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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 24416/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla mancata declaratoria di nullità del decreto penale di condanna per erronea indicazione della persona offesa dal reato, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito ed è altresì manifestamente infondato perché offre una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; considerato che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla doglianza dedotta, avendo correttamente rilevato come nel caso di specie l'incongruenza nella indicazione del nominativo della persona offesa nel decreto penale di condanna costituisse un mero errore materiale, come tale irrilevante ai fini del giudizio e non produttivo di alcun pregiudizio per l'imputato che, in effetti, aveva potuto proporre rituale atto di opposizione avverso il menzionato decreto (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); che a tale riguardo deve farsi applicazione del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla mancata declaratoria di nullità del decreto penale di condanna per erronea indicazione della persona offesa dal reato, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito ed è altresì manifestamente infondato perché offre una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; considerato che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla doglianza dedotta, avendo correttamente rilevato come nel caso di specie l'incongruenza nella indicazione del nominativo della persona offesa nel decreto penale di condanna costituisse un mero errore materiale, come tale irrilevante ai fini del giudizio e non produttivo di alcun pregiudizio per l'imputato che, in effetti, aveva potuto proporre rituale atto di opposizione avverso il menzionato decreto (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); che a tale riguardo deve farsi applicazione del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M
Decreto Cassazione n. 24416/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris