CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29877/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Cosenza, in sede di rinvio e in funzione di giudice del riesame cautelare reale, rigettando l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari in relazione agli addebiti mossi al predetto impugnante, di falso in bilancio e infedeltà patrimoniale. Il provvedimento di sequestro ha interessato la [OSCURATO:SOCIETA]. nonché le quote sociali e i beni intestati ad essa società e successivamente trasferiti alla RU.I.M. s.r.I., con nomina dell'amministratore giudiziario. La Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento, ha precisato che il giudice del riesame deve limitarsi a riscontrare la sussistenza del fumus delle ipotesi in contestazione e non deve impegnarsi nell'accertamento della concreta fondatezza dell'accusa. Su questa premessa il Tribunale ha rilevato, in ordine all'addebito di falso in bilancio, che, secondo quanto dedotto dal consulente d'ufficio, non risultano indicati in bilancio i crediti per gli anni 2016 e 2017, pari ad euro 1500.000,00 vantati dalla Rizzo s.r.I., società operante in accreditamento regionale per 33 posti letto, a titolo di aggiornamento tariffe giornaliere per posti letto delle RSA nei confronti della Regione Calabria. Dell'esistenza del credito la società e il suo amministratore, [OSCURATO:PERSONA], erano edotti perché in data 20 novembre 2017 aveva diffidato l'ASP di Cosenza a versare le differenze delle -ette conseguenti al decreto del commissario ad acta DCA 454;2015 e della proposizione di ricorso avverso il silenzio tenuto dalla Regione, a cui era poi seguita la nomina del commissario. L'amministratore della società Rizzo era dunque animato dallo scopo fraudolento di svuotare il patrimonio della società, partecipata anche da soci dissenzienti, tramite la distrazione di valori rilevanti verso altra società riconducibile al nucleo familiare dell'amministratore stesso. Qualche giorno dopo la pronuncia della sentenza cori cui il Tribunale di Castrovillare dichiarò la nullità della delibera di esclusione di [OSCURATO:PERSONA] dalla compagine sociale della Rizzo s.r.I., che le aveva impedito di esercitare il diritto di controllo e di opporsi alla cessione del ramo di azienda, la [OSCURATO:SOCIETA]. cedette il ramo di azienda denominato "RSA [OSCURATO:PERSONA]" in favore della RU.IM. sr .!., al prezzo svilito di euro 150.000,00. Le quote della società cessionaria erano quasi integralmente intestate a [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA]. Sussiste anche il fumus in relazione al delitto di infedeltà patrimoniale, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] agì in conflitto di interessi nella qualità di amministratore della società cedente e della società cessionaria, concludendo il /i contratto di cessione del ramo di azienda ad un prezzo svilito e in favore della moglie. Il Tribunale ha in fine osservato che è inconferente l'eccezione di incompetenza territoriale, atteso che il reato di false comunic:azioni sociali, reato più grave, rispetto al quale occorre determinare la competenza, si consuma nel luogo e nel momento in cui si riunisce l'assemblea e il bilancio viene illustrato ai soci, sicché la competenza per territorio si determina in relazione a tale luogo, restando irrilevante il luogo e il tempo del deposito del bilancio presso la sede della società. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione delle norme sulla competenza territoriale del giudice che ha emesso la misura cautelare. La competenza per il più grave reato di cui all'art. 2621 cod. civ. è del Tribunale di Pesaro, perché l'unica prova della consapevolezza dell'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. in ordine alla esistenza del presunto credito è individuabile nella raccomandata del novembre 2017, ed è pertanto da tale momento che avrebbe dovuto esporlo in bilancio. Ma il bilancio dell'anno 2017 è stato illustrato dall'amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci in data 3 luglio 2018 presso la sede legale di Pesaro. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per apparenza della motivazione in punto di fumus commissi delicti del reato contestato al capo A). 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e specificamente dell'art. 627 cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe dovuto valutare le deduzioni e le prove documentali forniti dalla difesa al fine di verificare se questi ultimi erano idonei ad elidere gli elementi posti a fondamento dell'accusa e se erano idonei a dimostrare l'assoluta insussistenza delle condotte che, secondo il decreto di sequestro, integrerebbero il fumus commissi delicti. 2.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per apparenza della motivazione conseguente alla omessa valutazione delle deduzioni e delle prove documentali forniti dalla difesa in relazione alla insussistenza della condotta che, secondo il decreto di sequestro e l'ordinanza di riesame, integrerebbe il fumus commissi delicti del reato contestato al capo A). 2.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per apparenza della motivazione conseguente alla omessa valutazione delle deduzioni e delle prove documentali forniti alla difesa in relazione alla sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 47 cod. pen. in relazione al furnus commissi delicti del reato contestato al capo A). 2.6. Con il sesto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in relazione alla procedibilità dell'azione penale prevista dall'art. 120 cod. pen e dall'art. 2634 cod. civ. in relazione al contestato al capo C). 2.7. Con il settimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in relazione alla affermata tempestività della querela quale condizione di procedibilità dell'azione penale prevista dall'art. 120 cod. pen. e dall'art. 2634 cod. civ. in relazione al reato contestato al capo C). 2.8. Con l'ottavo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in punto di erronea qualificazione del fatto contestato al capo C) per concorso apparente di norme tra la condotta di cui all'art. 2634 cod. civ. e quella di cui all'art. 388 cod. pen. contestato al capo D), rispetto al quale è stata dichiarata l'improcedibilità per ne bis in idem. 2.9. Con il nono motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per apparenza della motivazione conseguente alla omessa valutazione delle deduzioni e delle prove documentali forniti alla difesa in relazione alla sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 47 cod. pen. in relazione al fumus COMMiSSi delicti del reato contestato al capo C). 2.10. Con il decimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per apparenza della motivazione conseguente all'omessa valutazione delle deduzioni e delle prove documentali forniti dalla difesa in relazione all'assoluta insussistenza delle esigenze cautelari. Alla prima esecuzione del sequestro preventivo, avvenuta il 20 ottobre 2020, l'amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., al quale sono state contestate le condotte criminose, si è dimesso ed è stato sostituito. Durante il periodo trascorso dal dissequestro non è stato compiuto alcun atto dispositivo pregiudizievole per la società né sono stati compiuti ulteriori atti pregiudizievoli per società tra il mese di marzo 2018, in cui sarebbe stato commesso il reato di cui al capo C), e il 20 ottobre 2020, in cui è stato eseguito per la prima volta il sequestro. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Con successivo atto il difensore del ricorrente ha proposto motivi aggiunti. Dopo aver dato atto di alcuni refusi, meri errori materiali, nell'atto di ricorso, ha lamentato vizio di violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata non ha esposto un concreto e attuale pericolo di utilizzazione del bene in oggetto per la prosecuzione del medesimo reato o la commissione di altri reati. Invero, non vi è possibilità di configurare un pericolo attuale, perché nel periodo successivo a quello di presunta commissione dei reati in contestazione non è stata tenuta alcuna condotta illecita. La difesa ha già dedotto l'impossibilità di reiterazione dell'ipotizzato delitto di falso in bilancio. Non può pertanto ritenersi che la società in sé sia un bene funzionale alla commissione degli illeciti contestati. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Per quanto attiene ai motivi di ricorso dal n. 1 al n. 9 è dirimente rilevare che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i fatti di cui agli addebiti cautelari, è intervenuto nelle more il decreto che dispone il giudizio per decisione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari del 9 febbraio 2022. Si ha allora che i motivi indicati non possono essere presi in esame, vertendo tutti sul profilo del fumus commissi delicti, in forza del consolidato principio di diritto per il quale "in tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l'emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell'accusa" - Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Rv. 280694 -. 2.1. In ordine poi alla dedotta questione di incompetenza per territorio, pure essa afferente al tema della configurabilità indiziaria dei fatti criminosi, si osserva specificamente che è intervenuto un annullamento con rinvio e che è principio consolidato quello secondo cui "all'esito del giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di dedurre una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte della sentenza impugnata" - Sez. 5, n. 29358 del 22/03/2019, Rv. 276207 -. Vale in ogni caso il principio, trattandosi di questione di competenza sia pure per territorio, per il quale "in forza del combinato disposto degli artt. 25 e 627, comma 1, cod. proc. pen., nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore" - Sez. 1, n. 8555 del 23/01/2013, Rv. 255307 -.3. Sono infondati il decimo motivo e i motivi aggiunti in tema di esigenze cautelari. Occorre premettere che in tema di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per vilazione di legge "in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice" - Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 -. Non può allora dirsi che la motivazione offerta dal Tribunale sia meramente apparente, atteso che le intervenute dimissioni dalla carica di amministratore, con conseguente sostituzione, non sono fatto di per sé capace di elidere il pericolo di protrazione delle condotte criminose, fondatamente ritenuto dal Tribunale, che è certo meglio fronteggiabile con la misura del sequestro. È poi una mera affermazione difensiva che nel periodo successivo a quello di presunta commissione dei reati non vi sia stata ulteriore attività criminosa, che non vale a privare il provvedimento impugnato di una sufficiente e adeguata motivazione. Vale a tal proposito, pur nella diversità di situazioni, il principio di diritto per il quale sopravvenienze significative che incidano sulla amministrazione della società non si risolvono automaticamente in impedimenti alla configurabilità del periculum in mora, sì che pur "la messa in liquidazione della società, le cui quote ed i cui beni costituiscano oggetto della misura cautelare reale, non esclude il pericolo di protrazione e aggravamento delle conseguenze del reato, ben potendo i liquidatori esercitare poteri di gestione del patrimonio sociale e lo stato di liquidazione essere revocato ovvero evolvere in una ripresa dell'attività" - Sez. 1, n. 51462 del 25/10/2016, dep. 2017, Rv. 271591 -. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle