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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 30064/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29668/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in Roma, alla piazza presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 705/2021 depositata il12/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano, con atto affidato a un unico, complesso, motivo di ricorso, la sentenza della Corte di Appello di l’Aquila, n. 705 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti, di rigetto dell’opposizione all’esecuzione da essi propostaavverso l’esecuzione incardinata nei loro confronti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA].

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ.

La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti.

Non risulta il deposito di memorie.

Il ricorso è manifestamente inammissibile.

La sentenza impugnata è stata pubblicata il 12/05/2021 e non risulta essere stata notificata.

Il ricorso per cassazione è stato avviato per notifica il 17/11/2021.

Il termine cd lungo di impugnazione, da applicare nel caso di specie, in carenza di notificazione della sentenza, è quello di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., di sei mesi, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza.

Detto termine non era suscettibile di sospensione nel periodo feriale, trattandosi di causa di opposizione all’esecuzione, per le quali la sospensione della decorrenza dei termini nel periodo feriale non trova applicazione secondo la oramai costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, si vedano: Cass. n. 07421 del 17/03/2021 Rv. 660914 – 01 e Cass.n. 20354 del 28/09/2020 Rv. 659254 -01).Il termine, decorrente dal 12/05/2021, scadeva, pertanto, il 12/11/2021.

Il ricorso è tardivo in quanto l’atto è stato avviato per notifica il 17/11/2021.

Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo.

Va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 bisdello stesso art. 13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29668/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in Roma, alla piazza presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 705/2021 depositata il12/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano, con atto affidato a un unico, complesso, motivo di ricorso, la sentenza della Corte di Appello di l’Aquila, n. 705 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti, di rigetto dell’opposizione all’esecuzione da essi propostaavverso l’esecuzione incardinata nei loro confronti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti. Non risulta il deposito di memorie. Il ricorso è manifestamente inammissibile. La sentenza impugnata è stata pubblicata il 12/05/2021 e non risulta essere stata notificata. Il ricorso per cassazione è stato avviato per notifica il 17/11/2021. Il termine cd lungo di impugnazione, da applicare nel caso di specie, in carenza di notificazione della sentenza, è quello di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., di sei mesi, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza. Detto termine non era suscettibile di sospensione nel periodo feriale, trattandosi di causa di opposizione all’esecuzione, per le quali la sospensione della decorrenza dei termini nel periodo feriale non trova applicazione secondo la oramai costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, si vedano: Cass. n. 07421 del 17/03/2021 Rv. 660914 – 01 e Cass.n. 20354 del 28/09/2020 Rv. 659254 -01).Il termine, decorrente dal 12/05/2021, scadeva, pertanto, il 12/11/2021. Il ricorso è tardivo in quanto l’atto è stato avviato per notifica il 17/11/2021. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo. Va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 bisdello stesso art. 13. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Co
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