunioni del 31 luglio e del 1° agosto 1997 il personale della [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare che gli orientamenti sarebbero
stati pubblicati di lì a poco ossia il 14 gennaio 1998. Esse aggiungono che, considerata la corrispondenza scambiata nei giorni
7 e 25 agosto 1997, la [OSCURATO:PERSONA] era consapevole che esse intanto cooperavano in quanto avevano fatto affidamento sulle
sue dichiarazioni.
36
Alla luce di quanto sopra, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta a rispettare gli impegni assunti e l'ammenda delle ricorrenti dovrebbe
essere ridotta sulla base del metodo di calcolo in vigore prima della pubblicazione degli orientamenti.
37
[OSCURATO:PERSONA] nega di aver violato il principio di certezza del diritto per le stesse ragioni dedotte nell'ambito del motivo
vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.
Giudizio del Tribunale
38
Occorre ricordare, in primo luogo, che il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si
trovi in una situazione dalla quale risulti che l'amministrazione comunitaria ha suscitato in lui aspettative fondate (sentenze
della Corte 11 marzo 1987, causa 265/85, Van den Bergh en Jurgens e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1155, punto
44, e 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2477, punto 26). Inoltre, nessuno può invocare
una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall'amministrazione (v. sentenza del Tribunale
18 gennaio 2000, causa T-290/97, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-15, punto 59, e la giurisprudenza citata).
39
In secondo luogo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante (sentenze della Corte 14 febbraio 1990, causa
C-350/88, Delacre e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-395, punto 33, e 23 novembre 2000, causa C-1/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-10349, punto 52), non è giustificato che gli operatori economici facciano legittimo affidamento sulla conservazione
di una situazione esistente che può essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie.
40
Orbene, nell'ambito della normativa comunitaria di concorrenza, risulta chiaramente dalla giurisprudenza (v., in particolare,
sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825,
punto 109) che la sua efficace applicazione implica che la [OSCURATO:PERSONA] possa sempre adeguare l'entità delle ammende alle esigenze
della politica della concorrenza. Di conseguenza, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inflitto, nel passato, ammende di una
determinata entità per taluni tipi di infrazioni non può privarla della possibilità di elevare tale entità nei limiti indicati
dal regolamento n. 17.
41
In più, secondo la medesima giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad annunciare, nella comunicazione degli addebiti,
un eventuale mutamento della sua politica in fatto di entità generale delle ammende, poiché tale possibilità dipende da considerazioni
generali di politica della concorrenza non direttamente connesse alle particolari circostanze delle pratiche in esame (sentenza
[OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 22).
42
Poiché gli orientamenti, nei quali la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito un nuovo metodo generale per il calcolo delle ammende, sono
stati adottati al tempo stesso anteriormente alla comunicazione degli addebiti inviata a tutte le imprese partecipanti al
cartello e indipendentemente dalle circostanze particolari della fattispecie, ne risulta a maggior ragione che le ricorrenti
non possono rimproverare alla [OSCURATO:PERSONA] di averli applicati al fine di determinare l'importo dell'ammenda, salvo dimostrare
che l'amministrazione aveva suscitato in essa aspettative fondate in senso contrario.
43
In merito le ricorrenti fanno valere innanzitutto che, contrariamente a quanto asserisce la [OSCURATO:PERSONA] al punto 328 della
[OSCURATO:PERSONA], le legittime aspettative in ordine alle modalità di calcolo possono trovare origine nelle dichiarazioni e nell'atteggiamento
delle istituzioni
e non solamente nella comunicazione sulla cooperazione. Là dove le ricorrenti sostengono che la detta comunicazione lasciava supporre che potesse essere loro applicato il metodo
di calcolo delle ammende solitamente seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] al momento in cui esse hanno deciso di cooperare, si deve considerare
tale argomento del tutto infondato.
44
Certamente, occorre notare che, al punto E, n. 3, della detta comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] si dichiara
consapevole del fatto che la presente comunicazione crea aspettative legittime sulle quali faranno affidamento le imprese
che intendono informarla dell'esistenza di un'intesa.
45
Tuttavia, tenuto conto dello scopo della comunicazione sulla cooperazione, che è quello, ai sensi del suo punto A, n. 3, di
defini[r]e le condizioni alle quali le imprese che cooperano con la [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle sue indagini relative ad un'intesa
potranno evitare l'imposizione di ammende che altrimenti sarebbero loro inflitte, o beneficiare di riduzioni del loro ammontare, le eventuali
aspettative legittime delle ricorrenti potevano vertere solo sulle modalità della riduzione da effettuare a titolo della loro cooperazione e non
sull'importo dell'ammenda
che altrimenti sarebb[e] loro inflitt[a] o sul metodo di calcolo applicabile per determinarla.
46
Le ricorrenti sostengono, poi, di aver ricevuto assicurazioni precise da parte dei servizi della [OSCURATO:PERSONA] che le inducevano
a credere mantenuto il metodo di calcolo asseritamente applicato prima della pubblicazione degli orientamenti.
47
Al riguardo esse invocano il contenuto di una lettera del 7 agosto 1997 (allegato 4 al ricorso) indirizzata ai servizi della
[OSCURATO:PERSONA] incaricati del fascicolo al fine di riassumere l'oggetto delle loro riunioni con essi nella prospettiva di una
cooperazione, nonché quello della risposta di tali servizi del successivo 25 agosto (allegato 5 al ricorso).
