CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 settembre 1969
Cassazione n. 46072/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: ALBANESE Antonio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/9/1969, avverso la ordinanza del 23/7/2021 emessa dal GIP del Tribunale di Matera, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E.IN DIRITTO 1. Con ordinanza in data 23 luglio 2021, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Matera, dichiarava, su richiesta del pubblico ministero procedente, la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare detentiva in corso di applicazione, per il decorso dei termini massimi della fase, ed applicava al ricorrente, ex art. 307, comma 1, cod. proc. pen., la misura cautelare non detentiva dell'obbligo di dimora, con prescrizioni orarie peraltro estranee al contenuto della mozione cautelare. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'indagato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo: 2.1. inosservanza della legge penale processuale (art. 274, comma 1, lett. c, 275, 283, comma 2 e 4 , cod. proc. pen.) in ordine alle omesse ragioni di merito giustificative del mantenimento della misura cautelare, pur in assenza di concrete ed attuali esigenze cautelari e violazione del principio della domanda (ne procedat iudex ex officio). 2.2. Mancanza di motivazione in ordine alle ravvisate "perpetue" esigenze cautelari, peraltro già ritenute insussistenti da questa stessa Corte, che aveva sul punto annullato con rinvio l'ordinanza genetica. 3. Il ricorso dev'essere qualificato come appello cautelare (art. 310 cod. proc. pen.) e trasmesso al tribunale di Potenza, competente in sede distrettuale, non essendo impugnabile per saltum innanzi questa Corte il provvedimento di "sostituzione" adottato dal Giudice che procede, ai sensi del comma 1 dell'art. 307 cod. proc. pen.. 3.1. Oggetto di possibile ricorso diretto per cassazione, ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen., sono infatti le ordinanze che "dispongono" una misura cautelare coercitiva, non quelle che la "modificano" o la "ripristinano". Avverso l'ordinanza con la quale viene sostituito lo stato di custodia cautelare, dopo la cessazione di questa per scadenza termini, ai sensi dell'art. 307, cod. proc. pen., è esperibile solo il mezzo di impugnazione dell'appello, previsto dall'art. 310, cod. proc. pen., non quello del riesame e dell'alternativo ricorso "per saltum" in cassazione. Il riesame è infatti mezzo d'impugnazione riservato esclusivamente ai provvedimenti genetici della misura cautelare e tale non è quello che la sostituisca con altra non detentiva, che è viceversa appellabile come tutti i provvedimenti cautelari emessi nel corso della "vita" della misura (Sez. 5, ord. n. 494, del 24/11/2005, n.m.; Sez. 5, 25 gennaio 1996, Arena; Sez. 1, marzo 1997, Macrì; Sez. 1, n. 2022, del 12/3/1997, Rv. 208132; Sez. 6, n. 27459, del 23/2/2017, Rv. 270409; Sez. 1, n. 42358, del 11/9/2019, n.m.). Come tale va qualificato il ricorso irritualmente proposto, secondo il constante insegnamento di questa Corte, che dà corpo al principio di conservazione delle impugnazioni (Sez. 2, n. 11864, del 8/2/2017, Rv. 269689; Sez. 3, n. 19995, del 21/9/2016, Rv. 269764; Sez. 3, n. 17132, del 24/3/2015, Rv. 263239; Sez. 6, ord. n.• 26232, dei 11/6/2013., Rv. 256814; Sez. 3, n. 39913, del 18/9/2008, Rv. 241275; Sez. 3,. ord. n. 41179, del 10/12/2002, Rv. 222975; Sez. 3, n. 1003, del 11/06/1992, Rv. 191456). P.Q.M. Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Potenza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Gallo "