CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26644/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte dr.[OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiestoil rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato lasentenza del Tribunale di Avellino che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 482, in relazione all'art.477, cod. pen., a lui contestato per aver contraffatto, in concorso con persone allostato rimaste ignote, la carta di qualificazione del conducente (C.Q.C. merci) dellapatente allo stesso rilasciata, facendone falsamente apparire il suo rilascio dalcompetente ufficio riportandolo nel quadro 12 della patente stessa laddove, inrealtà, tale rilascio non risulterebbe essere mai avvenuto.2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firmadell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si articola in tre motivi.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione tanto alla prova della falsità materiale del documento quanto alla provadel concorso nel reato. Quanto al primo profilo, la Corte avrebbe fondato il giudiziodi certezza sulla falsità su due soli elementi, laddove il primo (le risultanze dellabanca dati della Motorizzazione) attesterebbe unicamente che il [OSCURATO:PERSONA] nonaveva conseguito la C.Q.C., e il secondo (il controllo con la lampada ultravioletta)sarebbe sorretto da una motivazione manifestamente illogica, poiché la sentenzaimpugnata affermerebbe che il test avrebbe consentito di constatare l'assenza dielementi di sicurezza che reagiscono alla luce UV, trascurando del tutto la specificae documentata doglianza difensiva, fondata su fonti normative europee, secondocui la Direttiva UE 2006/126/CE prevederebbe che il materiale utilizzato per lepatenti europee debba essere protetto contro le falsificazioni anche medianteschede insensibili ai raggi UV. La Corte avrebbe così omesso di valutareun'argomentazione difensiva decisiva, capace di incrinare la tenuta logica delragionamento probatorio del giudice, fondando la "certezza" della falsità su unpresupposto, quale la necessaria luminescenza UV di un documento autentico, chesarebbe stato specificamente e fondatamente contestato dalla difesa sulla base difonti normative europee, senza che tale contestazione ricevesse risposta. Quantoal secondo profilo, il passaggio motivazionale relativo all'accertamento dellaresponsabilità a titolo di concorso sarebbe affetto da palese violazione dell'art.192, comma 2, cod. proc. pen., poiché la Corte avrebbe elevato a piena prova delconcorso morale nella falsificazione il solo interesse dell'imputato a procurarsi ildocumento e la sua mera detenzione e utilizzo dello stesso, laddove l'interesse apossedere un documento non costituirebbe un indizio grave e preciso dellapartecipazione alla sua creazione illecita e il mero utilizzo del documento falso nonpotrebbe autonomamente integrare il concorso nella falsità materiale. La sentenzaviolerebbe dunque il principio secondo cui il concorso nel reato richiede la provadi un contributo consapevole ed efficiente alla realizzazione del fatto tipico, nonpotendo essere desunto automaticamente dalla disponibilità o dall'utilizzazione deldocumento contraffatto.2.2. Il secondo motivo deduce, in via subordinata, violazione di legge emotivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. La Corte avrebbe negato lacausa di non punibilità per particolare tenuità del fatto concentrandosiesclusivamente sul pericolo astratto insito nella guida di un autoarticolato senzala necessaria abilitazione professionale, senza considerare le concrete modalitàdella condotta e l'esiguità del danno o del pericolo effettivamente cagionati. In talevalutazione la Corte avrebbe poi omesso di considerare che il giudice di primogrado aveva di fatto disapplicato la contestata recidiva; la motivazionerisulterebbe inoltre intrinsecamente contraddittoria, laddove i plurimi e graviprecedenti penali dell'imputato vengono valorizzati da un lato come elementotanto grave da impedire il riconoscimento della tenuità del fatto, dall'altro comenon sufficienti a fondare la sussistenza della recidiva2.3. Il terzo motivo, in via ulteriormente subordinata, censura violazionedi legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche. La Corte avrebbe rigettato la relativa richiestacon formula generica e senza svolgere la valutazione comparativa complessivadegli elementi di senso sia favorevole che sfavorevole all'imputato indicati dall'art.133 cod. pen., omettendo ogni considerazione sugli aspetti positivi dellapersonalità dello stesso e sull’atteggiamento collaborativo dimostrato in occasionedel controllo, con conseguente motivazione manchevole e viziata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato.2. Il primo motivo, che ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazionein ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato eall’affermazione di responsabilità dell’imputato, è manifestamente infondato.2.1.Il modello comunitario della patente di guida prevede effettivamente, tra imateriali destinati alla formazione ufficiale del documento, l’utilizzo di “schedeinsensibili ai raggi UV” e, infatti, come illustrato dalle sentenze di merito in doppiaconforme (v. sentenza di primo grado, pag. 1, sentenza di appello, pag. 3), che siintegrano vicendevolmente, il modulo di patente di guida sequestrato all’imputatoha “reagito” alle irradiazioni della