48
Nella sua lettera del 7 agosto 1997, finalizzata principalmente a ottenere assicurazioni sull'applicabilità della comunicazione
sulla cooperazione e sulla possibilità di una riduzione dell'ammenda a tal titolo, la [OSCURATO:PERSONA] osserva, in via incidentale, che
quanto all'importo della possibile ammenda, i detti servizi le hanno
confermato che l'approccio tradizionale della [OSCURATO:PERSONA] è di determinare l'importo dell'ammenda sulla base del fatturato
dell'impresa per le vendite del prodotto in questione nel mercato del SEE per l'ultimo anno di infrazione. Orbene, riferendosi esplicitamente a tale osservazione, la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 25 agosto 1997 indica che
è evidente che esistono vari fattori differenti che determinano l'entità di un'eventuale ammenda, quale la durata e la gravità
dell'infrazione ed il beneficio da questa generato per le parti.
49
A parte il fatto che manca qualunque riferimento nella lettera del 7 agosto 1997 alla pretesa dichiarazione di un dipendente
della [OSCURATO:PERSONA] circa il mantenimento del metodo di calcolo praticato prima della pubblicazione degli orientamenti, si deve
constatare che gli elementi prodotti dalle ricorrenti non permettono di concludere che, nella fattispecie, è stato violato
il principio di tutela del legittimo affidamento.
50
Per un verso, il fatto, quand'anche vero, che gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] abbiano potuto confermare nelle riunioni del 31
luglio e del 1° agosto 1997 che l'approccio tradizionale della [OSCURATO:PERSONA] in materia di calcolo delle ammende si basava su
un certo fatturato non assicura, di per sé, che tale metodo venga applicato in futuro, tanto più che la giurisprudenza succitata
esclude qualsivoglia mantenimento automatico di una prassi decisionale in materia.
51
Per altro verso, la risposta della [OSCURATO:PERSONA], se è vero che non infirma espressamente la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] contenuta
nella lettera del 7 agosto 1997, neppure la conferma, bensì sottolinea, in sostanza, che l'importo di base di un'ammenda è
calcolato in funzione di diversi elementi (gravità, durata e utili). Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe invocare a buon diritto il
legittimo affidamento solo se la [OSCURATO:PERSONA] le avesse fornito all'inizio
assicurazioni, ciò che presuppone un atto positivo da parte dell'amministrazione e non, come nella fattispecie, una mera astensione risultante
da mancanza di opposizione espressa (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 2 ottobre 2001, cause riunite T-222/99, T-327/99
et T-329/99, Martinez e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3397, punto 184, e, per analogia, 27 marzo 1990, causa T-123/89, Chomel/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-131, punto 27). Poi, anche a supporre che i servizi della [OSCURATO:PERSONA] abbiano fornito assicurazioni quanto al
metodo di calcolo che sarebbe stato utilizzato, queste ultime dovrebbero essere ancora
precisate. Tale non è precisamente il caso, poiché nella detta risposta è sottolineato che il calcolo dell'importo dell'ammenda è basato
su diversi elementi tra i quali peraltro non figura il fatturato dell'impresa di cui trattasi.
52
Nell'udienza le ricorrenti hanno fatto riferimento a un'altra frase della lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 25 agosto 1997 per
fondare le loro conclusioni, e cioè quella finale, così redatta:
Mi sembra che tali osservazioni, che non costituiscono affatto una valutazione della correttezza ovvero dell'erroneità del
Vostro resoconto della discussione, incoraggeranno le Vostre clienti a cooperare. E' sufficiente constatare che tale frase, essendo piuttosto evasiva, non è idonea a provare che fossero state date alla
[OSCURATO:PERSONA] assicurazioni precise. Quanto, infine, al motivo vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto e di quello connesso dell'
estoppel, è sufficiente rilevare che esso si basa sull'esistenza di
dichiarazioni mendaci della [OSCURATO:PERSONA] concernenti l'applicazione alla [OSCURATO:PERSONA] del metodo di calcolo per le ammende asseritamente in vigore, di
cui le ricorrenti non hanno fornito prove.
54
Tutto ciò considerato, i motivi vertenti sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del
diritto devono essere respinti.
Sul fatturatopreso in considerazionea titolo della gravità dell'infrazione
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
55
Le ricorrenti sostengono che, nell'ambito della sua valutazione della gravità dell'infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso
un errore manifesto di valutazione e violato il principio di proporzionalità in quanto si è basata sul fatturato mondiale
della [OSCURATO:PERSONA] e non su quello relativo alle sue vendite di lisina nel SEE, che invece rappresenta solo una piccola parte del
primo. Per quanto riguarda la valutazione della gravità dell'infrazione, le ricorrenti ricordano che, ai sensi del punto 1 A, primo
comma, degli orientamenti, occorre
prenderne in considerazione la natura, l'impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l'estensione del mercato geografico
rilevante. Avendo essa constatato, al punto 298 della [OSCURATO:PERSONA], che l'infrazione aveva avuto un impatto sul mercato della lisina nel
SEE, sarebbe spettato alla [OSCURATO:PERSONA] fissare l'importo di base dell'ammenda in funzione della gravità dell'infrazione tenendo
conto del fatturato dell'impresa per le vendite di lisina nel SEE e non del suo fatturato mondiale. Guardando al fatturato
mondiale, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe analizzato l'impatto concreto dell'infrazione, né tenuto conto della giurisprudenza (sentenza
del Tribunale 14 luglio 1994, causa T-77/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-549, punti 94 e 95).
57
Nella fattispecie, tale errore manifesto di valutazione sarebbe tanto più pregiudizievole per le ricorrenti in quanto il fatturato
della [OSCURATO:PERSONA] per le vendite di lisina nel SEE ammontava solo a EUR 16 milioni. L'ammenda inflitta rappresenterebbe dunque l'82,5%
del detto fatturato.
58
L'impatto dell'infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tanto più limitato perché, a differenza delle altre imprese, nel SEE
essa era attiva solo come distributrice a mezzo di agenti di commercio e non come produttrice di lisina destinata al consumo
nel SEE. Orbene, la giurisprudenza imporrebbe di tener conto delle circostanze specifiche ai fini del calcolo dell'ammenda
(sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 661, e 8 novembre 1983, cause riunite
96/82-102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3369).
59
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerare l'effetto attenuato dell'infrazione sul mercato della lisina nel SEE viste
le conseguenze generate dalla politica agricola comune. Infatti, mentre il prezzo dei cereali era rimasto elevato nel periodo
dell'infrazione a causa degli aiuti concessi a titolo della politica agricola comune, la domanda di lisina sarebbe rimasta
bassa, per cui l'impatto dell'infrazione sarebbe stato minore. Basandosi sul fatturato mondiale della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe dunque negletto tale causa di limitazione dell'impatto dell'infrazione nel SEE.
60
[OSCURATO:PERSONA] ribatte che la sua valutazione è conforme agli orientamenti e che l'importo di base, determinato in funzione
della gravità dell'infrazione, non è sproporzionato. Inoltre, non sarebbe richiesto, in diritto, che la [OSCURATO:PERSONA] si basi
sul fatturato nel SEE per fissare un'ammenda. L'art. 15 del regolamento n. 17 si riferirebbe soltanto al fatturato totale
e unicamente come elemento per plafonare le ammende.
Giudizio del Tribunale
61
Da una giurisprudenza consolidata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] dispone, nell'ambito del regolamento n. 17, di un potere discrezionale
nella determinazione dell'importo delle ammende al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle
regole di concorrenza (sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1165, punto
59; 11 dicembre 1996, causa T-49/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. II-1799, punto 53, nonché 21 ottobre 1997, causa
T-229/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1689, punto 127). L'efficace applicazione delle dette regole implica che
la [OSCURATO:PERSONA] possa sempre adeguare l'entità delle ammende alle esigenze della politica comunitaria della concorrenza, eventualmente
elevando tale entità (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 109). Occorre ricordare che, nella [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato l'importo dell'ammenda imposta alle ricorrenti
applicando il metodo di calcolo che essa stessa si è data negli orientamenti. Orbene, è giurisprudenza costante che la [OSCURATO:PERSONA]
non può discostarsi dalle regole che essa stessa si è imposte (v. sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1711, punto 53, confermata in seguito a impugnazione con sentenza della Corte 8 luglio
1999, causa C-51/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4235, e la giurisprudenza citata). In particolare, quando
la [OSCURATO:PERSONA] adotta orientamenti destinati a precisare, nel rispetto del Trattato, i criteri che intende applicare nell'esercizio
del suo potere discrezionale, ne deriva un'autolimitazione di tale potere in quanto la detta istituzione è tenuta a conformarsi
alle norme indicative che essa stessa si è imposta (sentenze del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-380/94, AIUFFASS e AKT/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2169, punto 57, e 30 aprile 1998, causa T-214/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-717, punto 89).
63
Secondo gli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] prende come punto di partenza per il calcolo delle ammende un importo determinato
in funzione della gravità dell'infrazione (in prosieguo: l'
importo di base generale). La gravità delle infrazioni è stabilita in funzione di molteplici elementi, di alcuni dei quali la [OSCURATO:PERSONA] deve ormai
tenere obbligatoriamente conto.
64
A tale proposito gli orientamenti dispongono che, a parte la natura dell'infrazione, il suo impatto reale sul mercato e l'estensione
geografica di quest'ultimo, è necessario valutare in che misura gli autori dell'infrazione abbiano l'effettiva capacità economica
di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e fissare l'importo dell'ammenda ad
un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo (punto 1 A, quarto capoverso).
65
Del resto, si può altresì tener conto del fatto che le imprese di grandi dimensioni sono meglio in grado di valutare il carattere
d'infrazione del loro comportamento e le conseguenze che ne derivano (punto 1 A, quinto capoverso).
66
Nei casi che riguardano molte imprese, come i cartelli, può essere opportuno ponderare l'importo di base generale in modo
da tener conto del peso specifico e dunque dell'impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione
di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nelle dimensioni delle imprese che commettono
il medesimo tipo di infrazione, e da adattare conseguentemente l'importo di base generale secondo le caratteristiche specifiche
di ciascuna impresa (in prosieguo: l'
importo di base specifico) (punto 1 A, sesto capoverso).
67
Occorre notare che gli orientamenti non prevedono che l'importo delle ammende sia calcolato in funzione del fatturato complessivo
o del fatturato realizzato dalle imprese nel mercato rilevante. Tuttavia, essi non ostano neppure a che tali fatturati siano
presi in considerazione per la determinazione dell'importo dell'ammenda affinché siano rispettati i principi generali del
diritto comunitario e qualora le circostanze lo richiedano. In particolare, il fatturato può essere preso in considerazione
al momento della valutazione dei diversi elementi elencati sopra, ai punti 64-66 (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa
T-23/99, [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1705, punti 283 e 284).
68
D'altro canto, si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, tra i criteri di valutazione della gravità dell'infrazione
possono figurare, secondo i casi, il volume e il valore delle merci oggetto dell'infrazione, le dimensioni e la potenza economica
dell'impresa e, pertanto, l'influenza che essa può aver esercitato sul mercato. Ne consegue, da un lato, che, per determinare
l'ammenda, si può tener conto tanto del fatturato complessivo dell'impresa, il quale costituisce un'indicazione, sia pure
approssimata e imperfetta, delle sue dimensioni e della sua potenza economica, quanto della frazione di quel dato proveniente
dalla vendita delle merci oggetto dell'infrazione e che è quindi atta a fornire un'indicazione della sua gravità. Ne risulta,
dall'altro, che non si deve attribuire né all'uno né all'altro di questi dati un peso eccessivo rispetto agli altri criteri
di valutazione, di modo che la determinazione di un'ammenda adeguata non può essere il risultato di un semplice calcolo basato
sul fatturato complessivo (sentenze [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 120 e 121; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 94, e sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-327/94, SCA Holding/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1373, punto
176).
69
Nel caso di specie, dalla [OSCURATO:PERSONA] risulta che, per determinare l'importo di base dell'ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto
preso in considerazione la natura dell'infrazione, il suo impatto concreto sul mercato e l'estensione geografica di quest'ultimo.
[OSCURATO:PERSONA] ha poi indicato che, nell'ambito del trattamento differenziato da applicare alle imprese, occorreva tener conto
dell'
effettiva capacità economica delle imprese interessate di arrecare un danno consistente al mercato della lisina nel SEE, della portata dissuasiva dell'ammenda e delle rispettive dimensioni delle dette imprese (punto 304 della [OSCURATO:PERSONA]). Per
valutare tali elementi, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di basarsi sul fatturato totale realizzato da ciascuna delle imprese in questione
nel corso dell'ultimo anno dell'infrazione, ritenendo che il detto fatturato le consentisse
di valutare le risorse e l'importanza reale delle imprese interessate sui mercati interessati dalla loro condotta illegale (punto 304 della [OSCURATO:PERSONA]).
70
Le ricorrenti lamentano precisamente che la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione il fatturato di cui sopra, anziché quello
proveniente dalle vendite del prodotto in questione nel SEE.
71
A questo punto va sottolineato che, vista una certa ambiguità derivante dalla lettura combinata della [OSCURATO:PERSONA] e delle memorie
presentate dalla convenuta nel presente procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito in udienza, su espressa richiesta del Tribunale,
di aver tenuto conto non solo del fatturato
globale delle imprese di cui trattasi, vale a dire di quello relativo a tutte le loro attività, ma anche del fatturato mondiale nel
mercato della lisina, due diversi fatturati riportati in una tabella inserita al punto 304 della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, va rilevato
che, ai sensi del punto 318 della [OSCURATO:PERSONA],
la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto debito conto dell'importanza economica della specifica attività oggetto dell'infrazione nelle sue
conclusioni relative alla gravità.
72
E' tuttavia pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto del fatturato realizzato dalle imprese in questione nel mercato
interessato dall'infrazione, cioè in quello della lisina nel SEE.
73
Orbene, con riferimento all'analisi dell'
effettiva capacità economica delle imprese interessate di arrecare un danno consistente al mercato della lisina nel SEE, che implica una valutazione dell'importanza reale delle dette imprese sul mercato rilevante, vale a dire della loro influenza
su quest'ultimo, il fatturato globale fornisce solo una visione inesatta delle cose. Non si può escludere, infatti, che un'impresa
potente, con molteplici attività diverse, sia presente solo in maniera accessoria in un mercato di prodotti specifico come
quello della lisina. Inoltre, non si può escludere che un'impresa con una posizione importante in un mercato geografico extracomunitario
abbia soltanto una posizione debole nel mercato comunitario o del SEE. In casi del genere, il solo fatto che l'impresa interessata
realizzi un fatturato globale significativo non vuol dire necessariamente che essa eserciti un'influenza determinante sul
mercato interessato dall'infrazione. E' per questo motivo che la Corte ha sottolineato, nella sentenza 17 dicembre 1998, causa
C-185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8417, punto 139), che le quote di mercato detenute da un'impresa, pur
non essendo determinanti per concludere che essa fa parte di un gruppo economico potente, sono però rilevanti al fine di determinare
l'influenza che essa ha potuto esercitare sul mercato. Ebbene, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto né dell'entità
delle quote di mercato delle imprese in questione nel mercato interessato, né del fatturato delle imprese nel mercato interessato
(quello della lisina nel SEE), il quale avrebbe consentito, tenuto conto della mancanza di produttori terzi, di determinare
l'importanza relativa di ciascuna impresa nel mercato rilevante facendo risultare indirettamente il valore delle rispettive
quote di mercato (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 dicembre 1985, cause riunite 240/82-242/82, 261/82, 262/82, 268/82
e 269/82, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3831, punto 99).
74
D'altra parte, dalla [OSCURATO:PERSONA] risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto esplicito riferimento alla valutazione del
peso specifico e dunque dell'impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, valutazione che essa deve ormai effettuare in forza degli orientamenti quando ritiene, come nel caso di specie, che sia
opportuno ponderare gli importi di base dell'ammenda in quanto trattasi di un'infrazione che coinvolge più imprese (tipo cartello)
tra le quali esistono disparità considerevoli di dimensioni (v. punto 1 A, sesto capoverso, degli orientamenti).
