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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 24858/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10296/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata- nonchécontro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -resistenti con procura- avversola sentenza n. 6074/2016 d ella CORTE D'APPELLO NAPOLIdepositata il11/10/2016, R.G.N. 923 / 2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Napoli , in riforma del la decisione di primo grado, ha rigettato l’opposizione a cartella esattoriale p er crediti contributivi pretesi dall’INPS nei confronti dell’attuale ricorrente, iscritto a ll’ Albo dei promotori finanziari, sul presupposto dell’obbligatoria iscrizione alla gestione ex art. 34 l.88/89, ritenuta non necessaria l’ulteriore verifica dei requisiti di abitualità e prevalenza;

2. la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato da memoria;

3. l’INPS ha depositat o procura in calce alla copia notificata del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

4. il r icorrente si duole, con il primo motivo - svolto per violazione di legge per genericità del gravame - che la C orte di merito non abbia tenuto conto dell’eccezione in tali termini svolta ma la censura è infondata per avere la C orte di merito puntualmente dato atto dell’eccezione , nell’esposizione in fatto, e avere svolto il percorso argomentativo, nel merito , di rigetto dell’opposizione, in tal modo mostrando di aver disatteso, implicitamente, l’eccezione inerente a pretesi vizi dell’atto di gravame;

5. miglior sorte non merita , per plurimi profili, il secondo motivo con il quale, dolendosi contestualmente, e inammissibilmente, di violazione di legge e vizio motivazionale(pur alla stregua di un paradigma ormai antecedente alla novellazione del sindacato di legittimità sulla motivazione), sollecita, in questa sede, un inammissibile riesame del merito, insiste ndo sull’occasionalità dell’attività(questione di fatto), e muovendo da un’erronea regolazione degli oneri probatori non suffragata da alcun fondamento in tema di contributi omessi pretesi dall’INPS;

6. infine, neanche il terzo motivo incrina la disposta condanna alla rifusione della metà delle spese, compensato il residuo, posto che l’addotto vano esito nella ricerca di pr ecedenti giurisprudenziali in tema di promotori finanziari, per suffragare la censura, non si misura con la ratio decidendi con cui la Corte di merito ha ben dato atto dei dubbi interpretativi in materia;

7. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svoltoattività difensiva; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10296/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata- nonchécontro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -resistenti con procura- avversola sentenza n. 6074/2016 d ella CORTE D'APPELLO NAPOLIdepositata il11/10/2016, R.G.N. 923 / 2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Napoli , in riforma del la decisione di primo grado, ha rigettato l’opposizione a cartella esattoriale p er crediti contributivi pretesi dall’INPS nei confronti dell’attuale ricorrente, iscritto a ll’ Albo dei promotori finanziari, sul presupposto dell’obbligatoria iscrizione alla gestione ex art. 34 l.88/89, ritenuta non necessaria l’ulteriore verifica dei requisiti di abitualità e prevalenza; 2. la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato da memoria; 3. l’INPS ha depositat o procura in calce alla copia notificata del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 4. il r icorrente si duole, con il primo motivo - svolto per violazione di legge per genericità del gravame - che la C orte di merito non abbia tenuto conto dell’eccezione in tali termini svolta ma la censura è infondata per avere la C orte di merito puntualmente dato atto dell’eccezione , nell’esposizione in fatto, e avere svolto il percorso argomentativo, nel merito , di rigetto dell’opposizione, in tal modo mostrando di aver disatteso, implicitamente, l’eccezione inerente a pretesi vizi dell’atto di gravame; 5. miglior sorte non merita , per plurimi profili, il secondo motivo con il quale, dolendosi contestualmente, e inammissibilmente, di violazione di legge e vizio motivazionale(pur alla stregua di un paradigma ormai antecedente alla novellazione del sindacato di legittimità sulla motivazione), sollecita, in questa sede, un inammissibile riesame del merito, insiste ndo sull’occasionalità dell’attività(questione di fatto), e muovendo da un’erronea regolazione degli oneri probatori non suffragata da alcun fondamento in tema di contributi omessi pretesi dall’INPS; 6. infine, neanche il terzo motivo incrina la disposta condanna alla rifusione della metà delle spese, compensato il residuo, posto che l’addotto vano esito nella ricerca di pr ecedenti giurisprudenziali in tema di promotori finanziari, per suffragare la censura, non si misura con la ratio decidendi con cui la Corte di merito ha ben dato atto dei dubbi interpretativi in materia; 7. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svoltoattività difensiva; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del c
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