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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02033/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 del GIP TRIBUNALE di PADOVA[dato avviso alle partin udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata in relazione ai reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

Con l'unico motivo di ricorso la difesa si duole della carenza di motivazione, lamentando che il giudice si è limitato a ratificare l'accordo tra le parti, astenendosi dal motivare circa il quantum della pena inflitta.

2. Il ricorso è inammissibile.

Ed invero va considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

I rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che le censure sono comunque palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui è valutata la congruità della pena e l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto in contestazione.

Del pari va ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 del GIP TRIBUNALE di PADOVA[dato avviso alle partin udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata in relazione ai reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Con l'unico motivo di ricorso la difesa si duole della carenza di motivazione, lamentando che il giudice si è limitato a ratificare l'accordo tra le parti, astenendosi dal motivare circa il quantum della pena inflitta. 2. Il ricorso è inammissibile. Ed invero va considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. I rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che le censure sono comunque palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui è valutata la congruità della pena e l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto in contestazione. Del pari va ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 novembre
Sentenza Cassazione n. 02033/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris