CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35622/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina il 28/09/2020i visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di cui all'art. 388, comma 6, cod. pen. All'imputato, in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., è contestato di aver riferito falsamente nel verbale di pignoramento del 28.4.2015 redatto nell'ambito della procedura esecutiva intentata da [OSCURATO:PERSONA], che le cambiali emesse il 7.10.2014 con scadenza 31.5.2015, 30.9.2015 e 31.10.2016 in favore della [OSCURATO:PERSONA] da un'altra società erano stati consegnati alla banca Unicredit per ottenere un castelletto (così l'imputazione). 2. È stato proposto ricorso per cassazione dall'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione dell'art. 388, comma 6, cod. pen. in combinato disposto con l'art. 492, comma 4, cod. proc. civ. secondo cui l'ufficiale giudiziario, quando i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti, invita il debitore ad indicare ulteriori beni pignorabili, i luoghi in cui questi si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione Nel caso di specie, si sostiene, la Corte avrebbe erroneamente affermato che il verbale di pignoramento darebbe atto che al debitore fosse stato chiesto di rendere dichiarazioni ai sensi dell'art. 492 cod. proc. civ., aggiungendo che proprio ciò avrebbe comportato anche l'implicito avvertimento delle conseguenze penali derivanti da una omessa o falsa dichiarazione. Si assume che in realtà, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'avviso delle conseguenze sanzionatore penali derivanti da omesse o infedeli dichiarazioni deve essere espresso. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione. La Corte avrebbe errato nell'affermare che gli avvisi in questione erano riportati nella parte successiva alla sottoscrizione del verbale e che il fatto che detta parte dell'atto non fosse stata sbarrata confermerebbe che tutti gli adempimenti erano stati rispettati. Secondo l'imputato si tratterrebbe di una affermazione illogica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte di cassazione, diversamente dagli assunti difensivi, ha chiarito che l'invito dell'ufficiale giudiziario deve fare riferimento all'avvertimento della sanzione per l'omessa o falsa dichiarazione; si tratta di un avvertimento certamente dovuto, posto che la norma incriminatrice dell'art. 388, comma 6, cod. proc. pen. non può che essere letta in logica correlazione con la parallela e contestualmente introdotta norma di cui all'art. 492, comma 4, cod. proc. civ., che prevede espressamente che l'invito deve contenere il detto avvertimento, ma non nel senso richiesto dal ricorrente e cioè che di detto avvertimento debba essere fatto specifico riferimento nel verbale di pignoramento (in tal senso, Sez. 6, n. 41682 del 23/10/2012, Gambirasio, Rv. 254117).Dalla documentazione allegata al ricorso e, in particolare, dal verbale di pignoramento emerge che l'ufficiale giudiziario espressamente richiamò l'art. 492 cod. proc. civ., e che il debitore rese la prescritta dichiarazione, affermando il falso. Dunque, la Corte di appello ha fatto una corretta applicazione della norma. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.510,00. Oltre accessori di legge. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Lucchese, che liquida in complessivi euro 3.510,00. Oltre accessori di legge. Così de