lampada a raggi ultravioletti al punto damostrare l’assenza degli elementi di sicurezza e da rivelare la propria integralecontraffazione.Alla valenza indiziaria dell’accertamento effettuato dalla polizia giudiziaria conil ricorso allo strumento della lampada a raggi ultravioletti (cfr. Sez.5, n. 44863del 24/09/2013, dep. il 06/11/2013, Trifan, n.m.), la decisione impugnata (pag.3)ha correttamente affiancato la verifica amministrativa presso la banca dati dellaMotorizzazione civile, che ha svelato che il ricorrente non è mai stato titolare dellac.d. Carta di Qualificazione del Conducente.2.2. Quanto alla configurabilità di un contributo personale del ricorrente allafalsificazione del documento di guida, basti osservare che quest’ultimo riportavale sue generalità e i dati relativi all’inesistente abilitazione del suo titolare allaguida di automezzi industriali.L’attribuzione all’agente di un concorso nella contraffazione della patente diguida rappresenta l’esito di una valutazione che spetta al giudice di merito,sottratta al sindacato di legittimità ove sorretta da un logico apparatoargomentativo (ex multis, Sez. U n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.207944) e, nel caso di specie, del tutto congruo è il percorso espositivo delladecisione impugnata che alle evidenze della falsità materiale del documento hacollegato l’interesse del suo detentore a farne uso, sia per circolare indebitamentealla guida di un autoarticolato, sia per darne mostra agli agenti di polizia inoccasione del controllo su strada.Sul punto, è sufficiente richiamare i precedenti di questa Corte in tema difabbricazione di documenti di identificazione falsi, che al riscontro dell’apposizionedelle generalità e della fotografia del detentore sul documento contraffatto hannoassegnato valenza probatoria univocamente indicativa di una suacompartecipazione al relativo confezionamento (Sez.5, n. 5355 del 10/12/2014,Amir, Rv. 262221 e in motivazione; Sez.2, n. 15681 del 22/03/2016, P.M. in proc.Hamzaoui, Rv. 266554; Sez.5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303;Sez.5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. 255468).3. Il secondo motivo non coglie nel segno.I criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod.pen. sono cumulativiquanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini delriconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego (Sez.U n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj; Sez. 5, n. 16537 del 11/01/2023, dep. il18/04/2023, Leveque, non massimata), nel senso che l'applicazione della causa dinon punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solodi essi [ed invero, secondo il tenore letterale dell'art. 131-bis cod.pen. nella partedel primo comma, qui rilevante, la punibilità è esclusa quando per le modalità dellacondotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità(Sez. 3 n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv.274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678; Sez. 7, Ord. n. 10481 del19/01/2022, Rv. 283044)].La Corte di merito si è convenientemente pronunciata sul significativo disvaloredelle modalità della condotta consumata dall’imputato, che ha scelto di circolarecon un mezzo pesante alla cui guida non era autorizzato, in spregio al superioreinteresse della sicurezza stradale, a cui la disciplina delle abilitazioni è funzionale.La doglianza di ricorso si riduce a semplice nota di dissenso, priva di efficaciainfirmante.4.Il terzo motivo è aspecifico e manifestamente infondato.La censura non si confronta, in primo luogo, con la consolidata giurisprudenzadi questa Corte, secondo cui l’esistenza di precedenti penali può rilevare ai fini deldiniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici dilegge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fattooggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazionedelle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificarel'applicazione della recidiva (Sez.3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444;Sez.6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460; in motivazione, v. ancheSez. U n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino). Non tiene conto, insecondo luogo, del granitico principio esegetico sulla scorta del quale, nel motivareil diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente un congruoriferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti significativi eprevalenti, come avvenuto nello scrutinio della posizione del prevenuto,nell’ambito di un vaglio corretto e non sindacabile degli indicatori di cui all’art. 133cod. pen., con particolare riferimento all’apprezzamento dei gravi e variegatiprecedenti penali. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questaCorte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanzegli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma –purchè il giudizio sia congruo ed appagante - può limitarsi a fare riferimento aquelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014,Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).Anche in tal caso, il motivo d’impugnazione oppone lapidari rilievi di puro stile.5.Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respintoe, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla relativa declaratoria consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 10/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]