75
A tale proposito il riferimento nella [OSCURATO:PERSONA] (ultima frase del punto 304) all'
importanza reale delle imprese non è tale da colmare la lacuna di cui sopra.
76
Infatti, la valutazione del peso specifico, ovvero dell'impatto reale, dell'infrazione commessa da ciascuna impresa consiste,
in realtà, nel determinare l'entità dell'infrazione commessa da ciascuna di esse e non l'importanza dell'impresa in questione
in termini di dimensioni o di potenza economica. Orbene, come risulta da una giurisprudenza costante (v., in particolare,
sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 121, e sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-347/94,
Mayr-Melnhof/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1751, punto 369), la parte del fatturato corrispondente alle merci coinvolte nell'infrazione
può fornire una corretta indicazione dell'entità dell'infrazione nel mercato rilevante. In particolare, come ha sottolineato
il Tribunale, il volume di affari realizzato sui prodotti che siano stati oggetto di una pratica restrittiva costituisce un
elemento obiettivo che fornisce il giusto metro della nocività della pratica medesima rispetto al normale gioco della concorrenza
(v. sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T-151/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-629, punto 643).
77
Da quanto sopra discende che, basandosi sui fatturati mondiali delle ricorrenti senza prendere in considerazione il loro fatturato
nel mercato interessato dall'infrazione, quello della lisina nel SEE, la [OSCURATO:PERSONA] non ha osservato il punto 1 A, quarto
e sesto capoverso, degli orientamenti e non, come asseriscono le ricorrenti, il punto 1 A, primo comma, del detto testo, ove
viene preso in considerazione l'impatto concreto dell'infrazione sul mercato rilevante. Infatti, gli effetti da prendere in
considerazione a tal titolo sono quelli risultanti dal complesso dell'infrazione alla quale le imprese hanno partecipato (sentenza
della Corte 8 luglio 1999, causa C-49/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4125, punti 150-152), per cui a tale
riguardo non rileva considerare il comportamento individuale o i dati propri di ciascuna impresa.
78
Alla luce di ciò spetta al Tribunale verificare se il fatto di non aver preso in considerazione il fatturato nel mercato interessato
e di aver pertanto tenuto in non cale gli orientamenti abbia condotto la [OSCURATO:PERSONA] a violare, nella fattispecie, il principio
di proporzionalità quando ha fissato l'importo dell'ammenda. Al riguardo occorre ricordare che la valutazione della proporzionalità
dell'ammenda inflitta alla gravità e alla durata dell'infrazione ─ criteri enunciati all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17
─ rientra nella competenza giurisdizionale anche di merito conferita al Tribunale dall'art. 17 del medesimo regolamento.
79
Nel presente caso, le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che l'importo di base specifico dell'ammenda, fissato in EUR 15
milioni, è eccessivo, in quanto è quasi identico al fatturato realizzato nel mercato della lisina nel SEE durante l'ultimo
anno d'infrazione, che è di EUR 16 milioni.
80
Occorre innanzitutto far presente che la circostanza che l'importo di base specifico dell'ammenda sia quasi identico al fatturato
realizzato nel mercato di cui trattasi non è di per sé concludente. Tale importo, infatti, pari a EUR 15 000 000, costituisce
solo un valore intermedio che, in sede di applicazione del metodo definito dagli orientamenti, viene poi adattato in funzione
della durata dell'infrazione e delle circostanze aggravanti o attenuanti constatate.
81
In secondo luogo, la natura stessa dell'infrazione, l'impatto reale di quest'ultima, l'estensione geografica del mercato rilevante,
la necessaria portata dissuasiva dell'ammenda e le dimensioni delle imprese in questione sono altrettanti elementi che la
[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, nella fattispecie, idonei a giustificare un tale importo intermedio. La convenuta ha giustamente
qualificato l'infrazione
molto grave, in quanto le ricorrenti hanno partecipato ad un'intesa orizzontale avente ad oggetto la fissazione di obiettivi di prezzi
e di quote di vendita e la creazione di un sistema di scambio d'informazioni sui quantitativi di vendita che ha esercitato
un'influenza concreta sul mercato della lisina nel SEE facendo aumentare artificiosamente i prezzi e ridurre i detti quantitativi.
Per quanto concerne le dimensioni delle imprese e la portata dissuasiva delle ammende, occorre sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA]
ha opportunamente deciso di basarsi sul fatturato globale delle imprese interessate. Secondo la giurisprudenza, infatti, è
proprio il volume d'affari complessivo a rivelare le dimensioni di un'impresa (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]
française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 121) nonché la sua potenza economica, determinante per valutare la portata dissuasiva
di un'ammenda nei suoi confronti.
82
In terzo luogo, va sottolineato che l'ammenda di EUR 15 000 000 inflitta alle ricorrenti è notevolmente inferiore a quella
minima di EUR 20 000 000 che gli orientamenti normalmente prevedono per questo tipo d'infrazione molto grave (v. punto 1 A,
secondo capoverso, terzo trattino).
83
A sostegno delle loro affermazioni le ricorrenti richiamano in maniera esplicita anche la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
nella quale il Tribunale ha accolto il motivo vertente su una violazione del principio di proporzionalità perché la [OSCURATO:PERSONA]
non aveva preso in considerazione il fatto che il fatturato realizzato con i prodotti cui si riferiva l'infrazione era relativamente
esiguo rispetto a quello dell'insieme delle vendite realizzate dall'impresa in questione, il che ha giustificato una riduzione
dell'importo dell'ammenda (punti 94 e 95). Le ricorrenti fanno valere precisamente che le vendite di lisina nel SEE rappresentavano
solo una piccola parte del loro fatturato mondiale.
84
Va osservato, per prima cosa, che la soluzione adottata dal Tribunale nella succitata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] concerne
la fissazione dell'importo definitivo dell'ammenda e non, come nella fattispecie, dell'importo di base della stessa rispetto
alla gravità dell'infrazione.
85
Poi, anche supponendo che la giurisprudenza di cui sopra possa essere trasposta alla fattispecie in esame, occorre ricordare
che, nell'ambito della sua competenza giurisdizionale anche di merito, il Tribunale valuta altresì l'adeguatezza dell'importo
delle ammende. Orbene, tale valutazione può giustificare la produzione e la presa in considerazione di elementi aggiuntivi
d'informazione (v., in tal senso, sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C-297/98 P, SCA Holding/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. I-10101, punti 53-55) quali, eventualmente, il fatturato realizzato dalle ricorrenti nel mercato della lisina nel SEE,
del quale la [OSCURATO:PERSONA] non tiene conto.
86
Al riguardo occorre sottolineare che dal confronto dei diversi fatturati delle ricorrenti per il 1995 risultano due elementi
informativi. Da un lato, è vero che il fatturato proveniente dalle vendite di lisina nel SEE, pari a EUR 16 milioni, può essere
considerato esiguo rispetto al fatturato complessivo, che ammonta a EUR 2,8 miliardi. Dall'altro lato, viceversa, risulta
che il fatturato delle vendite di lisina nel SEE rappresenta una quota relativamente importante del fatturato realizzato nel
mercato mondiale della lisina (EUR 73 milioni), e cioè circa il 22%.
87
Poiché le vendite di lisina nel SEE rappresentano, quindi, non una parte esigua, bensì una quota significativa di quest'ultimo
fatturato, non si può addurre validamente una violazione del principio di proporzionalità, tanto più che l'importo di base
dell'ammenda non è stato determinato soltanto mediante un mero calcolo rapportato al fatturato complessivo, ma anche sulla
scorta del fatturato settoriale e di altri elementi rilevanti quali la natura dell'infrazione, l'impatto reale di quest'ultima
sul mercato, l'estensione del mercato rilevante, la necessaria portata dissuasiva della sanzione, le dimensioni e la potenza
delle imprese.
88
Tale conclusione non può essere infirmata da una mera allegazione sulle conseguenze della politica agricola comune sui prezzi
dei cereali in Europa nel periodo dell'infrazione e sul preteso carattere circoscritto dell'infrazione nel SEE, né dalla circostanza
che la lisina distribuita dalla [OSCURATO:PERSONA] sul mercato europeo era prodotta al di fuori di tale territorio, situazione comune a
tutti i produttori in causa ad eccezione dell'[OSCURATO:PERSONA] (punto 35 della [OSCURATO:PERSONA]).
89
Per le ragioni suesposte il Tribunale giudica, nell'esercizio della sua competenza giurisdizionale, che l'importo di base
dell'ammenda determinato in funzione della gravità dell'infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] è adeguato e che, siccome la mancata
considerazione degli orientamenti da parte della [OSCURATO:PERSONA] non ha provocato nella fattispecie una violazione del principio
di proporzionalità, occorre allora respingere la censura dedotta a tale proposito dalle ricorrenti.
Sull'incidenzadell'ammenda già inflitta negli [OSCURATO:PERSONA] delle parti
90
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio del divieto del cumulo di sanzioni consacrato dalla giurisprudenza
(sentenze della Corte 13 febbraio 1969, causa 14/68, [OSCURATO:PERSONA] e.a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1, punto 11, e 14 dicembre
1972, causa 7/72, Boehringer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1281, punti 3-5; sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-149/89,
Sotralentz/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1127, punto 29), in quanto, in sede di calcolo dell'importo di base dell'ammenda, essa
non ha considerato l'ammenda già inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] dalle autorità americane.
91
Secondo le ricorrenti, il principio di equità che impone di tener conto di ammende già inflitte al medesimo titolo a un'impresa
dev'essere rispettato anche se, a motivo della diversa localizzazione geografica dei loro effetti, il comportamento sul territorio
del SEE costituisce un'infrazione diversa da quella sanzionata negli [OSCURATO:PERSONA].
92
Nella fattispecie, poiché la [OSCURATO:PERSONA] è stata sanzionata per l'incidenza negli [OSCURATO:PERSONA] della sua partecipazione all'intesa
mondiale sulla lisina, vale a dire per il medesimo fatto contestatole dalla [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima avrebbe dovuto dedurre
dal fatturato preso in considerazione il fatturato realizzato negli [OSCURATO:PERSONA] (USD 31 milioni ovvero EUR 24 milioni, tra
l'ottobre 1994 e il settembre 1995).
93
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che la giurisprudenza invocata dalle ricorrenti non concerne le decisioni di autorità di paesi terzi,
bensì quelle di autorità nazionali della concorrenza negli [OSCURATO:PERSONA] comunitari. Siccome questi ultimi possono applicare il loro
diritto nazionale della concorrenza a prassi che possono essere parimenti soggette al diritto comunitario della concorrenza,
sarebbe logico per la [OSCURATO:PERSONA] tener conto delle ammende già inflitte da autorità nazionali.
