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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17327/2026

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io difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Scarciolla;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Campi;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14042/2024Numero sezionale 1106/2026Numero di raccolta generale 17327/2026Data pubblicazione 01/06/2026Guber S.p.a., [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1774/2023depositata il 18/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

Nel luglio 2016 la società Banca di [OSCURATO:PERSONA] di CastiglioneMesser Raimondo e Pianella conveniva avanti al Tribunale di Teramo isignori Cleto e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ivi sentir nei confrontidei medesimi dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto dicostituzione di fondo patrimoniale stipulato il 6 agosto 2013 dai coniugiCleto Pallini e [OSCURATO:PERSONA] nonché dell’atto di donazione del 12 agosto2013 con cui i medesimi avevano trasferito alla figlia Benedetta unimmobile sito in Pineto.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Pianelladeduceva di essere creditrice dei convenuti in forza di rapporti di contocorrente, di mutuo fondiario e di decreti ingiuntivi, sostenendo che gli attidispositivi, a titolo gratuito, fossero stati posti in essere in pregiudiziodelle sue ragioni creditizie.Nella resistenza dei convenuti nonché delle intervenute società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quest’ultima cessionaria deicrediti de quibus che interveniva nel processo per il tramite dellamandataria [OSCURATO:SOCIETA]. con conseguente estromissione della Banca diCredito Cooperativo di [OSCURATO:PERSONA] e Pianella, conNumero registro generale 14042/2024Numero sezionale 1106/2026Numero di raccolta generale 17327/2026Data pubblicazione 01/06/2026sentenza n. 263/2023 il Tribunale di Teramo dichiarava inefficaci il fondopatrimoniale e la donazione.2.

Successivamente, con sentenza n. 1774/2023 la Corte di Appello diL’Aquila rigettava il gravame interposto dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla Balducci.3.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito questi ultimipropongono ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi, illustrati damemoria.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione degli artt. 105 e 111 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., censurando la ritenuta ammissibilità dell’intervento diGuber S.p.A., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nellaqualità di cessionaria dei crediti della BCC di [OSCURATO:PERSONA].Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che la cessione delcredito non comporta il trasferimento automatico della legittimazione aproseguire l’azione revocatoria già instaurata dal cedente, restando fermala possibilità per il cessionario di proporre autonoma domanda revocatoriama non già intervenire nel giudizio pendente.4.1.1.

Il motivo è infondato.Giusta principio consolidato l’intervento volontario del terzo è ammissibilesino all’udienza di precisazione delle conclusioni anche quando assumaforma di intervento principale o litisconsortile, con proposizione di unadomanda autonoma rispetto a quelle introdotte dalle parti originarie(Cass., Sez.

II, ord. 10 marzo 2025, n. 6356; Cass., Sez.

II, sent. 16dicembre 2024, n. 32683; Cass., Sez.

III, sent. 2 marzo 2018, n. 4934;Cass., Sez.

III, sent. 14 novembre 2011, n. 23759; Cass., Sez.

III, sent.16 ottobre 2008, n. 25264; Cass., Sez.

III, 28 luglio 2005, n. 15787;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14042/2024Numero sezionale 1106/2026Numero di raccolta generale 17327/2026Data pubblicazione 01/06/2026Cass., Sez.

II, 3 novembre 2004, n. 21060; Cass., Sez.

I, 14 maggio1999, n. 4771).Orbene, nella specie la corte di merito ha correttamente ritenutoammissibile l’intervento spiegato dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., poichéla proposizione di una domanda autonoma da parte del terzointerveniente, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, non èpreclusa dall’art. 268 c.p.c., operando le decadenze esclusivamente sulpiano istruttorio.4.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione degli artt. 183 e 345 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)e, altresì, nullità della sentenza per motivazione apparente (art. 360,comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c. e all’art. 111 Cost.), conriguardo alla prova della titolarità/legittimazione della cessionaria e allavalutazione della relativa documentazione.Lamentano di aver contestato la carenza di prova della cessione edell’inclusione del credito nell’operazione ex art. 58 TUB, e che la corte diappello ha ritenuto provata la relativa titolarità erroneamente valorizzandola pubblicazione dell’avviso di cessione in blocco nella G.U. unitamente aduna “dichiarazione di cessione” con ulteriore documentazione prodottedalla cessionaria invero tardivamente depositata unitamente alle note direplica del 27.01.2023, e poi riprodotta in appello, in violazione del regimedelle preclusioni istruttorie (art. 183 c.p.c.) e del divieto di nuoveproduzioni documentali in secondo grado (art. 345 c.p.c.).Denunciano inoltre che la sentenza impugnata, nel rigettare la censura,avrebbe adottato una motivazione meramente assertiva, senza confutarespecificamente le contestazioni formulate e senza esplicitare l’iter logicoseguito, integrando il vizio di motivazione apparente.4.2.1.

Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguitoindicati.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14042/2024Numero sezionale 1106/2026Numero di raccolta generale 17327/2026Data pubblicazione 01/06/2026Va ribadito il consolidato principio in base al quale la parte che agisceaffermandosi cessionaria di un credito in virtù di un’operazione di cessionein blocco è onerata della prova della propria legittimazione sostanziale,ossia della titolarità del credito specificamente azionato.Tale accertamento non attiene alla mera legitimatio ad causam, che sifonda sulla semplice allegazione della titolarità del diritto, ma investe ilmerito della controversia, sicché la mancata dimostrazione dell’inclusionedel credito nell’operazione di cessione comporta il rigetto della domandaper difetto di prova del diritto fatto valere (Cass., sez.

III, ord. 24 giugno2024, n. 17390).La pubblicazione dell’avviso di cessione nella [OSCURATO:PERSONA], previstadall’art. 58 TUB, è idonea a rendere la cessione efficace e opponibile aidebitori ceduti, sostituendo la notificazione individuale di cui all’art. 1264c.c.; tuttavia, tale adempimento pubblicitario, di per sé solo, non èsufficiente a dimostrare che uno specifico credito rientri effettivamente nelperimetro dell’operazione di cessione, ove tale circostanza siaspecificamente contestata dal debitore.

L’avviso può assurgere a provadella titolarità del credito soltanto quando contenga criteri diindividuazione dei crediti ceduti sufficientemente puntuali e tali daconsentire, senza margini di incertezza, di ricondurre il credito controversoal compendio oggetto di cessione (Cass., sez.

III, ord. 24 giugno 2024, n.17390).In difetto di tali requisiti di specificità, grava sul cessionario l’onere difornire ulteriore prova documentale dell’avvenuta cessione del creditodedotto in giudizio, mediante la produzione del contratto di cessione e deirelativi allegati.Tale prova deve essere offerta nel rispetto del sistema delle preclusioniistruttorie, che è inderogabile in quanto posto a tutela non solo delle parti,ma anche dell’interesse pubblico al corretto e celere svolgimento delprocesso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14042/2024Numero sezionale 1106/2026Numero di raccolta generale 17327/2026Data pubblicazione 01/06/2026Ne consegue che la produzione documentale effettuata oltre i termini dicui all’art. 183, 6 comma, c.p.c. è inammissibile e la relativa decadenzadeve essere rilevata anche d’ufficio (Cass., sez.

II, ord. 29 ottobre 2019,n. 27699).Orbene, nell’impugnata sentenza essa si limita invero ad affermare taleidoneità in termini assertivi, senza dar conto delle concrete indicazionicontenute nell’avviso né spiegare in che modo esse consentano diricondurre con certezza il credito controverso all’operazione di cessione.Parimenti erronea risulta la valorizzazione della documentazione prodottadalla cessionaria, consistita, oltre che nella pubblicazione in GazzettaUfficiale, in una dichiarazione della banca cedente BCC di Castiglione M.R.e Pianella attestante il passaggio della titolarità del credito e nel richiamoall’atto di cessione del 2016, senza che la Corte d’appello abbia procedutoa una verifica critica del contenuto di tali documenti, né abbia esplicitato ilpercorso logico-giuridico attraverso il quale essi sarebbero idonei adimostrare l’inclusione dello specifico rapporto di credito dedotto ingiudizio.Ne deriva che la decisione impugnata si fonda su un’affermazione priva diadeguato supporto argomentativo in ordine alla titolarità del credito incapo alla cessionaria, risolvendosi in una motivazione meramenteapparente.4.3.

Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo di ricorso,dichiarati assorbiti il 3° motivo (con il quale i ricorrenti denunciano laviolazione degli artt. 166, 167 e 268 c.p.c.) il 4° motivo (con cuidenunciano la nullità della sentenza per omessa motivazione in quantoapparente ed apodittica e per omessa pronuncia ex art. 360 comma 1 n. 4in violazione e falsa applicazione dell'art. 132, 112 c.p.c. e art. 111 Cost. -Violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 1 comma n. 3 c.p.c.,dell'art. 2697 e 170 c.c. nonché degli artt. 115,

116. Onere della prova) il5° e il 6° motivo ( con cui denunciano la violazione e falsa applicazione diNumero registro generale 14042/2024Numero sezionale 1106/2026Numero di raccolta generale 17327/2026Data pubblicazione 01/06/2026legge, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.in relazione all'art. 2901 c.c.), rigettato il 1° motivo, conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di L’Aquila, che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disattesoprincipio applicazione.Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il 2° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbiti il 3°, il 4°, il 5° e il 6° motivo; rigetta il 1° motivo.

Cassain relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese delgiudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 20 marzo 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Scarciolla;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Campi;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14042/2024Numero sezionale 1106/2026Numero di raccolta generale 17327/2026Data pubblicazione 01/06/2026Guber S.p.a., [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1774/2023depositata il 18/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Nel luglio 2016 la società Banca di [OSCURATO:PERSONA] di CastiglioneMesser Raimondo e Pianella conveniva avanti al Tribunale di Teramo isignori Cleto e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ivi sentir nei confrontidei medesimi dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto dicostituzione di fondo patrimoniale stipulato il 6 agosto 2013 dai coniugiCleto Pallini e [OSCURATO:PERSONA] nonché dell’atto di donazione del 12 agosto2013 con cui i medesimi avevano trasferito alla figlia Benedetta unimmobile sito in Pineto.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Pianelladeduceva di essere creditrice dei convenuti in forza di rapporti di contocorrente, di mutuo fondiario e di decreti ingiuntivi, sostenendo che gli attidispositivi, a titolo gratuito, fossero stati posti in essere in pregiudiziodelle sue ragioni creditizie.Nella resistenza dei convenuti nonché delle intervenute società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quest’ultima cessionaria deicrediti de quibus che interveniva nel processo per il tramite dellamandataria [OSCURATO:SOCIETA]. con conseguente estromissione della Banca diCredito Cooperativo di [OSCURATO:PERSONA] e Pianella, conNumero registro generale 14042/2024Numero sezionale 1106/2026Numero di raccolta generale 17327/2026Data pubblicazione 01/06/2026sentenza n. 263/2023 il Tribunale di Teramo dichiarava inefficaci il fondopatrimoniale e la donazione.2. Successivamente, con sentenza n. 1774/2023 la Corte di Appello diL’Aquila rigettava il gravame interposto dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla Balducci.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito questi ultimipropongono ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi, illustrati damemoria.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione degli artt. 105 e 111 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., censurando la ritenuta ammissibilità dell’intervento diGuber S.p.A., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nellaqualità di cessionaria dei crediti della BCC di [OSCURATO:PERSONA].Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che la cessione delcredito non comporta il trasferimento automatico della legittimazione aproseguire l’azione revocatoria già instaurata dal cedente, restando fermala possibilità per il cessionario di proporre autonoma domanda revocatoriama non già intervenire nel giudizio pendente.4.1.1. Il motivo è infondato.Giusta principio consolidato l’intervento volontario del terzo è ammissibilesino all’udienza di precisazione delle conclusioni anche quando assumaforma di intervento principale o litisconsortile, con proposizione di unadomanda autonoma rispetto a quelle introdotte dalle parti originarie(Cass., Sez. II, ord. 10 marzo 2025, n. 6356; Cass., Sez. II, sent. 16dicembre 2024, n. 32683; Cass., Sez. III, sent. 2 marzo 2018, n. 4934;Cass., Sez. III, sent. 14 novembre 2011, n. 23759; Cass., Sez. III, sent.16 ottobre 2008, n. 25264; Cass., Sez. III, 28 luglio 2005, n. 15787;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14042/2024Numero sezionale 1106/2026Numero di raccolta generale 17327/2026Data pubblicazione 01/06/2026Cass., Sez. II, 3 novembre 2004, n. 21060; Cass., Sez. I, 14 maggio1999, n. 4771).Orbene, nella specie la corte di merito ha correttamente ritenutoammissibile l’intervento spiegato dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., poichéla proposizione di una domanda autonoma da parte del terzointerveniente, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, non èpreclusa dall’art. 268 c.p.c., operando le decadenze esclusivamente sulpiano istruttorio.4.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione degli artt. 183 e 345 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)e, altresì, nullità della sentenza per motivazione apparente (art. 360,comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c. e all’art. 111 Cost.), conriguardo alla prova della titolarità/legittimazione della cessionaria e allavalutazione della relativa documentazione.Lamentano di aver contestato la carenza di prova della cessione edell’inclusione del credito nell’operazione ex art. 58 TUB, e che la corte diappello ha ritenuto provata la relativa titolarità erroneamente valorizzandola pubblicazione dell’avviso di cessione in blocco nella G.U. unitamente aduna “dichiarazione di cessione” con ulteriore documentazione prodottedalla cessionaria invero tardivamente depositata unitamente alle note direplica del 27.01.2023, e poi riprodotta in appello, in violazione del regimedelle preclusioni istruttorie (art. 183 c.p.c.) e del divieto di nuoveproduzioni documentali in secondo grado (art. 345 c.p.c.).Denunciano inoltre che la sentenza impugnata, nel rigettare la censura,avrebbe adottato una motivazione meramente assertiva, senza confutarespecificamente le contestazioni formulate e senza esplicitare l’iter logicoseguito, integrando il vizio di motivazione apparente.4.2.1. Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguitoindicati.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14042/2024Numero sezionale 1106/2026Numero di raccolta generale 17327/2026Data pubblicazione 01/06/2026Va ribadito il consolidato principio in base al quale la parte che agisceaffermandosi cessionaria di un credito in virtù di un’operazione di cessionein blocco è onerata della prova della propria legittimazione sostanziale,ossia della titolarità del credito specificamente azionato.Tale accertamento non attiene alla mera legitimatio ad causam, che sifonda sulla semplice allegazione della titolarità del diritto, ma investe ilmerito della controversia, sicché la mancata dimostrazione dell’inclusionedel credito nell’operazione di cessione comporta il rigetto della domandaper difetto di prova del diritto fatto valere (Cass., sez. III, ord. 24 giugno2024, n. 17390).La pubblicazione dell’avviso di cessione nella [OSCURATO:PERSONA], previstadall’art. 58 TUB, è idonea a rendere la cessione efficace e opponibile aidebitori ceduti, sostituendo la notificazione individuale di cui all’art. 1264c.c.; tuttavia, tale adempimento pubblicitario, di per sé solo, non èsufficiente a dimostrare che uno specifico credito rientri effettivamente nelperimetro dell’operazione di cessione, ove tale circostanza siaspecificamente contestata dal debitore. L’avviso può assurgere a provadella titolarità del credito soltanto quando contenga criteri diindividuazione dei crediti ceduti sufficientemente puntuali e tali daconsentire, senza margini di incertezza, di ricondurre il credito controversoal compendio oggetto di cessione (Cass., sez. III, ord. 24 giugno 2024, n.17390).In difetto di tali requisiti di specificità, grava sul cessionario l’onere difornire ulteriore prova documentale dell’avvenuta cessione del creditodedotto in giudizio, mediante la produzione del contratto di cessione e deirelativi allegati.Tale prova deve essere offerta nel rispetto del sistema delle preclusioniistruttorie, che è inderogabile in quanto posto a tutela non solo delle parti,ma anche dell’interesse pubblico al corretto e celere svolgimento delprocesso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14042/2024Numero sezionale 1106/2026Numero di raccolta generale 17327/2026Data pubblicazione 01/06/2026Ne consegue che la produzione documentale effettuata oltre i termini dicui all’art. 183, 6 comma, c.p.c. è inammissibile e la relativa decadenzadeve essere rilevata anche d’ufficio (Cass., sez. II, ord. 29 ottobre 2019,n. 27699).Orbene, nell’impugnata sentenza essa si limita invero ad affermare taleidoneità in termini assertivi, senza dar conto delle concrete indicazionicontenute nell’avviso né spiegare in che modo esse consentano diricondurre con certezza il credito controverso all’operazione di cessione.Parimenti erronea risulta la valorizzazione della documentazione prodottadalla cessionaria, consistita, oltre che nella pubblicazione in GazzettaUfficiale, in una dichiarazione della banca cedente BCC di Castiglione M.R.e Pianella attestante il passaggio della titolarità del credito e nel richiamoall’atto di cessione del 2016, senza che la Corte d’appello abbia procedutoa una verifica critica del contenuto di tali documenti, né abbia esplicitato ilpercorso logico-giuridico attraverso il quale essi sarebbero idonei adimostrare l’inclusione dello specifico rapporto di credito dedotto ingiudizio.Ne deriva che la decisione impugnata si fonda su un’affermazione priva diadeguato supporto argomentativo in ordine alla titolarità del credito incapo alla cessionaria, risolvendosi in una motivazione meramenteapparente.4.3. Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo di ricorso,dichiarati assorbiti il 3° motivo (con il quale i ricorrenti denunciano laviolazione degli artt. 166, 167 e 268 c.p.c.) il 4° motivo (con cuidenunciano la nullità della sentenza per omessa motivazione in quantoapparente ed apodittica e per omessa pronuncia ex art. 360 comma 1 n. 4in violazione e falsa applicazione dell'art. 132, 112 c.p.c. e art. 111 Cost. -Violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 1 comma n. 3 c.p.c.,dell'art. 2697 e 170 c.c. nonché degli artt. 115, 116. Onere della prova) il5° e il 6° motivo ( con cui denunciano la violazione e falsa applicazione diNumero registro generale 14042/2024Numero sezionale 1106/2026Numero di raccolta generale 17327/2026Data pubblicazione 01/06/2026legge, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.in relazione all'art. 2901 c.c.), rigettato il 1° motivo, conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di L’Aquila, che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disattesoprincipio applicazione.Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 2° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbiti il 3°, il 4°, il 5° e il 6° motivo; rigetta il 1° motivo. Cassain relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese delgiudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 20 marzo 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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