CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19058/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AL)) ORDINANZA sul ricorso 14487/2015 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 1847/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 08/04/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. D'[OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PM in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Visonà che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine da setté avvisi di accertamento, oggetto del giudizio, per le annualità tra il 1999 e il 2005 , emessi nei confronti del contribuente [OSCURATO:PERSONA] con i quali era stata accertata dalla Agenzia delle Entrate : l'omessa tenuta e conservazione delle scritture contabili e degli altri documenti prescritti dalle leggi in materia di imposte , omessa dichiarazione irpef , omessa fatturazione di operazioni imponibili . Avverso tali accertamenti il ricorrente proponeva distinti ricorsi con cui deduceva sia la illegittimità sostanziale degli avvisi sia la decadenza per le annualità 1999, 2000, 2001 .[OSCURATO:PERSONA] accoglieva i ricorsi riuniti . A seguito di appello , la CTR confermava la decisione di primo grado in considerazione dell'accertamento contenuto nella sentenza penale intervenuta, che aveva considerato non prova to gli assunti dell'Agenzia . Proponeva ricorso in Cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi così sintetizzabili: i)violazione o falsa applicazione degli artt. 64 cpp e dell'art 116 cpc in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 ; 2)violazione o falsa applicazione degli artt. 32 comma i del DPR n. 600 del 1973 e 51 comma 2 del DPr n. 633 del 1972 . Non si costituiva il contribuente , mentre presentava memorie anche la Procura Generale chiedendo l'accoglimento del ricorso . Ragioni della decisione Con il primo motivo l'Agenzia Delle Entrate deduce che la CTR abbia erroneamente rigettato l'appello proposto sulla sola base della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale Penale di Bergamo , in violazione della disposizione di cui all'art. 654 cpc , estendendo automaticamente gli effetti all'accertamento tributano. Con il secondo motivo deduce che la Ctr non abbia per niente considerato che la Agenzia aveva ricostruito il reddito in base alle presunzioni di cui all'art. 32 comma dpr n. 633 \1972 , la cui applicabilità non poteva essere esclusa solo per effetl o della sentenza penale .Tali motivi stante la stretta relazione vanno esaminati congiuntamente. Va in primo luogo evidenziato che la sentenza impugnata sia solo assertiva , e comunque priva di supporto giuridico nella parte in cui afferma la prevalenza della sentenza penale. La CTR doveva eventualmente valutare gli atti e gli accertamenti eventualmente svolti "in sede penale e non dar ,sic et sinipliciter. valore pregnante alla sentenza penale. Neppure emerge dalla affermazione circa la decisività dell'accertamento penale, se il giudice abbia valutato autonomamente i fatti acquisiti in sede penale, anche in considerazione del principio che gli illeciti tributari non coincidono con gli illeciti penali essendo diversi sia le finalità che l'onere probatorio. [OSCURATO:PERSONA] non ha considerato che l'eventuale sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, non spiega automaticamente efficacia di giudicato, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente. Certamente la sentenza penale può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, ma tale giudice nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta sentenza è destinata ad operare (Sez. 5, n. 10578 del 22/05/2015); con l'ovvia conseguenza che il giudice tributario deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con la normativa fiscale . Nel caso la sentenza penale posta a base della decisone impugnata ha ritenuto non provati i fatti contestati , sicchè era determinante stabilire se l'illecito tributario fosse analogo all'illecito tributario , tanto più che nel procedimento tributario ai fini della responsabilità è sufficiente la colpa , e in alcuni casi possono applicarsi presunzioni con conseguente inversione dell'onere della prova . Chiaramente in relazione al secondo motivo, in relazione al costante indirizzo giurisprudenziale in tema di prova . questa Corte ha avuto modo di specificare che la valutazione non può essere condotta in ambito tributario unicamente alla stregua delle risultanze de I processo penale - attesa l'autonomia tra giudizio penale e giudizio tributario. Proprio la diversità di mezzi di prova acquisibili nei due ambiti processuali e la diversità dei criteri di valutazione del materiale acquisito, operando nel giudizio penale il principio che la prova del dolo deve essere data dal P.M. mentre la prova dell'elemento soggettivo tributario (essendo normalmente sufficiente anche la colpa ) può essere data anche in base a presunzioni circa la verifica della consapevolezza del contribuente che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'imposta . In sintesi il giudice tributario, pur potendo trarre elementi di convincimento dai fatti materiali accertati nel giudizio penale, è tenuto sempre ad operare una valutazione critica di dette circostanze fattuali in relazione al complessivo materiale probatorio acquisito al giudizio tributario. [OSCURATO:PERSONA] non poteva limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all'azione accertatrice del singolo ufficio tributario, ma, nell'esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 cod. proc. civ.), doveva, in ogni caso, verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui esso è destinato ad operare, tenendo conto dell'onere probatorio e della diversità dell'elemento soggettivo in genere richiesto ( vedi Cass.28/06/2017, n. 16262; Cass. 23/05/2012, n. 8129). Una valutazione del genere manca nel caso in esame, sebbene la Agenzia avesse specificato che l'accertamento si basa va su movimenti bancari e quindi era onere del contribuente provare che tali movimenti non erano sintomatici di reddito o erano stati già considerati nelle dichiarazioni , cosa difficile da ipotizzare visto che una delle contestazioni riguardava la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi . Inoltre i fatti penali erano relativi al 2001 fino al 2005 e quindi occorreva comunque esaminare gli illeciti tributari relativi agli anni 1999, 2000 come riportato nel ricorso ai fini della autosufficienza. Come è pacifico una volta che l'Agenzia ha desunto il reddito dai movimenti bancari ex art. 32 del Dpr n. 600 \ 73 e 51 comma 2 del dpr 633\1972 , la mancata prova da parte del P.M. in sede penale non integrava la prova analitica che il contribuente era tenuto a dare in tali casi . Con l'accoglimento dei motivi suddetti la sentenza impugnata va cassata e disposto il rinvio alla Ctr della Lombardia ai fini di una rivalutazione in concreto tenendo conto eventualmente dell'onere probatorio ,come ripartito dal legislatore , e se le presunzioni utilizzate dall'ufficio avessero i requisiti di cui all'art.2729 cc, alla luce dell'appello proposto dalla Agenzia . P. Q.1V1 La Corte in accoglimento del ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia per il riesame alla Ctr della Lombardia in diversa composizione , che provv