CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 giugno 2025
Cassazione n. 17280/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.797/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 113, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PASQUE' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FREDDI ALESSANDROe [OSCURATO:PERSONA] , -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANOn.2067/2019depositata il 9.5.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.6.2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 5081/2017, il Tribunale di Milano accoglieva le domande dei condomini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ferrari da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accertando, nel contraddittorio dei condomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SPA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che il vano sottotetto posto al sesto piano dell’edificio condominiale sito in Milano, via [OSCURATO:PERSONA] n. 17, era di proprietà comune dei condomini, e condannando i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rimuovere una porta in legno collocata in corrispondenza del passaggio fra il corridoio del sottotetto e la porzione di sottotetto insistente sopra l’appartamento di loro proprietà, ed accertando inoltre il difetto della titolarità del diritto dei predetti convenuti a sostituire le falde del tetto dell’edificio oggetto di causa con terrazzi destinati al loro uso esclusivo. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello, al quale resistevano gli originari attori. Con la sentenza n. 2067/2019 del 3.4/9.5.2019, la Corte d'Appello di Milano respingeva l’appello e condannava gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore degli originari attori. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso a questa Corte, affidandosi ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e Ferrari da [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, e lo stesso ha fatto con separato controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 18/19.7.2022, i ricorrenti hanno chiesto di pronunciare l'estinzione del pendente procedimento di cassazione, stante il sopravvenire di circostanze che a loro avviso avrebbero precluso l’utile trattazione e/o prosecuzione, ed il 23.8.2022 il Presidente della seconda sezione ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza perché non risultava notificata, come all'epoca richiesto dalla sentenza n. 19980/2014 delle sezioni unite di questa Corte. Con memoria del 19.7.2022 i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Ferrari da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo ricevuto la notifica di quell'istanza il [OSCURATO:DATA_NASCITA], hanno ritenuto di non potervi aderire, essendo essa basata sull'erroneo presupposto che la sentenza del Consiglio di Stato n.3951/2021 sopravvenuta e passata in giudicato, che aveva riformato la sentenza del TAR Lombardia che aveva annullato il permesso di costruire relativo alla riqualificazione del sottotetto del Condominio di Milano, via [OSCURATO:PERSONA] n. 17, con creazione di un collegamento tra il sottotetto e l'unità immobiliare sottostante dei ricorrenti e con la creazione, al posto delle falde del tetto, di un terrazzo a tasca, dai predetti voluta, avesse anche deciso, con efficacia vincolante, in ordine alla proprietà condominiale del sottotetto ed all'assenso prestato dai condomini a quell'intervento lesivo dei loro diritti, rientranti invece nella giurisdizione del giudice ordinario, che aveva deciso in secondo grado in senso sfavorevole ai ricorrenti. Nell’imminenza della camera di consiglio del 10.6.2025, sia i sopra indicati controricorrenti, che [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato memorie exart. 380- bis.1 c.p.c., e quest'ultima, avendo ricevuto a sua volta la notifica dell'istanza di estinzione dei ricorrenti, ha dichiarato di non aderirvi per le stesse ragioni addotte dagli altri controricorrenti. Con un unico motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360, primo comma c.p.c., i ricorrenti lamentano la violazione dell’art.1137 cod. civ., in quanto la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto che le delibere assembleari del 3 luglio e 7 novembre 2012 fossero annullabili perché relative ad argomenti non posti all'ordine del giorno, trattati tra le varie ed eventuali senza una preventiva informazione dei condomini sul progetto dei ricorrenti, in difetto di una specifica e tempestiva impugnazione di quelle delibere, che erano state ritenute inidonee a consentire la realizzazione di un terrazzo a livello, per mancanza di un consenso espresso da parte dei condomini. Ritiene la Corte, che essendo stata notificata l'istanza di estinzione dei ricorrenti a tutti i controricorrenti, che non vi hanno però aderito per la regolamentazione delle spese processuali, e risultando irrilevanti le ragioni che hanno indotto i ricorrenti a rinunciare al ricorso, il giudizio di legittimità debba essere dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c., con condanna in solido dei ricorrenti, in base al secondo comma di tale ultimo articolo, al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità dai medesimi sostenute, alle quali i ricorrenti hanno dato causa, e con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata. L'esito del giudizio preclude l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n.115/2002. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ferrari da [OSCURATO:PERSONA] in € 200,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, ed in favore di [OSCURATO:PERSONA] in € 200,00 per spese ed € 3.500,00