CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 1987
Cassazione n. 14920/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/06/1987 avverso la sentenza del 10/09/2020 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 300,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 697 cod. pen., accertato a Novafeltria il 20/10/2015. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente, censurato per il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dal Tribunale di Rimini in conformità delle emergenze probatorie. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01)»itliai t41 6-inrio. ift7-1e,A,/ oth- 145, vl) 04,3 Str(rtrIII (-NZ, OILOC,1,, ;11' 2.1 32U* Il Tribunale di Rimini, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti di polizia giudiziaria svolti nell'immediatezza dei fatti dai Carabinieri della Stazione di Novafeltria - che consentivano di accertare la detenzione di duecentosettantacinque proiettili calibro 9x21 e di un proiettile calibro 357 magnum, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato. Tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali, l'esimente invocata nell'interesse del ricorrente, non potendosi ipotizzare, tenuto conto dell'elevata potenzialità offensiva e del quantitativo consistente dei proiettili dal ricorrente, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui: «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecìe concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo» (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore IlPr idente /11s Ale/m2y?ro Centonze V n enzo Si ni 1.9„ P e, DEP