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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 806/2024

ECLI:EU:T:2024:738
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0400_INF

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 23 ottobre 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / CRU o SRB (Contributi ex ante 2022) (causa T‑400/22) ( 1 ) «Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex-ante per il periodo di contribuzione 2022 – Articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 – Errore di diritto – Limitazione nel tempo degli effetti della sentenza»

1. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuale dell’importo cumulativo dei contributi individuali al SRF fissato al 12,5% del livello obiettivo finale – Ambito di applicazione – Applicazione nel periodo iniziale (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2, comma 1 e 4) (v. punti 33, 41)

2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuale dell’importo cumulativo dei contributi individuali al SRF fissato al 12,5% del livello obiettivo finale – Portata – Non superamento di tale massimale da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Criteri di valutazione – Approccio dinamico al livello obiettivo finale (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 69, § 1, e 70, § 2, comma 1 e 4) (v. punti 44, 48‑51) Dispositivo 1) La decisione SRB/ES/2022/18 del Comitato di risoluzione unico (SRB), dell’11 aprile 2022, sul calcolo dei contributi ex ante per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRF), è annullata nella parte riguardante la [OSCURATO:PERSONA] AG. 2) Gli effetti della decisione SRB/ES/2022/18 sono mantenuti, per quanto concerne la [OSCURATO:PERSONA] AG, fino a quando il SRB non ha adottato le misure necessarie che l’esecuzione della presente sentenza comporta, e ciò entro un termine ragionevole che non può superare i sei mesi dal giorno in cui la presente sentenza diventa definitiva. 3) Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] AG. 4) [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 380 del 3.10.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0400_INF Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 23 ottobre 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / CRU o SRB (Contributi ex ante 2022) (causa T‑400/22) ( 1 ) «Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex-ante per il periodo di contribuzione 2022 – Articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 – Errore di diritto – Limitazione nel tempo degli effetti della sentenza» 1. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuale dell’importo cumulativo dei contributi individuali al SRF fissato al 12,5% del livello obiettivo finale – Ambito di applicazione – Applicazione nel periodo iniziale (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2, comma 1 e 4) (v. punti 33, 41) 2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuale dell’importo cumulativo dei contributi individuali al SRF fissato al 12,5% del livello obiettivo finale – Portata – Non superamento di tale massimale da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Criteri di valutazione – Approccio dinamico al livello obiettivo finale (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 69, § 1, e 70, § 2, comma 1 e 4) (v. punti 44, 48‑51) Dispositivo 1) La decisione SRB/ES/2022/18 del Comitato di risoluzione unico (SRB), dell’11 aprile 2022, sul calcolo dei contributi ex ante per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRF), è annullata nella parte riguardante la [OSCURATO:PERSONA] AG. 2) Gli effetti della decisione SRB/ES/2022/18 sono mantenuti, per quanto concerne la [OSCURATO:PERSONA] AG, fino a quando il SRB non ha adottato le misure necessarie che l’esecuzione della presente sentenza comporta, e ciò entro un termine ragionevole che non può superare i sei mesi dal giorno in cui la presente sentenza diventa definitiva. 3) Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] AG. 4) [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 380 del 3.10.2022 .
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