94
L'argomento delle ricorrenti secondo cui occorrerebbe dedurre la parte del fatturato della [OSCURATO:PERSONA] realizzato negli [OSCURATO:PERSONA]
sarebbe del tutto infondato. Conformemente agli orientamenti, il fatturato mondiale delle imprese interessate non costituirebbe
la base di calcolo delle ammende, ma servirebbe solamente a distinguere le imprese in funzione delle loro dimensioni.
95
Infine, sarebbe paradossale che un'impresa che ha partecipato a un'intesa a livello mondiale si aspetti un trattamento più
favorevole di quello riservato a un'impresa che ha partecipato a un'intesa su scala europea. Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA]
dovrebbe esercitare il suo potere di irrogare ammende allo scopo di reprimere e di dissuadere.
Giudizio del Tribunale
96
Risulta dalla giurisprudenza che il principio del ne bis in idem, sancito anche dall'art. 4 del protocollo n. 7 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950,
costituisce un principio generale del diritto comunitario di cui il giudice garantisce il rispetto (sentenze della Corte 5
maggio 1966, cause riunite 18/65 e 35/65, Gutmann/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 149, in particolare pag. 172, e Boehringer/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 3; sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T-305/94 a T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94,
T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-931, punto 96, confermata
sul punto dalla sentenza della Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P
a C-252/99 P e C-254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8375, punto 59).
97
Nell'ambito del diritto comunitario della concorrenza, il detto principio vieta che un'impresa venga condannata o perseguita
di nuovo dalla [OSCURATO:PERSONA] per un comportamento anticoncorrenziale per il quale sia stata sanzionata o dichiarata non responsabile
in forza di una precedente decisione della [OSCURATO:PERSONA] non più suscettibile di impugnazione.
98
Inoltre, nella giurisprudenza è stata ammessa la possibilità di un cumulo delle sanzioni, l'una comunitaria e l'altra nazionale,
nel caso di due procedimenti paralleli, che perseguono fini diversi, la cui ammissibilità deriva dal particolare sistema di
ripartizione delle competenze fra la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia d'intese. Tuttavia, un'esigenza generale d'equità
implica che, nel commisurare l'ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto delle sanzioni che siano state già irrogate all'impresa
per lo stesso fatto, qualora si tratti di sanzioni inflitte per violazione del diritto delle intese di uno Stato membro e,
di conseguenza, per fatti avvenuti nel territorio comunitario (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a., cit., punto 11, e Boehringer/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 3; sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-141/89, Tréfileurope/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-791, punto 191,
e Sotralentz/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 29).
99
Per la parte in cui le ricorrenti lamentano che, infliggendo loro un'ammenda per la partecipazione a un'intesa già sanzionata
dalle autorità americane, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio del ne bis in idem, ai sensi del quale non può essere inflitta
una seconda sanzione alla stessa persona per la medesima infrazione, occorre rilevare che il detto argomento non può essere
accolto dal Tribunale.
100
A tale proposito è sufficiente ricordare che il giudice comunitario ha riconosciuto che un'impresa può essere validamente
sottoposta a due procedimenti paralleli per la stessa infrazione e quindi ad una duplice sanzione, l'una inflitta dall'autorità
competente dello Stato membro in questione, l'altra comunitaria. Tale possibilità di cumulo delle sanzioni è giustificata
dal fatto che i detti procedimenti perseguono fini diversi (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a., cit., punto 11; Tréfileurope/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 191, e Sotralentz/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 29).
101
Alla luce di ciò, il principio del ne bis in idem non può, a maggior ragione, trovare applicazione nel caso di specie, dato
che i procedimenti svolti e le sanzioni inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e dalle autorità americane, dall'altro, non
perseguono evidentemente gli stessi obiettivi. Se nel primo caso si tratta di preservare una concorrenza non falsata nel territorio
dell'Unione europea o nel SEE, lo scopo di tutela riguarda, nel secondo caso, il mercato americano.
102
Tale conclusione è confermata dalla portata del principio che vieta il cumulo delle sanzioni, come sancito dall'art. 4 del
protocollo n. 7 della CEDU ed applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Dalla formulazione del detto articolo risulta
che tale principio ha il solo effetto di vietare ad un giudice nazionale di giudicare, o di reprimere, un reato per il quale
la persona in questione è già stata assolta o condannata nello stesso Stato. Per contro, il principio del ne bis in idem non
vieta che una persona sia perseguita o sanzionata più di una volta per lo stesso fatto in due o più [OSCURATO:PERSONA] diversi (v. Corte
eur. D.U., sentenza Krombach c. Francia del 29 febbraio 2000, non pubblicata).
103
Va altresì sottolineato che non esiste, attualmente, nessun principio di diritto pubblico internazionale che vieti ad autorità
o a giudici di [OSCURATO:PERSONA] diversi di perseguire e di condannare una persona per gli stessi fatti. Un tale divieto potrebbe pertanto
risultare, a tutt'oggi, soltanto da una cooperazione internazionale molto stretta che sfoci nell'adozione di disposizioni
comuni come quelle che figurano nella Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi
degli [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione
graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19), firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990.
A tale proposito, le ricorrenti non hanno eccepito l'esistenza di una convenzione che vincoli la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] terzi quali
gli [OSCURATO:PERSONA] e che preveda un tale divieto.
104
Va osservato, certo, che l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre
2000 (GU 2000, C 364, pag. 1), prevede che nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato
assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge. Tuttavia è giocoforza
rilevare che, indipendentemente dalla questione se il testo citato sopra abbia o meno valore giuridico cogente, quest'ultimo
si applica solo nel territorio dell'Unione e delimita espressamente la portata del diritto previsto nel suo art. 50 ai casi
in cui la decisione di assoluzione o di condanna in questione sia stata pronunciata all'interno del detto territorio.
105
Ne consegue che, là dove le ricorrenti invocano una violazione del principio del ne bis in idem per il fatto che l'intesa
in questione è stata sanzionata altresì fuori del territorio comunitario, tale motivo dev'essere respinto.
106
Quanto alla censura delle ricorrenti secondo cui, non considerando in sede di calcolo dell'importo di base dall'ammenda quella
già inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] negli [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto della giurisprudenza in materia
e del
principio d'uguaglianza quivi definito, occorre rilevare che il Tribunale non può accoglierla.
107
Si deve osservare che, al punto 3 della citata sentenza Boehringer/[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha dichiarato che
[l]a questione, poi, del se la [OSCURATO:PERSONA] debba tener conto delle sanzioni irrogate dalle autorità di uno Stato terzo va
risolta solo qualora gli addebiti alla ricorrente da parte della [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e delle autorità americane, dall'altro,
siano identici.
108
A tal proposito, le ricorrenti precisano di essere state sanzionate dalle autorità americane per l'incidenza negli [OSCURATO:PERSONA] della loro partecipazione all'intesa mondiale sulla lisina, vale a dire
per il medesimo fatto addebitatole dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ciò implicherebbe l'obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di tener conto, nella fattispecie, dell'ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] dalle autorità americane deducendo dal fatturato preso in considerazione quello realizzato negli [OSCURATO:PERSONA].
109
In primo luogo, occorre rilevare che risulta evidente dalla formulazione del punto 3 della citata sentenza Boehringer/[OSCURATO:PERSONA],
che la Corte non ha risolto la questione se la [OSCURATO:PERSONA] debba tener conto delle sanzioni irrogate dalle autorità di uno
Stato terzo nell'ipotesi in cui gli addebiti contestati ad un'impresa da parte di tale istituzione e delle dette autorità
siano identici. Sotto tale profilo risulta che la Corte ha considerato l'identità dei fatti censurati dalla [OSCURATO:PERSONA] e
dalle autorità di uno Stato terzo come una condizione preliminare per la questione di cui sopra.
110
In secondo luogo, va sottolineato che è alla luce della situazione particolare derivante, da un lato, dalla stretta interdipendenza
dei mercati nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri e del mercato comune e, dall'altro, dal sistema specifico di ripartizione delle competenze
tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di intese in uno stesso territorio, quello del mercato comune, che la Corte,
avendo ammesso la possibilità di un duplice procedimento, ha ritenuto necessario, considerata l'eventuale duplice sanzione
che ne deriva, prendere in considerazione la prima decisione repressiva conformemente ad un'esigenza di equità (v. sentenza
[OSCURATO:PERSONA] e a., cit., punto 11, e le conclusioni dell'avvocato generale Mayras per la sentenza Boehringer/[OSCURATO:PERSONA], cit.,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 1293, in particolare pagg. 1301-1303).
111
Orbene, è evidente che una situazione di questo tipo non sussiste nella presente fattispecie e, pertanto, non essendo dedotta
una disposizione convenzionale espressa che preveda l'obbligo per la [OSCURATO:PERSONA], nel fissare l'importo di un'ammenda, di
tener conto delle ammende già inflitte alla stessa impresa per il medesimo fatto da autorità o da giudici di uno Stato terzo,
come gli [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti non possono validamente contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di essere venuta meno, nel caso di
specie, a tale preteso obbligo.
112
Ad ogni modo, anche supponendo che dalla citata sentenza Boehringer/[OSCURATO:PERSONA] si possa ricavare a contrario che la [OSCURATO:PERSONA]
deve tener conto delle sanzioni irrogate dalle autorità di uno Stato terzo nell'ipotesi in cui gli addebiti contestati all'impresa
in questione da parte di tale istituzione e delle dette autorità siano identici, la prova di una tale identità, che spetta
alle ricorrenti produrre (sentenza Boehringer/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 5), non è stata fornita nel caso di specie.
113
E' giocoforza constatare, infatti, che le ricorrenti non hanno fatto valere alcun argomento idoneo a suffragare la loro tesi
né, soprattutto, hanno prodotto prove, in particolare la sentenza pronunciata contro la [OSCURATO:PERSONA] negli [OSCURATO:PERSONA].
114
Alla luce di ciò, si deve respingere la censura delle ricorrenti vertente su una violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di
un preteso obbligo di tener conto della sanzione irrogata anteriormente dalle autorità di uno Stato terzo.
115
Ne consegue che il ricorso dev'essere integralmente respinto.
Sulle spese
116
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
è stata fatta domanda. Nella fattispecie, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono
essere condannate alle spese proprie e, in solido, a quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA]. Ltd e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH sopporteranno le proprie spese e, in solido, quelle sostenute dalla
[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 luglio 2003.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
M. [OSCURATO:PERSONA]
1
–
Lingua processuale: l'inglese.