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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43858/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PESCINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 'FATTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il Giudice di pace di Pescina ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui alli art. 14, comma 5 ter del d.

Igs. 286/98, perché, senza giustificato motivo, non ottemperava all'ordine del Questore di L'Aquila, emesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificatogli in pari data, di lasciare il territorio nazionale, e lo ha condannato alla pena di euro 10.000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione.

Col primo motivo di impugnazione la difesa deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta integrazione del reato di cui all'art. 14, comma 5 ter d.

Igs. n. 286 del 1998.

Si rileva che la permanenza illegale per assumere rilievo penale deve essere connotata dall'assenza di un giustificato motivo e che, nel caso in esame, è stata omessa la verifica della sussistenza di cause ostative all'allontanamento dello straniero, quindi di tale giustificato motivo.

Col secondo motivo di ricorso si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione anche come travisamento delle prove in ordine alla ritenuta sussistenza dell'attività criminosa.

Lamenta la difesa che sulla base della testimonianza dell'App. [OSCURATO:PERSONA] (che ha dichiarato di non essere in grado di dire se a seguito del decreto di espulsione l'imputato si fosse allontanato dal territorio nazionale per poi farvi ritorno) non può dirsi provata l'inosservanza della disposizione del decreto di espulsione e che, pertanto, ha errato il Giudice di pace a condannare l'imputato.

Col terzo motivo di impugnazione viene rilevata la mancata applicazione dell'art. 34 d.

Igs. n. 274 del 2000, nonostante l'occasionalità della condotta, l'esiguità del pericolo e il grado della colpa.

La difesa insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. La censura di cui al primo motivo di impugnazione è assolutamente generica.

Ci si duole, invero, dell'omessa verifica di un giustificato motivo di permanenza sul territorio italiano, che non si assume - né si documenta - essere stato dedotto nel merito.

Invero, in tema di immigrazione clandestina, la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - l'onere della cui allegazione grava sull'interessato - incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino (Sez. 1, n. 47191 del 27/04/2016, Rv. 268212).

1.2. Àspecifica e generica è, poi, la censura di cui al secondo motivo di ricorso a fronte di una pronuncia in cui si specifica che non sussistono dubbi, proprio sulla base della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], in alcun modo travisata, sulla responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestatogli, perfezionato col mancato allontanamento dal territorio dello Stato in relazione alla sopravvenuta condizione di illegalità del soggiorno.

E in cui si evidenzia che a nulla rileva che il reato è stato accertato a circa tre anni dalla notifica dell'ordine di espulsione, per cui l'imputato avrebbe potuto rimpatriare per poi rientrare nel territorio dello Stato in quanto, ai sensi dell'art. 13, comma 14, d.

Igs. n. 286 del 1998, l'ordine di espulsione ha una durata di cinque anni.

1.3. Infine, manifestamente infondata è la doglianza sull'esclusione di un fatto di particolare tenuità ex art. 34 d.

Igs. n. 274 del 2000 neppure invocato dinanzi al Giudice di pace.

Invero, in tema di procedimento davanti al Giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata d'ufficio dal giudice, in assenza di deduzione specifica della difesa, richiedendosi ai fini del "decisum" di improcedibilità la mancata opposizione dell'imputato e della persona offesa e, pertanto, una partecipazione non compatibile con la pronuncia officiosa; ne deriva che la doglianza relativa all'improcedibilità per particolare tenuità del fatto non è proponibile per la prima vola in sede di legittimità (Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv. 268458).

2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PESCINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 'FATTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il Giudice di pace di Pescina ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui alli art. 14, comma 5 ter del d. Igs. 286/98, perché, senza giustificato motivo, non ottemperava all'ordine del Questore di L'Aquila, emesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificatogli in pari data, di lasciare il territorio nazionale, e lo ha condannato alla pena di euro 10.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione. Col primo motivo di impugnazione la difesa deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta integrazione del reato di cui all'art. 14, comma 5 ter d. Igs. n. 286 del 1998. Si rileva che la permanenza illegale per assumere rilievo penale deve essere connotata dall'assenza di un giustificato motivo e che, nel caso in esame, è stata omessa la verifica della sussistenza di cause ostative all'allontanamento dello straniero, quindi di tale giustificato motivo. Col secondo motivo di ricorso si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione anche come travisamento delle prove in ordine alla ritenuta sussistenza dell'attività criminosa. Lamenta la difesa che sulla base della testimonianza dell'App. [OSCURATO:PERSONA] (che ha dichiarato di non essere in grado di dire se a seguito del decreto di espulsione l'imputato si fosse allontanato dal territorio nazionale per poi farvi ritorno) non può dirsi provata l'inosservanza della disposizione del decreto di espulsione e che, pertanto, ha errato il Giudice di pace a condannare l'imputato. Col terzo motivo di impugnazione viene rilevata la mancata applicazione dell'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000, nonostante l'occasionalità della condotta, l'esiguità del pericolo e il grado della colpa. La difesa insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. La censura di cui al primo motivo di impugnazione è assolutamente generica. Ci si duole, invero, dell'omessa verifica di un giustificato motivo di permanenza sul territorio italiano, che non si assume - né si documenta - essere stato dedotto nel merito. Invero, in tema di immigrazione clandestina, la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - l'onere della cui allegazione grava sull'interessato - incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino (Sez. 1, n. 47191 del 27/04/2016, Rv. 268212). 1.2. Àspecifica e generica è, poi, la censura di cui al secondo motivo di ricorso a fronte di una pronuncia in cui si specifica che non sussistono dubbi, proprio sulla base della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], in alcun modo travisata, sulla responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestatogli, perfezionato col mancato allontanamento dal territorio dello Stato in relazione alla sopravvenuta condizione di illegalità del soggiorno. E in cui si evidenzia che a nulla rileva che il reato è stato accertato a circa tre anni dalla notifica dell'ordine di espulsione, per cui l'imputato avrebbe potuto rimpatriare per poi rientrare nel territorio dello Stato in quanto, ai sensi dell'art. 13, comma 14, d. Igs. n. 286 del 1998, l'ordine di espulsione ha una durata di cinque anni. 1.3. Infine, manifestamente infondata è la doglianza sull'esclusione di un fatto di particolare tenuità ex art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000 neppure invocato dinanzi al Giudice di pace. Invero, in tema di procedimento davanti al Giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata d'ufficio dal giudice, in assenza di deduzione specifica della difesa, richiedendosi ai fini del "decisum" di improcedibilità la mancata opposizione dell'imputato e della persona offesa e, pertanto, una partecipazione non compatibile con la pronuncia officiosa; ne deriva che la doglianza relativa all'improcedibilità per particolare tenuità del fatto non è proponibile per la prima vola in sede di legittimità (Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv. 268458). 2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende